Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 2577 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 5 Num. 2577 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 05/02/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 19210/2024 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa, ex lege , dall’RAGIONE_SOCIALE, presso i cui uffici in Roma è domiciliata alla INDIRIZZO;
-ricorrente –
contro
NOME COGNOME, C.F. CODICE_FISCALE, rappresentato e difeso da se stesso, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma alla INDIRIZZO;
AVVISO DI ACCERTAMENTO
Avverso la sentenza della CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI SECONDO GRADO DELLA PUGLIA n. 776/2024, depositata in data 26/2/2024;
Udita la relazione della causa svolta dal AVV_NOTAIO nella camera di consiglio del 4 dicembre 2025;
Fatti di causa
La presente vertenza trae origine da una indagine bancaria condotta su diversi conti correnti intestati al contribuente e ai suoi familiari, avendo egli dichiarato un reddito in perdita di circa diecimila euro, quale differenza tra i compensi dichiarati e le spese sostenute. In particolare, risultando movimentazioni non giustificate, l’amministrazione finanziaria procedeva al recupero del presunto maggior reddito, per non avere la parte contribuente fornito giustificazioni valide a sostegno RAGIONE_SOCIALE contestate operazioni bancarie di versamento di oltre 800.000,00 euro.
Avvero tale atto impositivo, il sig. COGNOME ( ‘il contribuente’ ) proponeva ricorso alla C.T.P. di Bari, contestando la carenza di motivazione dell’accertamento e il difetto di delega di firma, risultando l’atto impositivo sottoscritto da funzionario delegato e, nel merito, la legittimità della ricostruzione dei redditi presunti, atteso che i conti bancari esaminati dall’ufficio erano intestati alla moglie e alle sue due figlie, avendo il contribuente solo delega di firma per il compimento di operazioni di cassa.
Si costituiva l’ufficio, rilevando la legittimità del proprio operato, atteso che il reddito era stato rettificato sulla base dei cospicui versamenti non giustificati dal contribuente sui conti correnti che, pure intestati a terzi, rientravano nella sua disponibilità, in quanto titolare della delega
di firma. Quanto alla documentazione probatoria prodotta, osservava di aver considerato giustificate solo alcune operazioni bancarie come da proposta di adesione che la parte però non aveva condiviso.
Con sentenza n. 1907/17 la C.T.P. di Bari, in parziale accoglimento del ricorso, rideterminava i redditi accertati ritenendo che ‘la documentazione esibita agli atti dal ricorrente è risultata solo parzialmente idonea a costituire prova adeguata in ordine alla non riconducibilità RAGIONE_SOCIALE operazioni contestate alla sfera reddituale del medesimo’ .
Appellava il contribuente richiamando quanto già dedotto e rilevato nell’atto introduttivo del giudizio.
Resisteva l’ufficio, deducendo l’inammissibilità dell’appello che non conteneva una specifica contestazione della sentenza di primo grado e rimarcava la legittimità dell’accertamento per l’ammontare RAGIONE_SOCIALE somme accreditate sul conto corrente di cui il contribuente aveva disponibilità, in quanto, essendo incompatibile con i redditi dichiarati, avrebbe dovuto fornire prova rigorosa della non imputabilità di tali operazioni alla sua persona.
Con sentenza n. 776/24, la CGT di II grado della Puglia accoglieva l’appello del contribuente, ritenendo che fosse onere dell’ufficio dimostrare l’imputabilità al contribuente RAGIONE_SOCIALE movimentazioni bancarie contestate.
Avverso tale errata decisione l’RAGIONE_SOCIALE ricorre per cassazione con due motivi.
Resiste il contribuente con controricorso.
Ragioni della decisione
1.Con il primo motivo di ricorso, rubricato ‘ Violazione e falsa applicazione dell’art. 1 e dell’art. 36 del d.lgs. n. 546 del 1992 , in combinato disposto con l’art. 132 n. 4 c.p.c., dell’art. 118 disp. att.
c.p.c. , in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c.’ , l’RAGIONE_SOCIALE ricorrente si duole che la sentenza impugnata contiene una motivazione contraddittoria, affidata ad affermazioni tra sé logicamente inconciliabili.
