Sentenza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 9093 Anno 2025
Civile Sent. Sez. 5 Num. 9093 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data pubblicazione: 07/04/2025
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 12206/2016 R.G. proposto da:
COGNOME, avvocato, in proprio, domiciliato presso l’avvocato NOME COGNOME
-ricorrente-
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato
-controricorrente-
nonché contro
RAGIONE_SOCIALE con gli avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME COGNOME
-controricorrente-
avverso la Sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia n. 5038/2015 depositata il 23/11/2015.
Udita la relazione svolta alla pubblica udienza del 19/03/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
Udito il pubblico ministero, in persona del Sostituto procuratore generale dott. NOME COGNOME che ha chiesto accogliersi il nono e ultimo motivo del ricorso, rigettati gli altri.
Uditi l’Avvocato dello Stato NOME COGNOME per l’Agenzia delle entrate controricorrente, che ha richiamato la già formulate conclusioni.
FATTI DI CAUSA
Come si legge negli atti di causa, NOME COGNOME riceveva da parte di Equitalia Nord S.p.A. due comunicazioni di avvenuta iscrizione ipotecaria legale, effettuate ai sensi dell’articolo 77 del DPR n. 602/1973 per il mancato pagamento di diverse cartelle esattoriali emesse, oltre che dall’Agenzia delle Entrate, da altri Enti Pubblici.
1.1. In particolare, la prima iscrizione ipotecaria impugnata, rubricata al n. Reg. Gen. 52265 del 14/04/2005 ammontava ad euro 12.679,30, mentre la seconda, rubricata al n. Reg. Gen. 52209 del 10/05/2010, ammontava ad euro 64.883,33.
1.2. Di tutte le cartelle esattoriali prodromiche all’emissione dei provvedimenti di esecuzione forzata risultavano emesse dall’Agenzia delle Entrate le seguenti: NUMERO_CARTA, NUMERO_CARTA, NUMERO_CARTA, NUMERO_CARTA, per un importo totale pari ad euro 54.718,00.
Con ricorso dinanzi la Commissione tributaria provinciale di Milano, proposto sia nei confronti di RAGIONE_SOCIALE, sia nei confronti dell’Agenzia delle entrate, il contribuente impugnava entrambi gli atti di iscrizione ipotecaria, nonché tutti gli atti presupposti inerenti alle cartelle di pagamento scaturenti dalle iscrizioni a ruolo effettuate da diversi enti, tra cui l’Agenzia delle Entrate.
Il contribuente presentava, altresì, istanza di definizione delle liti fiscali pendenti ex art. 39, comma 12, del D.L. n. 98/2011 con riferimento alle cartelle di pagamento nn. NUMERO_CARTA
NUMERO_CARTA e NUMERO_CARTA versando i relativi importi.
L’Agenzia delle entrate emetteva un provvedimento di diniego, che il contribuente, con ricorso del 15/11/2012, parimenti impugnava.
La CTP di Milano, riuniti i ricorsi, li rigettava entrambi, con sentenza che veniva confermata dalla CTR della Lombardia con la sentenza indicata in epigrafe.
Avverso la predetta sentenza ricorre NOME COGNOME con nove motivi. Resiste l’Amministrazione Finanziaria con controricorso e ricorso incidentale condizionato.
Resiste anche, con controricorso, Equitalia Nord SPA.
Il Pubblico ministero, nella persona del Sostituto procuratore generale dott. NOME COGNOME ha depositato requisitoria scritta, chiedendo l’accoglimento del nono motivo di ricorso, rigettati i precedenti.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso il contribuente, allegando che il Tribunale civile di Milano ha ordinato la cancellazione dell’ipoteca n. 55265, chiede dichiararsi la cessazione della materia del contendere, in subordine lamentando, l’ «illegittimità della sentenza impugnata per violazione art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., sotto il profilo della violazione e falsa applicazione di norme di diritto di cui all’art. 39 D.Lgs. n. 546/1992 in relazione all’art. 295 c.p.c. e per error in iudicando per omessa motivazione sull’istanza pregiudiziale di sospensione del processo».
