Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 29578 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 29578 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 08/11/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
RAGIONE_SOCIALE , in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa ex lege dall’AVV_NOTAIO generale dello Stato ;
– ricorrente
–
contro
NOME COGNOME ;
– intimata
–
Avverso la sentenza n. 286/24 resa dalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia e depositata in data 29 gennaio 2024.
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23 ottobre 2025 dal consigliere NOME COGNOME.
RILEVATO CHE
Con l’atto di contestazione n. NUMERO_DOCUMENTO l’RAGIONE_SOCIALE, rilevato il mancato rispetto degli obblighi prescritti in materia di monitoraggio fiscale previsti dall’art. 4, comma 1 del D.L. 167/1990, conv. in Legge 227/1990, per le attività e/o investimenti di natura finanziaria detenuti all’estero irrogava alla
Quadro rw
sig.ra COGNOME NOME la sanzione nella misura del 6% degli importi non dichiarati, così come previsto dall’art. 5 del D.L. 167/1990, convertito con Legge 227/1990 (secondo la nuova formulazione) per un totale di euro 27.760,28. Si precisa che la sig.ra COGNOME NOME (CF: CODICE_FISCALE), aveva presentato richiesta di accesso alla procedura di collaborazione volontaria per l’emersione RAGIONE_SOCIALE attività finanziarie e patrimoniali detenute all’estero (art. 1, commi 1 e 2, legge 15 dicembre 2014, n. 186) con la definizione RAGIONE_SOCIALE violazioni degli obblighi dichiarativi commessi fino alla data del 30 settembre 2014 (anno d’imposta 2013). Tale procedura non esonerava i contribuenti dalla dichiarazione RAGIONE_SOCIALE attività estere emerse per i successivi anni d’imposta 2014 e 2015 per i quali l’Ufficio Controlli notificava il questionario. Visto che l’odierna intimata risultava ‘delegata’ a disporre RAGIONE_SOCIALE attività finanziarie di proprietà del coniuge COGNOME NOME presso la Banca Svizzera BSI di Lugano si contestava la violazione della disposizione di cui al citato art. 4 irrogando le relative sanzioni. La Commissione Tributaria Provinciale di Milano con sentenza n. 26/01/2021 rigettava il ricorso con la seguente motivazione: ‘… Va dato atto all’Ufficio che, con l’atto di contestazione impugnato, ha legittimamente irrogato sanzioni pari ad euro 27.760,28 alla sig.ra COGNOME NOME in quanto quest’ultima, sebben fosse delegata dei rapporti di conto corrente suddetti, non ha assolto agli obblighi dichiarativi di cui all’art. 4, comma 1 D.L. 167/1990, non avendo indicato nel quadro RW, gli investimenti all’estero posseduti nei periodi d’imposta in oggetto. Violazione che prevede la sanzione di cui all’art. 5 del medesimo decreto. Questa Commissione condivide pertanto i rilievi dell’Ufficio, che sopra sono stati analiticamente riportati o riassunti al fine di dare contezza della fondatezza degli stessi.’ La Corte di Giustizia di secondo grado della Lombardia con sentenza n. 286/08/2024, accoglieva però l’appello con la seguente motivazione: ‘L’appello merita accoglimento. La sanzione è stata
comminata per violazione dell’art. 4, comma 1, D.L. n. 167 del 1990 per il quale ‘le persone fisiche, gli enti non commerciali e le società semplici ed equiparate ai sensi dell’articolo 5 del testo unico RAGIONE_SOCIALE imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, residenti in Italia che, nel periodo d’imposta, detengono investimenti all’estero ovvero attività estere di natura finanziaria, suscettibili di produrre redditi imponibili in Italia, devono indicarli nella dichiarazione annuale dei redditi’. Secondo la giurisprudenza di legittimità anche i soggetti non beneficiari effettivi dei trasferimenti debbono ritenersi destinatari dell’obbligo di indicare, nella propria dichiarazione dei redditi, gli investimenti all’estero e le attività estere di natura finanziaria detenuti, e ciò tutte le volte che tali soggetti abbiano la disponibilità e/o la possibilità di movimentazione di detti investimenti. Dunque, trattasi di soggetti che operano come delegati ad operazioni di movimentazione e di prelievo dai conti in nome e per conto del titolare effettivo. Pertanto, la condotta o il fatto sanzionabile non è tanto quello di essere delegato, ma di avere la possibilità di movimentare il conto in nome e per conto altrui, come peraltro confermato nella stessa Circolare del 2010 e nelle istruzioni ministeriali del 2015. Anche la Circolare n. 38/E del 23 dicembre 2014 7 prevede che ‘in caso di conto corrente estero intestato ad un soggetto residente sul quale vi è la delega di firma di un altro soggetto residente, anche il delegato è tenuto alla compilazione del quadro RW per l’indicazione dell’intera consistenza del conto corrente detenuto all’estero qualora si tratti di una delega al prelievo e non soltanto di una mera delega ad operare per conto dell’intestatario’. Ne deriva che tale posizione soggettiva è presupposto di applicazione della sanzione e come tale deve essere provata dall’Ufficio, senza alcuna inversione dell’onere di prova. L’Ufficio ha ritenuto provata la esistenza di una delega ad operazioni di movimenti e al prelievo in quanto la stessa
contribuente nella relazione di accompagnamento della richiesta di ammissione alla procedura di collaborazione volontaria avrebbe dichiarato di essere delegata di due rapporti di conto corrente e di risparmio, ma ciò non costituisce assolvimento dell’onere probatorio non risultando che abbia movimentato i conti correnti’. L’RAGIONE_SOCIALE propone così ricorso in cassazione affidato ad un unico motivo, mentre la parte privata è rimasta intimata.
