Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 316 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 316 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 08/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 17021/2017 R.G. proposto da:
NOME COGNOME (C.F. CODICE_FISCALE, rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale allegata al ricorso, dall’Avv. NOME COGNOME elettivamente domiciliata in Roma al INDIRIZZO presso lo studio dell’Avv. NOME COGNOME ;
-ricorrente – contro
AVVISO DI ACCERTAMENTO
Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliata in Roma alla INDIRIZZO
-controricorrente –
Avverso la sentenza della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DEL LAZIO – ROMA n. 9920/17/2016, depositata in data 30/12/2016; Udita la relazione della causa svolta dal consigliere dott. NOME COGNOME nella camera di consiglio del 12 novembre 2024;
Fatti di causa
NOME COGNOMEd’ora in avanti, anche ‘la contribuente’ ) impugnò l’avviso di accertamento a lei notificato il 6/11/2012 dall’Agenzia delle Entrate , in rettifica della dichiarazione dei redditi per l’anno 2008.
L’avviso era stato sottoscritto da un capo-area delegato dal Direttore provinciale.
La contribuente dedusse il difetto di delega di firma, oltre che l’infondatezza, nel merito, dell’accertamento.
La C.T.P. di Latina rigettò il ricorso.
La C.T.R., adìta in appello, confermò la sentenza di primo grado.
Avverso la sentenza d’appello, la contribuente ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un solo motivo.
Resiste l’Agenzia delle Entrate con controricorso.
La contribuente ha depositato una memoria difensiva ai sensi dell’art. 380 bis.1. c.p.c.
Ragioni della decisione
1.Con un unico motivo non rubricato, la contribuente censura la sentenza impugnata per avere esplicitamente disatteso la doglianza concernente la mancanza, nel documento prodotto dall’Ufficio, di
qualsiasi delega di poteri o di firma da parte del dirigente al funzionario che poi ha sottoscritto l’atto impugnato. La C.T.R. avrebbe qualificato la doglianza della contribuente come ‘eccezione nuova’ e l’avrebbe ritenuta inammissibile.
La sentenza di primo grado avrebbe pronunciato frettolosamente sulla idoneità dell’atto di delega , mentre la C.T.R. avrebbe omesso di pronunciarsi per novità dell’eccezione , non considerando che la questione non sostanziava una eccezione in senso proprio, ma una semplice argomentazione difensiva.
1.1.a. Preliminarmente, si deve respingere l’istanza di differimento dell’adunanza camerale , presentata dalla contribuente con la memoria difensiva, in quanto essa si andrebbe a sovrapporre con il procedimento per l’omologazione della proposta e del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore attivato dalla contribuente. L’art. 70, comma 4, del codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (CCII) dispone che con il decreto con cui ‘apre’ il procedimento dopo il vaglio di ammissibilità della domanda di omologazione della proposta e del piano, il giudice, ‘ su istanza del debitore, può disporre la sospensione dei procedimenti di esecuzione forzata che potrebbero pregiudicare la fattibilità del piano e può altresì disporre il divieto di azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del consumatore nonché le altre misure idonee a conservare l’integrità del patrimonio fino alla conclusione del procedimento ‘.
Ne consegue che, non essendo il giudizio di impugnazione di un avviso di accertamento equiparabile ad un procedimento esecutivo o cautelare, non vi è nessun motivo per differire la trattazione della presente causa.
Peraltro, la giurisprudenza di questa Corte è consolidata da tempo nel senso di ritenere che il giudizio di legittimità sia caratterizzato dall’impulso officioso, con la conseguenza che nemmeno il fallimento
(oggi, l’apertura della liquidazione giudiziale) del ricorrente potrebbe determinarne l’interruzione o, comunque, la deviazione dal normale iter verso la sua definizione (Cass., Sez. 1-, Sentenza n. 6642 del 13/03/2024, Rv. 670477 – 01).
1.1.b. Il ricorso è inammissibile.
La sentenza impugnata esamina l’atto di delega affermando che è sufficiente ricordare che ‘l’art. 42, primo comma non indica né forma né requisiti specifici che dovrebbe avere l’atto di conferimento della delega di firma. Trattandosi appunto di delega di firma e non di funzioni, la naturale conclusione è che la delega di cui all’art. 42 del d.P.R. n. 600 del 1973 può essere rilasciata con qualsiasi strumento organizzativo idoneo, quale, ad esempio, un ordine di servizio’ .
Questa affermazione dei giudici di appello non è stata specificamente impugnata dalla odierna ricorrente, che si è lamentata, invece, solo di una asserita omessa pronuncia (omissione in realtà insussistente).
Nel resto del ricorso, la contribuente si duole inammissibilmente di come la C.T.P. abbia qualificato il documento depositato dall’Ufficio nel corso del giudizio di primo grado.
Il ricorso, inoltre, non riporta nemmeno, nel corpo del ricorso, il contenuto del documento qualificato come delega (legittima) di firma dalla C.T.R., né consente la localizzazione dello stesso, ai fini di un suo esame, da parte del Collegio.
E’ appena il caso, peraltro, di ricordare che questa Corte , con orientamento consolidato, ha stabilito che la delega per la sottoscrizione dell’avviso di accertamento conferita dal dirigente ex all’art. 42, comma 1, del d.P.R. n. 600 del 1973, è una delega di firma e non di funzioni: ne deriva che il relativo provvedimento non richiede l’indicazione né del nominativo del soggetto delegato, né della durata della delega, che pertanto può avvenire mediante ordini di servizio che individuino l’impiegato legittimato alla firma mediante l’indicazione
della qualifica rivestita, idonea a consentire, “ex post”, la verifica del potere in capo al soggetto che ha materialmente sottoscritto l’atto (Cass., Sez. 5-, Sentenza n. 8814 del 29/03/2019, Rv. 653352 – 01). 2. Le spese seguono la soccombenza, e sono liquidate in dispositivo. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Condanna NOME COGNOME al pagamento, in favore dell’Agenzia delle Entrate, delle spese del giudizio, che si liquidano in euro quattromilacento per compensi, oltre alle spese prenotate a debito. à atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, d 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 12 novembre