1.1. In primo luogo si osserva che non può procedersi alla richiesta dichiarazione di cessazione della materia del contendere, difettandone i presupposti, in primis non essendo documentato e neppure allegato l’avvenuto passaggio in giudicato della sentenza del Tribunale di Milano di cui viene invocata l’autorità , e comunque rilevandosi, in via di principio, ed essendo a tale riguardo
irrimediabilmente carente la deduzione del ricorrente, che le controversie aventi per oggetto l’iscrizione ipotecaria, di cui all’art. 77 del d.P.R. n. 602 del 1973, rientrano nella giurisdizione del giudice tributario o del giudice ordinario sulla base della natura dei crediti posti a fondamento del provvedimento di iscrizione, con la conseguenza che la giurisdizione spetta al giudice tributario o al giudice ordinario a seconda della natura tributaria, o meno, dei crediti, ovvero ad entrambi – ciascuno per il proprio àmbito – se quel provvedimento si riferisce in parte a crediti tributari ed in parte a crediti non tributari (v. Cass. Sez. T, n. 12397 del 07/05/2024, nel solco di Cass. Sez. U, n. 17111 del 11/07/2017), sì che la statuizione impartita dal giudice ordinario in merito alla componente ordinaria del credito non comporterebbe alcuna interferenza con il giudizio tributario.
1.2. La censura proposta in via di subordine è, altresì, inammissibile, perché formulata mediante la sovrapposizione di mezzi d’impugnazione eterogenei, facenti riferimento alle diverse ipotesi contemplate dall’art. 360, comma 1, n. 3 e n. 5, cod. proc. civ., non essendo consentita la prospettazione di una medesima questione sotto profili incompatibili, quali quello della violazione di norme di diritto, che suppone accertati gli elementi del fatto in relazione al quale si deve decidere della violazione o falsa applicazione della norma, e del vizio di motivazione, che quegli elementi di fatto intende precisamente rimettere in discussione (Cass., 13 dicembre 2019, n. 32952; Cass., 4 ottobre 2019, n. 24901; Cass., 23 ottobre 2018, n. 26874) e ciò anche a volere accogliere l’orientamento meno rigoroso che subordina l’ammissibilità del motivo frutto di mescolanza (Cass., 13 dicembre 2019, n. 32952; Cass., 4 ottobre 2019, n. 24901; Cass., 23 ottobre 2018, n. 26874), alla condizione che lo stesso comunque evidenzi specificamente la trattazione delle doglianze relative all’interpretazione o all’applicazione delle norme di diritto appropriate alla fattispecie ed i profili attinenti alla
ricostruzione del fatto. E, ad ogni modo, la censura soffre della già evidenziata carenza descrittiva, avendo parte ricorrente del tutto omesso di rendere i dovuti chiarimenti sul rapporto tra i due giudizi e di precisare il tipo di vizi rappresentati innanzi al Tribunale di Milano.
Con il secondo motivo di ricorso si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., l’omessa e/o insufficiente motivazione od omesso esame di un fatto controverso decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti e/o per motivazione non corrispondente ai fatti e, in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c. per violazione e falsa applicazione di norme di diritto in ordine alla residua iscrizione ipotecaria n. 8299/68.
Con il terzo motivo di ricorso si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., l’omessa e/o insufficiente motivazione od omesso esame di un fatto controverso decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti e/o per motivazione non corrispondente ai fatti e, in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c. la violazione e falsa applicazione di norme di diritto in relazione al I motivo di appello inerente il rigetto del II motivo di ricorso di I grado -Capi a), b) e d) del VI motivo di ricorso di !° grado, per omesso esame e/o motivazione in ordine alla dedotta. nullità o illegittimità delle iscrizioni ipotecarie per giuridica inesistenza o nullità delle notificazioni delle cartelle di pagamento e/o degli atti presupposti.
3.1. I motivi, da trattarsi unitamente perché soffrono dei medesimi deficit sono inammissibili , in primo luogo perché anch’ess i coacervati in modo inestricabile, con sovrapposizione di mezzi d’impugnazione eterogenei, facenti riferimento alle diverse ipotesi contemplate dall’art. 360, comma 1, n. 3 e n. 5, cod. proc. civ., inoltre perché soggiacciono al limite della c.d. “doppia conforme” di cui all’art. 348ter, comma 5, cod. proc. civ., introdotto dall’articolo 54, comma 1, lett. a), del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 2012, n. 134, applicabile ratione temporis nel
presente giudizio, atteso che l’appello avverso la sentenza di primo grado risulta depositato in data 12/01/2015, non avendo il ricorrente dimostrato che le ragioni di fatto, poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di appello, erano fra loro diverse (ex multis, Cass. n. 26860 del 18/12/2014; Cass. n. 11439 dell’11/05/2018). Ancora, le censure, nella parte in cui fanno riferimento al vizio di violazione di legge, sono del tutto priva dell’indicazione (nella rubrica e spesso anche nella parte descrittiva) della norma che si assume violata, apparendo trascurata l’indicazione, in modo chiaro ed univoco, dell’errore di diritto concretamente ascritto al giudice di merito.