CONSIDERATO CHE
1. Con l’unico motivo l’RAGIONE_SOCIALE deduce ‘Violazione o falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. e dell’art. 4 comma 1 del DL. 167/1990, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 del c.p.c.’. Secondo la difesa erariale ‘… Nello specifico i giudici di secondo grado pur richiamando la giurisprudenza di legittimità e i documenti di prassi secondo cui anche i soggetti non beneficiari effettivi dei trasferimenti debbono ritenersi destinatari dell’obbligo di indicare, nella propria dichiarazione dei redditi, gli investimenti all’estero e le attività estere di natura finanziaria detenuti, e ciò tutte le volte che tali soggetti abbiano la disponibilità e/o la possibilità di movimentazione di detti investimenti hanno posto a carico dell’Ufficio l’onere probatorio di provare l’esistenza di una delega ad operare movimentazioni sui conti intestati al coniuge ed accolgono l’appello della contribuente non risultando che abbia movimentato i conti correnti. Tale decisione in primis non considera che il ‘soggetto delegato’ può effettuare tutte le operazioni ordinarie previste dal contratto bancario, come ad esempio i bonifici in favore di terze parti, pagamenti e prelievi, emissione di assegni, versare denaro contante salvo le limitazioni imposte dalla banca o dal titolare del conto. Dagli atti processuali, ed in particolare dalla relazione di accompagnamento alla richiesta di ammissione alla procedura di collaborazione volontaria, emerge come la sig.ra COGNOME NOME fosse ‘soggetto delegato’ senza alcuna limitazione alle operazioni ordinarie che poteva compiere;
inoltre, in quella sede ha espressamente riconosciuto di aver disatteso gli obblighi dichiarativi sul monitoraggio. Dunque, nonostante dagli atti processuali non emergesse alcuna limitazione alla delega bancaria i giudici di secondo grado imputano all’Ufficio il mancato assolvimento dell’onere probatorio ed in particolare della (non richiesta) prova che non si sia trattato di una mera delega ad operare per conto dell’intestatario, delega che non consentisse al delegato di effettuare operazioni di versamento e prelevamento. Le circostanze poste a base della decisione non sono mai state o di discussione in giudizio né sono mai state oggetto di contestazione.
2. Il ricorso è fondato.
Va premesso che in base alla giurisprudenza di questa Corte la movimentazione di conti non costituisce condizione per la configurabilità dell’obbligo di compilazione del quadro RW, ma è sufficiente la disponibilità o la possibilità di movimentazioni finanziarie (Cass. n. 26965/20) che sono connesse anche alla semplice delega alle operazioni relative ad un determinato conto corrente bancario.
Invero in base alla ridetta pronuncia
In tema di rilevazione, a fini fiscali, di trasferimenti da e per l’estero di denaro, titoli e valori, l’obbligo di dichiarazione di cui all’art. 4 del d.l. n. 167 del 1990, conv., con modif., in l. n. 227 del 1990, riguarda non solo l’intestatario formale e il beneficiario effettivo di investimenti o attività di natura finanziaria all’estero, ma anche colui che, all’estero, abbia la disponibilità di fatto di somme di denaro non proprie, con il compito fiduciario di movimentarle a beneficio dell’effettivo titolare, atteso che, stante la “ratio” della previsione, rileva una nozione omnicomprensiva di detenzione, inclusiva anche RAGIONE_SOCIALE situazioni detentive nell’interesse altrui.
Nella specie l’intimata, in seno alla dichiarazione redatta ai fini di ammissione alla procedura di collaborazione volontaria, ha
espressamente dichiarato di essere ‘delegata del rapporto di conto corrente e di risparmio n. V292033 presso l’istituto bancario BSI con sede a Lugano il cui intestatario e beneficiario effettivo è il marito sig. COGNOME NOMECOGNOME (cfr. stralcio della richiesta riportato nelle controdeduzioni in secondo grado prodotte).
Alla stregua di quanto precede era semmai l’intimata a dover provare la sussistenza di un’eventuale speciale limitazione che le impedisse la possibilità di movimentare il conto rispetto al quale essa stessa si era qualificata come delegata.
La distribuzione dell’onere della prova operata dalla CGT risulta dunque affetta da errore, che ne determina inesorabilmente la cassazione con rinvio allo stesso giudice d’appello che provvederà anche a liquidare le spese del presente giudizio.
P. Q. M.
La Corte accoglie il ricorso e cassa la sentenza impugnata, rinviando alla Corte di giustizia tributaria della Lombardia che, in diversa composizione, deciderà la controversia adeguandosi ai principi qui espressi e determinerà le spese del giudizio.
Così deciso in Roma, il 23 ottobre 2025
Il Presidente (NOME COGNOME)