Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 21324 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 21324 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 30/07/2024
IRPEF IRAP IVA ACCERTAMENTO
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 15494/2017 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, domiciliata ex lege in RomaINDIRIZZO, presso l’Avvocatura generale dello Stato che la rappresenta e difende ;
-ricorrente –
Contro
COGNOME NOME, elettivamente domiciliata in Baria, INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO che la rappresenta e difende per procura in calce al controricorso;
-controricorrente – avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. della PUGLIA, sez. di BARI n. 3187/13/2016 depositata il 19/12/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 9 luglio 2024 dal consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che:
RAGIONE_SOCIALERAGIONE_SOCIALE propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi, avverso la sentenza della CTR della Puglia che ha accolto l’appello interposto dal contribuente avverso la sentenza di primo grado ed ha annullato l’avviso di accertamento
P_IVA/2015, per Irpef, Irap e Iva e sanzioni notificato a NOME COGNOME.
NOME COGNOME resiste con controricorso.
Il ricorso è stato fissato per l’adunanza in camera di consiglio del 09/07/2024.
Considerato che:
Con il primo motivo di ricorso l’RAGIONE_SOCIALE denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 42 del d.P.R. 29/09/1973 n. 600, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. perché la CTR della Puglia ha ritenuto la nullità dell’avviso di accertamento notificato per mancata sottoscrizione da parte del capo dell’ufficio o da parte di un impiegato dell’area direttiva validamente delegato. La sentenza impugnata ha ritenuto insufficiente la delega attribuita dal capo dell’ufficio perché priva della motivazione e della prova della appartenenza del funzionario delegato alla carriera direttiva così aderendo all’orientamento espresso da Cass. civ., sez. V, 11/12/2015, n. 25017; Cass. civ., sez. V, 09/11/2015, n. 22803.
Con il secondo motivo di ricorso l’RAGIONE_SOCIALE denuncia omesso esame di fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. perché la CTR della Puglia avrebbe omesso di valutare il provvedimento di delega di firma che l’Ufficio aveva depositato in atti già nel giudizio di primo grado.
I motivi di ricorso possono essere esaminati congiuntamente, perché connessi logicamente, e sono fondati. E’ incontestato tra le parti che la delega di firma all’origine dell’accertamento impugnato è costituita da una delega che, recando indicazione nominativa del delegato, individua il funzionario legittimato alla firma. Il contribuente lamenta l’insufficienza della motivazione, l’assenza di un termine di validità della delega e la mancanza della prova della appartenenza del funzionario delegato alla carriera direttiva.
Quanto alla prova della appartenenza del funzionario alla carriera direttiva, la CTR ha omesso di considerare il documento allegato fin dal primo grado dalla RAGIONE_SOCIALE e già messo a disposizione del contribuente nella fase precontenziosa, che chiariva il ruolo del funzionario delegato ed era stato valutato espressamente dalla CTP di Bari e posto a fondamento della decisione di primo grado (in particolare la stampa del ruolo del personale dell’RAGIONE_SOCIALE allegata alla controdeduzioni in primo grado). In ordine alla pretesa mancanza di motivazione e all’assenza di un termine apposto all’efficacia della delega, questa Corte intende dare continuità all’orientamento, negli ultimi anni affermatosi, secondo il quale «la delega per la sottoscrizione dell’avviso di accertamento conferita dal dirigente ex all’art. 42, comma 1, del d.P.R. n. 600 del 1973, è una delega di firma e non di funzioni: ne deriva che il relativo provvedimento non richiede l’indicazione né del nominativo del soggetto delegato, né della durata della delega, che pertanto può avvenire mediante ordini di servizio che individuino l’impiegato legittimato alla firma mediante l’indicazione della qualifica rivestita, idonea a consentire, “ex post”, la verifica del potere in capo al soggetto che ha materialmente sottoscritto l’atto» (Cass. civ., sez. V, 29/03/2019, n. 8814; Cass. civ., sez. V, 19/04/2019, n. 11013; Cass. civ., sez. VI-V, 08/11/2019, n. 28850). Ed ancora: «la delega alla sottoscrizione dell’avviso di accertamento ad un funzionario diverso da quello istituzionalmente competente ex art. 42 del d.P.R. n. 600 del 1973 ha natura di delega di firma – e non di funzioni – poiché realizza un mero decentramento burocratico senza rilevanza esterna, restando l’atto firmato dal delegato imputabile all’organo delegante, con la conseguenza che, nell’ambito dell’organizzazione interna dell’ufficio, l’attuazione di detta delega di firma può avvenire anche mediante ordini di servizio, senza necessità di indicazione nominativa, essendo sufficiente l’individuazione della
qualifica rivestita dall’impiegato delegato, la quale consente la successiva verifica della corrispondenza tra sottoscrittore e destinatario della delega stessa. Con la delega di firma, dunque, il delegato non esercita alcun potere o competenza riservata al delegante, trovando titolo il suo agire nei poteri di ordine e direzione, coordinamento e controllo attribuiti al dirigente preposto all’ufficio (art. 11, comma 1, lett. c) e d) Statuto RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE entrate, approvato con delibera n. 6 del 2000; art. 14, comma 2, reg. amm. n. 4/2000), nell’ambito dello schema organizzativo della subordinazione gerarchica tra persone appartenenti al medesimo ufficio. Trattandosi di una delega per la sottoscrizione, pertanto, alla stessa non è applicabile la disciplina dettata per la delega di funzioni di cui all’art. 17, comma 1 -bis, del d.lgs. n. 165 del 2001, per cui non è richiesta né la sua temporaneità né una specifica motivazione» (Cass. civ., sez. V, 19/02/2024, n. 4366). L’applicazione dei citati principi di diritto reca ad affermare la validità della delega conferita.
La sentenza va cassata con rinvio alla Corte tributaria di secondo grado che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
accoglie il primo e il secondo motivo di ricorso, cassa la sentenza impugnata nei limiti di cui in motivazione e rinvia alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Puglia, in diversa composizione, alla quale demanda di provvedere anche per le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 9 luglio 2024.