Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 22345 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 22345 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 07/08/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 36595/2018 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (P_IVA) che la rappresenta e difende
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, domiciliato ex lege in ROMAINDIRIZZO presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
avverso SENTENZA della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE del PIEMONTE n. 830/2018 depositata il 08/05/2018. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/06/2024
dalla Consigliera NOME COGNOME.
Rilevato che:
RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso in cassazione , con un motivo, avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Piemonte, che aveva confermato la sentenza emessa dalla Commissione Tributaria RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE (n. 45/2016), con la quale era stata annullata una cartella di pagamento emessa nei confronti della società RAGIONE_SOCIALE a seguito di controllo formale ex art. 54 bis d.P.R. 26/10/1972, n. 633.
La società contribuente ha resistito con controricorso.
Con memoria ex art. 378 cod. proc. civ., depositata in data 29/05/2024, la contribuente ha dichiarato: « -che la controversia in oggetto rientra tra quelle previste dall’art. 1, comma 190, legge 22 dicembre 2022, n. 197 (definizione con il pagamento di un importo pari al 5% del valore della controversia); – che la controricorrente ha scelto di avvalersi della stessa; che ai sensi dell’art. 1, comma 194, della legge citata la definizione si è perfezionata con la presentazione della domanda (depositata in data 31.7.2023 all’RAGIONE_SOCIALE) utilizzando l’apposito modulo (acquisito dal sistema informativo con protocollo 23073117113465626 del 31.7.2023) e con il pagamento dell’importo dovuto (€ 3.582,00 pari al 5% di € 71.632,00) effettuato tramite modello F24
protocollato con il n. 23073116571662922000001; -che la domanda e il pagamento sono avvenuti entro il 30.9.2023; – che ricorre l’ipotesi di estinzione ex lege ex art. 391 c.p.c. (il debitore è resistente) con cessazione della materia del contendere come già statuito da Cass. civ., sez. trib. 29 dicembre 2023, n. 36431.»
RAGIONE_SOCIALE , con memoria depositata il 10/05/2024 ha affermato che: « Che con nota del 18/04/2024 prot. n. 61924 la RAGIONE_SOCIALE ha comunicato la regolarità della definizione della lite ai sensi dell’art. 1 commi 186 -203 l. n. 197/2022. »
Considerato che:
L ‘art. 1, comma 190, legge 29/12/2022, n. 197 prevede che: « Le controversie tributarie pendenti innanzi alla Corte di cassazione, per le quali la competente RAGIONE_SOCIALE fiscale risulti soccombente in tutti i precedenti gradi di giudizio, possono essere definite con il pagamento di un importo pari al 5 per cento del valore della controversia. »
A fronte del pagamento confermato dalla stessa parte ricorrente dell’importo indicato nella norma appena richiamata deve essere dichiarata l’ estinzione del presente giudizio per intervenuta cessazione della materia del contendere (v. Cass. 29/12/2023, n. 36431), con la conseguenza che è superfluo riferire in ordine al motivo di ricorso proposto dall’RAGIONE_SOCIALE.
Le spese di lite devono essere compensate, alla luce della finalità deflattiva dell’art. 1, comma 190, legge n. 197 del 2022 e della circostanza che il giudizio viene definito ex lege , in conseguente del pagamento dell’importo del cinque per cento del valore della controversia.
P.Q.M.
Dichiara la l’estinzione del giudizio per intervenuta cessazione della materia del contendere.
Dispone la compensazione RAGIONE_SOCIALE spese del presente giudizio.
Così deciso in Roma, il 12/06/2024.