Definizione Lite Tributaria: la Cassazione Chiede Chiarimenti
L’adesione a una definizione lite tributaria da parte del contribuente può estinguere il contenzioso, ma cosa succede se l’amministrazione finanziaria non conferma l’avvenuta regolarizzazione? Con un’ordinanza interlocutoria, la Corte di Cassazione ha affrontato proprio questa situazione, sospendendo il giudizio per acquisire le necessarie verifiche. Analizziamo insieme i dettagli di questa importante decisione procedurale.
I Fatti del Contenzioso Tributario
La vicenda trae origine dall’impugnazione, da parte di una società in accomandita semplice e del suo socio, di due avvisi di accertamento relativi a IRPEF, IRAP e IVA per l’anno d’imposta 2005. I ricorsi dei contribuenti erano stati respinti sia in primo grado dalla Commissione Tributaria Provinciale di Roma, sia in appello dalla Commissione Tributaria Regionale del Lazio.
Contro la sentenza di secondo grado, i contribuenti hanno proposto ricorso per cassazione, affidandolo a quattro motivi di contestazione. L’Agenzia delle Entrate si è costituita in giudizio per difendersi, mentre l’Agenzia delle Entrate – Riscossione è rimasta intimata, ovvero non ha partecipato attivamente al procedimento.
La Definizione Lite Tributaria e la Decisione della Corte
Durante il giudizio di legittimità, è emerso un fatto nuovo e potenzialmente risolutivo. I ricorrenti hanno dichiarato di aver aderito alla definizione lite tributaria prevista dalla legge n. 197 del 29 dicembre 2022. Questa normativa consente ai contribuenti di chiudere le pendenze fiscali pagando una somma ridotta. A sostegno della loro affermazione, hanno dichiarato di aver già versato la prima rata prevista dalla procedura.
Di fronte a questa affermazione, la Corte di Cassazione ha notato che l’Agenzia delle Entrate, nel suo controricorso, non aveva fatto alcun cenno a tale procedura di definizione. La mancanza di una conferma o di una smentita da parte dell’amministrazione finanziaria ha reso impossibile per la Corte verificare se la lite potesse considerarsi effettivamente estinta.
Per questo motivo, i giudici hanno ritenuto opportuno non procedere a una decisione sul merito del ricorso, ma di emettere un’ordinanza interlocutoria. Con tale provvedimento, la causa è stata rinviata a un nuovo ruolo, invitando esplicitamente l’Agenzia delle Entrate a fornire i chiarimenti necessari per accertare l’effettiva definizione della controversia.
Le Motivazioni dell’Ordinanza
La decisione della Corte si fonda su un principio di economia processuale e di correttezza procedurale. Prima di analizzare i complessi motivi del ricorso, è fondamentale accertare se esista ancora una materia del contendere. Se la lite è stata effettivamente definita tramite il pagamento previsto dalla legge, il giudizio di cassazione si estinguerebbe per cessata materia del contendere, rendendo superflua ogni altra valutazione.
L’ordinanza evidenzia il ruolo attivo della Corte nel verificare i presupposti processuali. La semplice dichiarazione del contribuente non è sufficiente; è necessaria una verifica oggettiva che, in questo caso, può essere fornita solo dall’ente creditore, ovvero l’Agenzia delle Entrate. Il silenzio di quest’ultima sul punto ha creato un’incertezza che la Corte ha il dovere di risolvere prima di emettere una sentenza definitiva.
Conclusioni
Questa ordinanza interlocutoria, pur non decidendo il caso nel merito, offre importanti spunti pratici. Dimostra come l’adesione a una sanatoria fiscale possa influenzare direttamente l’esito di un processo in corso, anche in Cassazione. Sottolinea inoltre l’importanza per le parti processuali di comunicare tempestivamente al giudice ogni fatto rilevante che possa portare all’estinzione del giudizio. La decisione di rinviare la causa per chiarimenti garantisce che il processo si svolga sulla base di informazioni complete e verificate, evitando decisioni basate su presupposti incerti e assicurando il corretto funzionamento della giustizia tributaria.
Perché la Corte di Cassazione non ha emesso una sentenza definitiva?
La Corte non ha emesso una sentenza definitiva perché doveva prima verificare l’affermazione dei ricorrenti di aver saldato il debito tramite una definizione agevolata della lite. Poiché l’Agenzia delle Entrate non aveva fornito informazioni in merito, la Corte ha sospeso il giudizio per richiedere i chiarimenti necessari.
In cosa consiste la “definizione della lite” menzionata nel provvedimento?
Si tratta di una procedura, prevista dalla Legge n. 197 del 2022, che permette ai contribuenti di chiudere le controversie fiscali pendenti pagando un importo ridotto. L’adesione a questa procedura, se perfezionata, porta all’estinzione del giudizio.
Quale sarà il prossimo passo del processo?
La causa è stata rinviata a una nuova udienza. Nel frattempo, l’Agenzia delle Entrate dovrà fornire alla Corte le informazioni richieste per confermare o meno se la lite è stata effettivamente definita. La futura decisione della Corte dipenderà da questi chiarimenti.
Testo del provvedimento
Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 16756 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 16756 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 17/06/2024
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 1235/2022 R.G. proposto da: COGNOME NOME, RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliati presso lo studio dell’avvocato NOME (CODICE_FISCALE) che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (P_IVA) che la rappresenta e difende
-controricorrente-
nonché contro RAGIONE_SOCIALE RISCOSSIONE
-intimata- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. DEL LAZIO n. 3875/17/21 depositata il 05/08/2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22/11/2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
RILEVATO CHE
con sentenza n. 3875/17/21 del 05/08/2021 la Commissione tributaria regionale del Lazio (di seguito CTR) respingeva l’appello proposto da RAGIONE_SOCIALE e da NOME COGNOME avverso la sentenza n. 16564/07/16 della Commissione tributaria provinciale di Roma (di seguito CTP), la quale aveva a sua volta respinto i ricorsi riuniti proposti dai contribuenti avverso due avvisi di accertamento per IRPEF, IRAP e IVA relative all’anno d’imposta 2005;
avverso la sentenza della RAGIONE_SOCIALE e NOME COGNOME proponevano ricorso per cassazione affidato a quattro motivi e depositavano memoria ex art. 380 bis .1 cod. proc. civ.;
l’RAGIONE_SOCIALE si costituiva in giudizio con controricorso mentre l’RAGIONE_SOCIALE restava intimata.
CONSIDERATO CHE
i ricorrenti hanno dedotto di avere proceduto alla definizione ai sensi della l. 29 dicembre 2022, n. 197 dei carichi recati dalle cartelle a loro notificate e inerenti al presente giudizio, con conseguente versamento della prima rata;
appare opportuno richiedere chiarimenti ad NOME, che nulla ha dedotto in merito, al fine di verificare l’effettiva definizione della lite;
2.1. la causa va, dunque, rinviata a nuovo ruolo.
P.Q.M.
La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo invitando la controricorrente a fornire i chiarimenti richiesti. Così deciso in Roma, il 22/11/2023.