1.1. Il motivo è fondato.
Da un lato, il giudice di appello ha affermato che ‘il predetto atto di accertamento è stato più che congruamente motivato. L’ufficio ha legittimamente svolto le proprie indagini sui conti correnti intestati a terzi dal momento che la delega di firma concessa al contribuente glielo consentiva, costituendo il fatto stesso una presunzione grave, precisa e concordante, come correttamente rilevato dal Primo Giudice ‘ ; d’altro canto, si afferma nella sentenza impugnata che ‘non possono ritenersi assistite da analoga presunzione di imputabilità al contribuente le operazioni ivi rilevate che vanno, invece, valutate una per una e riscontrate con oggettivi elementi di prova’ . Orbene, non si comprende perché il giudice di appello abbia ritenuto che vi fossero elementi gravi, precisi e concordanti per esaminare, nell’ambito di una indagine fiscale relativa ai redditi prodotti dall’odierno contribuente, i conti correnti intestati a terze persone e, d’altra parte, che ‘non potevano essere assistite da analoga presunzione di imputabilità al COGNOME le operazioni ivi rilevate’ : si tratta di due affermazioni contraddittorie, perché sembrano significare che, se bastano prove presuntive, quali la esistenza di una delega di firma e la frequente movimentazione di conti correnti, per esaminare questi ultimi, benché intestati a terze persone, nell’ambito di una indagine fiscale a carico di un contribuente, occorrono tuttavia prove ‘oggettive’ per imputare al contribuente ‘indagato’ le operazioni sui conti correnti intestati a terzi.
Orbene, la conclusione che un soggetto possieda redditi tramite interposta persona può raggiungersi anche per via presuntiva (art. 37, comma 3, del d.P.R. n. 600 del 1973), con la conseguenza che, una
volta ritenuti esistenti indizi gravi, precisi e concordanti per attribuire ad un contribuente la gestione di conti correnti intestati a terzi soggetti, la prova presuntiva deve ritenersi sufficiente anche per imputare a tale contribuente le movimentazioni sui detti conti correnti.
Altra affermazione incomprensibile, contenuta nella sentenza impugnata, è quella secondo la quale ‘lo stesso ufficio procedente non ha potuto fare a meno di prendere atto del fatto che il contribuente, pur dotato di firma, non ha mai compiuto alcuna operazione, e di versamento e di prelievo, sui ripetuti conti correnti ‘ .
Orbene, non si comprende come l’ufficio, che ha ritenuto che vi fossero elementi probatori sufficienti per imputare al contribuente le movimentazioni compiute su conti correnti intestati a terzi, non abbia poi potuto fare a meno di prendere atto che tale contribuente, pur dotato di (delega di) firma, non avesse mai compiuto alcuna operazione, di versamento e di prelievo, sui ripetuti conti correnti.
Non si comprende, inoltre, in cosa consista la ‘poderosa documentazione’ prodotta dal contribuente a proprio favore per dimostrare la non imputabilità a lui RAGIONE_SOCIALE movimentazioni sui conti correnti oggetto di indagine.
Il secondo motivo di ricorso, rubricato ‘ Violazione e falsa applicazione dell’art. 32 del DPR 600/73 e dell’art. 67 del TUIR (DPR 917/86) in combinato disposto con l’art. 2967 c.c. in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.’ , è assorbito dall’accoglimento del primo motivo.
Il ricorso è accolto in relazione al primo motivo, la sentenza impugnata è cassata e la causa è rinviata, anche per le spese, alla CGT2 della Puglia che, in diversa composizione, procederà a nuovo esame, applicando il seguente principio di diritto: ‘ai fini dell’imputabilità al contribuente dei movimenti operati sui conti correnti intestati a terzi è sufficiente la prova presuntiva dell’interposizione , fondata su indizi gravi, precisi e concordanti (quali l’esistenza di una delega di firma, la
frequenza RAGIONE_SOCIALE operazioni compiute sui conti correnti utilizzando la delega di firma; l’inverosimiglianza della riconducibilità di tali operazioni ai soggetti formalmente intestatari dei conti, desunta dalla loro qualità o condizione personale). Una volta raggiunta la prova dell’imputabilità al contribuente de i movimenti operati sui conti correnti formalmente intestati a terzi, si applicano le presunzioni legali relative stabilite dall’art. 32, comma 1, n. 2 del d.P.R. n. 600 del 1973 , sicché deve essere il contribuente, a seconda della sua qualità di imprenditore o libero professionista, a provare che quei movimenti non si riferiscano a poste di reddito imponibile ‘ .
P.Q.M.
Accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo.
Cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese, alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Puglia, in diversa composizione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 4 dicembre 2025.
Il Presidente (NOME COGNOME)