Con il quarto motivo di ricorso si deduce, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., l’omessa e/o insufficiente motivazione od omesso esame di un fatto controverso decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti e/o per motivazione non corrispondente ai fatti e, in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione di norme di diritto in ordine al rigetto del capo C del II motivo di ricorso di 1° grado oggetto del 1° motivo di appello, nonché la violazione e falsa applicazione art. 77 DPR n. 602/1973 in relazione all’art. 50 DPR n. 602/1973 e per difetto e/o inesistenza del presupposto.
4.1. Il motivo è inammissibile , in primo luogo perché anch’ess o coacervato in modo inestricabile, con sovrapposizione di mezzi d’impugnazione eterogenei, facenti riferimento alle diverse ipotesi contemplate dall’art. 360, comma 1, n. 3 e n. 5, cod. proc. civ., inoltre perché soggiace al limite della c.d. “doppia conforme” di cui all’art. 348-ter, comma 5, cod. proc. civ.
4.2. La doglianza, nella parte in cui fa riferimento al vizio di violazione di legge, è comunque inammissibile, in primo luogo perché dalla lettura della sentenza e del ricorso non risulta che in appello fosse stata posta la questione della necessità di notifica al proprietario dell’immobile di una comunicazione preventiva
contenente l’avviso che, in mancanza del pagamento delle somme dovute entro il termine di trenta giorni, sarebbe stata iscritta l’ipoteca di cui al comma 1 (art. 77 comma 2 bis d.P.R. n.602/73), ma solo la diversa questione dell’adempimento di cui all’art. 50 comma 2 d.P.R. n.602/73 ai fini dell’iscrizione ipotecaria dell’art. 77 cit. Inoltre, ulteriore profilo di inammissibilità, il comma 2-bis de ll’articolo 7 cit. è stato introdotto dal decreto-legge del 13/05/2011 n. 70, successivamente alla notifica delle iscrizioni ipotecarie alla base del presente processo, intervenute il 14/04/2005 ed il 10/05/2010.
Con il quinto motivo di ricorso si deduce l’illegittimità della sentenza impugnata in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c. per omessa e/o insufficiente motivazione od omesso esame di un fatto controverso decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti ed in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 per violazione e falsa applicazione di norme di diritto, in relazione alla omessa adozione delle comunicazioni di avvio di procedimento ai sensi degli artt. 7 e 8 L. n. 241/1990 e artt. 6 e 7 L. n. 212/2000.
Con il sesto motivo di ricorso si deduce l’illegittimità della sentenza impugnata in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c. per omessa e/o insufficiente motivazione od omesso esame di un fatto controverso decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti ed in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 per violazione e falsa applicazione di norme di diritto, sempre in relazione alla doglianza di omessa comunicazione preventiva al contribuente.
6.1. Il quinto e sesto motivo di ricorso sono affetti dai medesimi vizi di inammissibilità , in primo luogo perché anch’esso coacervat i in modo inestricabile, con sovrapposizione di mezzi d’impugnazione eterogenei, facenti riferimento alle diverse ipotesi contemplate dall’art. 360, comma 1, n. 3 e n. 5, cod. proc. civ., inoltre perché soggiacciono al limite della c.d. “doppia conforme” di cui all’art. 348ter, comma 5, cod. proc. civ.
Con il settimo e ottavo motivo di ricorso si deduce, in relazione a diversi profili, l’illegittimità della sentenza impugnata in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c. , per omesso esame e/o difetto di motivazione in ordine all’VIII motivo aggiunto di primo grado ovvero per omesso esame di fatto e/o punto decisivo circa i vizi di giuridica inesistenza o nullità insanabile della notificazione della comunicazione di avvenuta iscrizione ipotecaria.
I motivi sono inammissibili, in primo luogo perché anch’ess i coacervati in modo inestricabile, con sovrapposizione di mezzi d’impugnazione eterogenei, facenti riferimento alle diverse ipotesi contemplate dall’art. 360, comma 1, n. 3 e n. 5, cod. proc. civ., inoltre perché soggiacciono al limite della c.d. “doppia conforme” di cui all’art. 348-ter, comma 5, cod. proc. civ.
Con il nono motivo di ricorso si censura, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. la sentenza impugnata laddove ha ritenuto legittimo il diniego della definizione della lite pendente ai sensi dell’art. 39, comma 12, d.l. n. 98 del 2011 (conv. in l. n. 111 del 2011).
