Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 18493 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 18493 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 08/07/2024
Oggetto: definizione stra- giudiziale della lite
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 14525/2023 R.G. proposto da RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello RAGIONE_SOCIALE, domiciliata in Roma, INDIRIZZO;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante p.t., società soggetta alla direzione e coordinamento di RAGIONE_SOCIALE PARIBAS SRAGIONE_SOCIALEARAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante
p.t., rappresentata e difesa dall’ AVV_NOTAIO e dall’AVV_NOTAIO (PEC: EMAIL), domiciliata presso la Cancelleria della Corte di cassazione;
-controricorrente – avverso la sentenza della Corte di Giustizia di secondo grado della Campania n.3263/13/2023 depositata in data 18/5/2023, non notificata.
Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 12 aprile 2024 dal consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che:
Con sentenza della Corte di Giustizia di secondo grado della Campania n.3263/13/2023 veniva rigettato l’appello principale proposto dall’RAGIONE_SOCIALE avverso la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Napoli n. 5758/35/2022, con la quale veniva rigettato il ricorso introduttivo proposto dalla società RAGIONE_SOCIALE quale cessionaria del credito IVA relativo all’anno di imposta 2007. La controversia traeva infatti origine dal credito d’imposta vantato dalla società RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE per l’anno 2007 e dalla richiesta da questa effettuata, con modello VR 2008, del rimborso dell’eccedenza detraibile ai fini IVA per l’importo di euro 2.534.628,00 ex art. 30, comma 3, lettera a) del d.P.R. 633/1972, sul presupposto dell’aliquota media. In data 22/04/2008 veniva notificato all’ RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE un atto di cessione del suddetto credito a favore della società RAGIONE_SOCIALE
Al momento del rimborso veniva rilevata la presenza di un p.v.c. notificato alla società cedente, avente ad oggetto obblighi non assolti nella qualità di sostituto di imposta per un importo complessivo pari ad euro 1.089.829,00, afferenti a ritenute operate, ma non versate per gli anni di imposta 2009 e 2010.
L’RAGIONE_SOCIALE procedeva all’erogazione parziale del rimborso a favore della cessionaria, per un importo di euro 1.284.628,00 per capitale e interessi, riservandosi di procedere al pagamento del saldo dell’importo residuo da erogare nei confronti del cessionario nell’ipotesi di avvenuta definizione RAGIONE_SOCIALE contestazioni oggetto del p.v.c., che avevano originato due cartelle di pagamento notificate alla cedente, per un importo complessivo iscritto a ruolo di euro 1.528.960,57.
Avverso la sentenza d’appello propone ricorso per cassazione l’RAGIONE_SOCIALE, affidato a due motivi, cui replica la contribuente con controricorso. Secondo l’Amministrazione finanziaria sussistono i presupposti per la sospensione del richiesto rimborso, che, stante comunque l’esecutività della sentenza, è stato erogato a favore della cessionaria per la somma complessivamente pari a euro 1.576.027,40 per capitale e interessi. L’RAGIONE_SOCIALE ha inoltre proposto, parallelamente al ricorso per Cassazione, anche ricorso per revocazione ordinaria, atteso che la società ha richiesto, per un errore di calcolo, un importo in linea capitale pari ad euro 1.323.636,84, dichiarato inammissibile dalla CGT di secondo grado, con sentenza 6560/01/2023.
Da ultimo, la società deposita memoria e documentazione a corredo attestante la definizione stragiudiziale della lite e chiedendo la declaratoria l’estinzione del processo per cessazione della materia del contendere.
Considerato che:
Con memoria depositata in data 28/3/2024 la società ha reso noto e documentato che le parti hanno stragiudizialmente transatto la controversia relativa alla sospensione del rimborso richiesto, considerando ormai definita tutta la controversia scaturente dal rimborso richiesto dalla RAGIONE_SOCIALE e ceduto alla RAGIONE_SOCIALE, accettando la rinuncia a tutte le spese di lite da parte di quest’ultima, a fronte della rinuncia dell’Ufficio agli atti del giudizio dinanzi alla Corte di Cassazione R.G. 14525/2023 e della rinuncia dell’Ufficio a proseguire il contenzioso relativamente alla sentenza della CGT 2 di
Napoli 6560/01/2023, che ha ritenuto inammissibile il ricorso per revocazione.
Dell ‘accordo vi è traccia nel documento ‘E’ sottoscritto dal l’RAGIONE_SOCIALE e allegato alla memoria, datata 11 marzo 2024, in cui l’RAGIONE_SOCIALE dichiara di accettare i termini dell’accordo transattivo proposto da parte contribuente precisando che ‘l’odierna definizione RAGIONE_SOCIALE controversie tributarie, ove correttamente perfezionata secondo le modalità e nel rispetto dei termini di legge, determinerà la definizione di tutti gli atti oggetto del presente giudizio’, a seguito del compimento di determinati ‘adempimenti processuali’.
L’accordo prevede che l’RAGIONE_SOCIALE depositi la rinuncia al ricorso, e che la società accetti tale rinuncia, sulla base della documentazione agli atti vi è prova del raggiungimento dell’accordo transattivo, adempimenti tuttavia non intervenuti, e per cui devono essere chieste informazioni all’RAGIONE_SOCIALE entro 60 giorni dalla comunicazione della presente ordinanza.
P.Q.M.
La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo con richiesta di informazioni all’RAGIONE_SOCIALE ricorrente sul perfezionamento dell’accordo transattivo da fornirsi a questa Corte entro 60 giorni dalla comunicazione della presente ordinanza.
Così deciso in Roma il 12.4.2024