Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 15381 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 15381 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 09/06/2025
Irpef – Iva –
Accertamento – 2010
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 16789/2019 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, INDIRIZZO è domiciliata ex lege .
-ricorrente –
contro
COGNOME rappresentata e difesa dall’Avv. NOME COGNOME
-intimata –
Avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. SICILIA 5965/2018, depositata in data 20 dicembre 2018.
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14 aprile 2025 dal Consigliere NOME COGNOME
Rilevato che:
L’Agenzia delle Entrate emetteva nei confronti di NOME COGNOME esercente l’attività di commercio ambulante a posteggio fisso di alimentari, l’avviso di accertamento n. CODICE_FISCALE per l’anno di imposta 2010, originato da una verifica in esito alla quale risultavano rimanenze di magazzino
sovrastimate, accertando un maggior ricavo di € 16.577,83 ai fini IVA e di € 3.420,82 per le imposte dirette.
Avverso l’avviso di accertamento, la contribuente proponeva ricorso dinanzi alla C.t.p. di Agrigento; si costituiva l’Agenzia delle Entrate che ribadiva la legittimità del proprio operato.
La C.t.p. di Agrigento, con sentenza n. 1079/2017, rigettava il ricorso e confermava l’atto impugnato, riconoscendo la sua piena legittimità sia con riferimento alla sottoscrizione che nel merito.
Contro tale sentenza proponeva appello la contribuente dinanzi alla C.t.r. della Sicilia; l’Ufficio si costituiva in giudizio chiedendo la conferma della sentenza impugnata.
Con sentenza n. 5965/01/2018, depositata in data 20 dicembre 2018, la C.t.r. accoglieva l’appello, ritenendo non valida la delega in quanto mancante delle ragioni che ne avevano reso necessaria l’adozione, quali carenza di personale, assenze, vacanze, malattie ecc., oltre che della precisazione del termine di validità e del nominativo del soggetto delegato.
Avverso la sentenza della C.t.r., l’Ufficio ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi e la contribuente è rimasta intimata.
La causa è stata trattata nella camera di consiglio del 14 aprile 2025.
Considerato che:
Con il primo motivo di ricorso, così rubricato: «Omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti (ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ)», l’Ufficio lamenta l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. ha omesso la corretta e puntuale valutazione della documentazione prodotta dall’Agenzia delle Entrate, da sola idonea a superare l’errata statuizione dagli stessi formulata in relazione alla presunta carenza di legittimazione attiva.
1.2. Con il secondo motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione e falsa applicazione dell’art. 42 d.P.r. 29 settembre 1973, n. 600 (ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ)», l’Ufficio lamenta l’error in iudicando nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. ha ritenuto sussistente il vizio relativo alla sottoscrizione dell’atto di accertamento.
Il primo motivo di ricorso proposto è inammissibile.
2.1. Invero, la complessiva censura si risolve nella sollecitazione ad effettuare una nuova valutazione di risultanze di fatto come emerse nel corso dei precedenti gradi del procedimento, cosi mostrando di anelare ad una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito giudizio di merito, nel quale ridiscutere tanto il contenuto di fatti e vicende processuali, quanto ancora gli apprezzamenti espressi dal giudice di appello non condivisi e per ciò solo censurati al fine di ottenerne la sostituzione con altri più consone ai propri desiderata, quasi che nuove istanze di fungibilità nella ricostruzione dei fatti di causa potessero ancora legittimamente porsi dinanzi al giudice di legittimità.
2.2. Si è pi ù̀ volte sottolineato come compito della Corte di cassazione non sia quello di condividere o non condividere la ricostruzione dei fatti contenuta nella decisione impugnata, né quello di procedere ad una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, al fine di sovrapporre la propria valutazione delle prove a quella compiuta dai giudici del merito (Cass. 12/02/2008, n. 3267), dovendo invece la Corte di legittimità limitarsi a controllare se costoro abbiano dato conto delle ragioni della loro decisione e se il ragionamento probatorio, da essi reso manifesto nella motivazione del provvedimento impugnato, si sia mantenuto entro i limiti del ragionevole e del plausibile; ciò che nel caso di specie è dato riscontrare. La valutazione delle prove più idonee a sorreggere la motivazione involge apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito, il quale è libero di formare il suo
convincimento utilizzando gli elementi che ritenga più attendibili, senza essere tenuto ad un’esplicita confutazione degli altri elementi probatori non accolti, anche se allegati dalle parti, essendo limitato il controllo del giudice della legittimità alla sola congruenza della decisione dal punto di vista dei principi di diritto che regolano la prova.
Il secondo motivo di ricorso è fondato.
3.1. Infatti, questa Corte ha avuto modo di ricordare come: «secondo un recente e costante orientamento di questa Corte, al quale questo Collegio intende dare continuità, la delega alla sottoscrizione dell’avviso di accertamento ad un funzionario diverso da quello istituzionalmente competente ex art. 42 del d.P.R. n. 600 del 1973 ha natura di delega di firma – e non di funzioni – poiché realizza un mero decentramento burocratico senza rilevanza esterna, restando l’atto firmato dal delegato imputabile all’organo delegante, con la conseguenza che, nell’ambito dell’organizzazione interna dell’ufficio, l’attuazione di detta delega di firma può avvenire anche mediante ordini di servizio, senza necessità di indicazione nominativa, essendo sufficiente l’individuazione della qualifica rivestita dall’impiegato delegato, la quale consente la successiva verifica della corrispondenza tra sottoscrittore e destinatario della delega stessa. Con la delega di firma, dunque, il delegato non esercita alcun potere o competenza riservata al delegante, trovando titolo il suo agire nei poteri di ordine e direzione, coordinamento e controllo attribuiti al dirigente preposto all’ufficio (art. 11, comma 1, lett. c) e d) Statuto Agenzia delle entrate, approvato con delibera n. 6 del 2000; art. 14, comma 2, reg. amm. n. 4/2000), nell’ambito dello schema organizzativo della subordinazione gerarchica tra persone appartenenti al medesimo ufficio. Trattandosi di una delega per la sottoscrizione, pertanto, alla stessa non è applicabile la disciplina dettata per la delega di funzioni di cui all’art. 17, comma 1 -bis , del d.lgs. n. 165 del 2001,
per cui non è richiesta né la sua temporaneità né una specifica motivazione ( ex multis , Cass. 29.03.2019, n. 8814)» (Cass. n. 4366/2024).
3.2. Orbene, alla stregua di quanto sopra, deve ritenersi errata la decisione della C.t.r. qui impugnata laddove ha ritenuto non valida la delega in quanto mancante delle ragioni che ne hanno reso necessaria l’adozione, quali carenza di personale, assenze, vacanze, malattie ecc., oltre che della precisazione del termine di validità e del nominativo del soggetto delegato.
In conclusione, va accolto il secondo motivo di ricorso e, dichiarato inammissibile il primo, la sentenza impugnata va cassata ed il giudizio va rinviato innanzi al giudice a quo, affinché, in diversa composizione, proceda a nuovo e motivato esame nonché provveda alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso e, dichiarato inammissibile il primo, cassa la sentenza impugnata con rinvio del giudizio innanzi alla Corte di Giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, affinché, in diversa composizione, proceda a nuovo e motivato esame nonché provveda alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Così decisa in Roma il 14 aprile 2025.
Il Presidente Dott. NOME COGNOME