Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 5685 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 5685 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 04/03/2025
Oggetto: definizione stra-
giudiziale della lite
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 14525/2023 R.G. proposto da AGENZIA DELLE RAGIONE_SOCIALE in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, INDIRIZZO
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante p.t., società soggetta alla direzione e coordinamento di BNP RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’ Avv. NOME COGNOME COGNOME e dall’Avv. NOME COGNOME (PEC: EMAIL, domiciliata presso la Cancelleria della Corte di cassazione;
avverso la sentenza della Corte di Giustizia di secondo grado della Campania n.3263/13/2023 depositata in data 18/5/2023, non notificata.
Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 4 dicembre 2024 dal consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che:
Con sentenza della Corte di Giustizia di secondo grado della Campania n.3263/13/2023 veniva rigettato l’appello principale proposto dall’Agenzia delle Entrate avverso la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Napoli n. 5758/35/2022, con la quale veniva rigettato il ricorso introduttivo proposto dalla società RAGIONE_SOCIALE quale cessionaria del credito IVA relativo all’anno di imposta 2007. La controversia traeva infatti origine dal credito d’imposta vantato dalla società Giustino RAGIONE_SOCIALE per l’anno 2007 e dalla richiesta da questa effettuata, con modello VR 2008, del rimborso dell’eccedenza detraibile ai fini IVA per l’importo di euro 2.534.628,00 ex art. 30, comma 3, lettera a) del d.P.R. 633/1972, sul presupposto dell’aliquota media. In data 22/04/2008 veniva notificato all’ Agenzia delle Entrate un atto di cessione del suddetto credito a favore della società RAGIONE_SOCIALE
Al momento del rimborso veniva rilevata la presenza di un p.v.c. notificato alla società cedente, avente ad oggetto obblighi non assolti nella qualità di sostituto di imposta per un importo complessivo pari ad euro 1.089.829,00, afferenti a ritenute operate, ma non versate per gli anni di imposta 2009 e 2010.
L’Agenzia procedeva all’erogazione parziale del rimborso a favore della cessionaria, per un importo di euro 1.284.628,00 per capitale e interessi, riservandosi di procedere al pagamento del saldo dell’importo residuo da erogare nei confronti del cessionario nell’ipotesi di avvenuta definizione delle contestazioni oggetto del p.v.c., che avevano originato due cartelle di pagamento notificate alla cedente, per un importo complessivo iscritto a ruolo di euro 1.528.960,57.
Avverso la sentenza d’appello propone ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate, affidato a due motivi, cui replica la contribuente con controricorso. Secondo l’Amministrazione finanziaria sussistono i presupposti per la sospensione del richiesto rimborso, che, stante comunque l’esecutività della sentenza, è stato erogato a favore della cessionaria per la somma complessivamente pari a euro 1.576.027,40 per capitale e interessi. L’Agenzia ha inoltre proposto, parallelamente al ricorso per Cassazione, anche ricorso per revocazione ordinaria, atteso che la società ha richiesto, per un errore di calcolo, un importo in linea capitale pari ad euro 1.323.636,84, dichiarato inammissibile dalla CGT di secondo grado, con sentenza 6560/01/2023.
La società deposita memoria e documentazione a corredo attestante la definizione stragiudiziale della lite e chiedendo la declaratoria l’estinzione del processo per cessazione della materia del contendere. A seguito di ordinanza interloscutoria della Corte, l’Agenzia delle Entrate ha preso posizione depositando copia dell’accordo transattivo e relazione a corredo. Anche la contribuente deposita memoria ex art.380 bis 1 cod. proc. civ. confermando la definizione stragiudiziale della lite.
Considerato che:
Con nota di deposito del 12/8/2024 l’Agenzia delle Entrate, in risposta alla richiesta di informazioni della Corte, ha depositato l’accordo transattivo perfezionato, comunicando in un’apposita relazione allegata che l’Ufficio ha rinunciato alla prosecuzione del contenzioso dinanzi alla Cassazione, con espressa accettazione della rinuncia e della compensazione delle spese da parte della RAGIONE_SOCIALE come esposto nell’atto transattivo.
Il processo va dichiarato estinto in presenza di rinuncia alla domanda accettata, e dev’essere disposta la compensazione delle spese di lite, essendo tale la volontà delle parti.
A seguito della composizione stragiudiziale della lite, si dà atto della insussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei
ricorrenti, del cd. “doppio contributo unificato” di cui all’art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 (Cass., Sez. 5, 7 dicembre 2018, n. 31732; Cass., Sez. 5, 27 aprile 2020, n. 8184; Cass., Sez. 5, 10 dicembre 2021, n. 39284; Cass., Sez. 5, 15 settembre 2022, n. 27244).
P.Q.M.
La Corte dichiara l’estinzione del ricorso e compensa le spese di lite. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 4.12.2024