9.1. Il ricorrente evidenzia l’errore commesso dal giudice di merito nell’aver ritenuto insussistente il presupposto della pendenza della lite, trascurando che, nel caso in esame, la controversia non riguardava solo l’iscrizione ipotecaria, ma anche gli atti presupposti dei quali comunque era stato domandato l’annullamento, e dovendo questi ultimi essere identificati nelle cartelle esattoriali delle quali era stata posta in discussione la correttezza della notifica.
9.2. A tale riguardo questa Corte ha chiarito che, in tema di condono fiscale, il presupposto della lite pendente sussiste, salve le ipotesi di abuso del processo, in presenza di un’iniziativa giudiziaria del contribuente non dichiarata inammissibile con sentenza definitiva e potenzialmente idonea a consentire il sindacato sul provvedimento impositivo, indipendentemente dal preventivo riscontro della ritualità e fondatezza del ricorso. In applicazione dell’anzidetto
principio è stata ritenuta suscettibile di definizione agevolata, ai sensi dell’art. 39, comma 12, del d.l. n. 98 del 2011, conv. con l. n. 111 del 2011, la controversia relativa all’impugnazione di un estratto di ruolo nella quale il contribuente aveva eccepito la decadenza dell’amministrazione per omessa notifica della cartella nei termini di legge (Cass. Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 12619 del 17/06/2016), o ancora la controversia relativa ad impugnazione di una cartella con il quale il contribuente aveva contestato la pretesa, eccependo sia di aver già assolto al pagamento, sia l’omessa notifica degli avvisi di irrogazione delle sanzioni presupposti.
9.3. La definizione, come anche riscontrato dalla prassi (v. Risoluzione n. 107 del 23/11/2011 dell’Agenzia delle Entrate Direzione Centrale Affari Legali e Contenzioso), può pertanto – a condizione che sussistano tutti gli altri requisiti previsti dalla norma e, in particolare, che l’Agenzia sia parte in giudizio, fin dall’origine o a seguito di chiamata in causa o intervento già avvenuti al 1° maggio 2011 – essere estesa dunque anche all’iscrizione di ipoteca, che il contribuente asserisca non essere stata preceduta dalla notifica di un atto impositivo definibile.
9.4. Il motivo è pertanto fondato, non avendo la Corte territoriale fatto corretta applicazione dei principi ora enunciati.
Con l’unico motivo di ricorso incidentale condizionato l’Agenzia delle entrate denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, la violazione dell’art. 112 c.p.c., per avere la CTR omesso di pronunciarsi sul dedotto difetto di legittimazione passiva.
10.1. Il motivo è inammissibile.
Questa Corte sul punto ha chiarito che la parte totalmente vittoriosa in appello è legittimata a proporre ricorso incidentale nell’ipotesi in cui intenda riproporre in cassazione l’eccezione del giudicato interno, In tutti gli altri casi, invece, è priva di interesse processuale al ricorso, ove, peraltro, con riferimento alle domande od eccezioni espressamente non accolte dal giudice di merito, può proporre
ricorso incidentale condizionato all’accoglimento, almeno parziale, del ricorso principale, giacché in tale ipotesi, per effetto della cassazione della sentenza impugnata, viene meno la sua posizione di parte del tutto vittoriosa, sorgendo, in tal modo, l’ interesse all’impugnazione. Invece, per le domande o eccezioni non esaminate, o ritenute assorbite dal giudice di merito, non è ammissibile neppure il ricorso incidentale condizionato, in quanto sul punto non è stata pronunciata alcuna decisione, sicché l’ eventuale accoglimento del ricorso principale comporta pur sempre la possibilità di riesame nel giudizio di rinvio di dette domande o eccezioni (Cass. 10/06/2008, n. 15362, Cass. 26/01/2006, n. 1691; richiamate da Cass. n. 32897 dell’8/11/2022 ).
11. In conclusione, il ricorso principale va accolto nei termini di cui in motivazione ed il ricorso incidentale condizionato proposto dall’Agenzia delle entrate va dichiarato inammissibile; la sentenza impugnata va cassata in relazione al motivo accolto con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia affinché, in diversa composizione, proceda a nuovo e motivato esame nel rispetto dei principi sopra illustrati, nonché provveda alle spese del giudizio di legittimità.
Rilevato che, in relazione al ricorso incidentale, risulta soccombente l’Agenzia delle Entrate, ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, non si applica il D.P.R. n. 30 maggio n. 115, art. 13 comma 1- quater, (Cass. 29/01/2016, n. 1778).
P.Q.M.
La Corte accoglie il nono motivo di ricorso principale, rigettati i restanti, dichiara inammissibile il ricorso incidentale, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia affinché, in
diversa composizione, proceda a nuovo e motivato esame nonché provveda alle spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, il 19/03/2025.