Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 17718 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 17718 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 27/06/2024
IRES ACCERTAMENTO
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 897/2017 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, domiciliata ex lege in RomaINDIRIZZO, presso l’Avvocatura generale dello Stato che la rappresenta e difende ;
-ricorrente –
Contro
COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME, rappresentati e difesi dall’AVV_NOTAIO, elettivamente domiciliati presso il difensore in Roma, INDIRIZZO;
-controricorrenti – avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. del LAZIO, sez. dist. di LATINA n. 3334/39/2016 depositata il 25/05/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 5 giugno 2024 dal consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che:
RAGIONE_SOCIALERAGIONE_SOCIALE propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi, avverso la sentenza della CTR del Lazio che
ha respinto l’appello interposto avverso la sentenza di primo grado che aveva annullato l’avviso di accertamento n. NUMERO_DOCUMENTO notificato il 28/03/2012 a NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME in qualità di soci della RAGIONE_SOCIALE già cancellata dal registro RAGIONE_SOCIALE imprese nel 2009.
NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME resistono con controricorso, ulteriormente illustrato da memoria.
Il ricorso è stato fissato per l’adunanza in camera di consiglio del 5/6/2024.
Considerato che:
In via preliminare i controricorrenti eccepiscono l’inammissibilità del ricorso per difetto di legittimazione; dal momento che l’impugnazione sarebbe stata proposta in modo irrituale e inefficace dalla Avvocatura dello Stato, difettando un avvalimento da parte della RAGIONE_SOCIALE per il singolo procedimento.
1.1. L’eccezione è infondata. In proposito va considerato che «in tema di rappresentanza e difesa in giudizio, le Agenzie fiscali, ai sensi dell’art. 72 del d.lgs. n. 300 del 1999, possono avvalersi, ex art. 43 del r.d. n. 611 del 1993, del patrocinio dell’Avvocatura dello Stato, che, in forza di tali disposizioni, si pone con esse in un rapporto di immedesimazione organica, ben diverso da quello determinato dalla procura ad litem , che trova fondamento nell’ intuitus fiduciae e nella personalità della prestazione. Ne consegue che gli avvocati dello Stato esercitano le loro funzioni innanzi a tutte le giurisdizioni ed in qualunque sede, senza bisogno di mandato, neppur quando, come nel caso del ricorso per cassazione, è richiesto il mandato speciale» (Cass. civ., sez. V, 30/05/2018, n. 13627) e che «in tema di contenzioso tributario, ed alla stregua di quanto sancito dall’art. 72 del d.lgs. 30 luglio 1999,
300, le agenzie fiscali possono avvalersi per la loro rappresentanza in giudizio del patrocinio dell’Avvocatura dello Stato, ai sensi dell’art. 43 del T.U. approvato con r.d. 30 ottobre 1933, n. 1611, senza che occorra a tal fine un mandato alle liti o una procura speciale, restando i rapporti tra Direttore dell’agenzia ed Avvocatura erariale in ambito meramente interno» (Cass. civ., sez. V, 11/06/2014, n. 13156).
I controricorrenti hanno ancora eccepito, in via preliminare, l’inammissibilità del ricorso per l’erronea indicazione della sentenza impugnata. Nel ricorso la sentenza è individuata rettamente come sentenza n. 3334/39/16 ma è indicata la CTR di Roma, in luogo della CTR del Lazio ed è indicata quale data di deposito il 25/05/2015 in luogo della data esatta 25/05/2016.
2.2. Il motivo è infondato. In proposito, in ragione della produzione in copia autentica del provvedimento impugnato e della congruenza dei motivi di ricorso come spiegati vero il medesimo provvedimento, risulta applicabile il principio di diritto secondo il quale «in materia di giudizio di cassazione, la discordanza, per mero errore materiale, tra i dati identificativi della sentenza impugnata indicati nell’atto d’impugnazione e quelli risultanti dalla sentenza prodotta in copia autentica dall’impugnante, non determina l’inammissibilità del ricorso, ove la corrispondenza tra la sentenza depositata e quella nei cui confronti è rivolta l’impugnazione risulti comunque dalla congruenza tra i motivi di gravame ed il contenuto della sentenza in atti, consentendo di individuare univocamente quest’ultima come oggetto effettivo del ricorso» (Cass. civ., sez. V, 17/04/2023, n. 10126).
Con il primo motivo di ricorso l’RAGIONE_SOCIALE denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 42 del d.P.R. 29/09/1973, degli articoli 21-septies, 21-octies e 21-nonies della legge 07/08/1990, n. 241 in relazione all’art. 360, primo comma,
3, cod. proc. civ. perché la CTR del Lazio ha ritenuto la nullità dell’avviso di accertamento notificato per mancata sottoscrizione da parte del capo dell’ufficio o da parte di un impiegato dell’area direttiva validamente delegato. La sentenza impugnata ha ritenuto insufficiente la delega attribuita dal capo dell’ufficio perché contenuta in un ordine di servizio nel quale non è specificato il nome del funzionario delegato che ha sottoscritto l’atto, ma è indicata solo la qualifica professionale del destinatario della delega, così aderendo all’orientamento espresso da Cass. civ., sez. V, 09/11/2015, n. 22803.
3.1. Il motivo è fondato. E’ incontestato tra le parti che la delega di firma all’origine dell’accertamento impugnato è costituita da un ordine di servizio che, in assenza di indicazione nominative, individua il funzionario legittimato alla firma in ragione del grado e dell’importo degli accertamenti da sottoscrivere. Questa Corte intende dare continuità all’orientamento, di seguito affermatosi, secondo il quale «la delega per la sottoscrizione dell’avviso di accertamento conferita dal dirigente ex all’art. 42, comma 1, del d.P.R. n. 600 del 1973, è una delega di firma e non di funzioni: ne deriva che il relativo provvedimento non richiede l’indicazione né del nominativo del soggetto delegato, né della durata della delega, che pertanto può avvenire mediante ordini di servizio che individuino l’impiegato legittimato alla firma mediante l’indicazione della qualifica rivestita, idonea a consentire, “ex post”, la verifica del potere in capo al soggetto che ha materialmente sottoscritto l’atto» (Cass. civ., sez. V, 29/03/2019, n. 8814; Cass. civ., sez. V, 19/04/2019, n. 11013; Cass. civ., sez. VI-V, 08/11/2019, n. 28850). Ne consegue la validità della delega conferita.
Il secondo motivo di ricorso, con il quale è denunciato omesso esame di un fatto decisivo costituito dalla produzione della delega in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. è assorbito.
La sentenza va cassata con rinvio alla Corte tributaria di secondo grado che provvederà sui motivi di impugnazione principale e incidentale rimessi al suo esame e non esaminati perché ritenuti assorbiti e anche sulle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
accoglie il primo motivo, cassa la sentenza impugnata nei limiti di cui in motivazione e rinvia alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio -sezione staccata di Latina – alla quale demanda di provvedere anche per le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 5 giugno 2024.