Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 4311 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 4311 Anno 2025
Presidente: COGNOME RAGIONE_SOCIALE
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 19/02/2025
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 24286/2021 R.G., proposto
DA
‘ RAGIONE_SOCIALE Ferrara ‘, con sede in Ferrara, in persona del Presidente pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avv. NOME COGNOME con studio in Bologna, e dall’Avv. NOME COGNOME con studio in Roma, ove elettivamente domiciliata, giusta procura in calce al ricorso introduttivo del presente procedimento;
RICORRENTE
CONTRO
Comune di Ferrara, in persona del Sindaco pro tempore ;
INTIMATO
avverso la sentenza depositata dalla Commissione tributaria regionale per l ‘Emilia -Romagna il 20 aprile 2021, n. 560/07/2021;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 15 novembre 2024 dal Dott. NOME COGNOME
ICI IMU ACCERTAMENTO BENI CULTURALI
RILEVATO CHE:
La ‘ Comunità Ebraica di Ferrara ‘ h a proposto ricorso sulla base di due motivi per la cassazione della sentenza depositata dalla Commissione tributaria regionale per l’Emilia -Romagna il 20 aprile 2021, n. 560/07/2021, la quale, in controversia avente ad oggetto l’impugnazione degli avvisi di accertamento nn. 4484/2014, 3272/2015 e 1770/2010 per il parziale versamento dell’ ICI relativa agli anni 2009, 2010 e 2011 con riguardo ad immobili siti in Ferrara, dei quali essa era proprietaria, a seguito del disconoscimento dell ‘agevolazione prevista per i beni d ‘ interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico dall’art. 2, comma 5, del d.l. 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75, « in ragione della mancata dimostrazione del completamento dell’ ite r di verifica dell’interesse culturale », ha rigettato -all’esito della relativa riunione per connessione -gli appelli proposti dalla medesima nei confronti del Comune di Ferrara avverso le sentenze depositate dalla Commissione tributaria provinciale di Ferrara con i nn. 18/02/2017, 169/02/2017 e 227/02/2017, compensando tra le parti le spese giudiziali.
Il giudice di appello ha confermato le decisioni di prime cure
-che avevano respinto i ricorsi originari – sul rilievo che la contribuente non avesse documentato l’imposizione del vincolo storico-artistico su ciascun immobile.
Il Comune di Ferrara è rimasto intimato.
CONSIDERATO CHE:
Con istanza depositata il 16 ottobre 2024, la contribuente ha chiesto il rinvio dell’adunanza camerale del 15 novembre 20124 per « la concreta (…) possibilità di definizione transattiva della vertenza », essendo in corso di completamento
la verifica dell’inerenza del vincolo storico -artistico sugli immobili soggetti ad ICI.
L’istanza è meritevole di accoglimento alla luce della documentazione prodotta.
P.T.M.
La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo in relazione alla prospettata definizione transattiva e manda alla Cancelleria per i conseguenti adempimenti.
Così deciso a Roma nella camera di consiglio del 15 novembre