Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 14211 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 14211 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data pubblicazione: 28/05/2025
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso n.1633/2017 R.G. proposto da:
Agenzia delle entrate, in persona del direttore pro tempore , domiciliata ope legis in Roma, alla INDIRIZZO presso l’Avvocatura generale dello Stato che la rappresenta e difende;
-ricorrente – contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avv. NOME COGNOME con cui elettivamente domicilia in Roma, alla INDIRIZZO presso l’avv. NOME COGNOME, EMAIL, EMAIL;
-controricorrente-
tributi
avverso la sentenza n.1431/2016 della Commissione tributaria regionale della Puglia, sezione staccata di Lecce, pronunciata in data 1° marzo 2016, depositata il 7 giugno 2016 e non notificata.
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 7 maggio 2025 dal consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
L’Agenzia delle entrate ricorre con quattro motivi contro RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE che resiste con controricorso, avverso la sentenza indicata in epigrafe, che ha rigettato l’appello de lla stessa Agenzia, in controversia avente ad oggetto l’impugnazione di due cartelle di pagamento emesse l’una in seguito all’iscrizione a ruolo a titolo provvisorio delle somme oggetto del propedeutico avviso di accertamento e l’altra in seguito al passaggio in giudicato del la sentenza della C.t.p. di Brindisi n. 220/01/2008, che aveva annullato il primo ed secondo rilievo dello stesso avviso di accertamento.
In particolare, il giudice di appello riteneva che l’ufficio, con le cartelle oggetto di impugnazione, non avesse interpretato correttamente la citata sentenza della C.t.p. di Brindisi n.220/01/2008, poiché avrebbe dovuto tenere conto della compensazione delle perdite pregresse, che avrebbero azzerato il reddito imponibile.
La suddetta C.t.r. riteneva, inoltre, che la questione dell’applicabilità delle sanzioni anche nel caso di riconosciuta compensazione e conseguente azzeramento del reddito imponibile, fosse inammissibile, perché dedotta dall’ufficio solo nel giudizio di appello.
Il ricorso è stato fissato per la camera di consiglio del 7 maggio 2025, ai sensi degli artt. 375, ultimo comma, e 380 -bis. 1 cod. proc. civ., il primo come modificato ed il secondo introdotto dal d.l. 31.08.2016, n.168, conv. dalla legge 25 ottobre 2016, n.197.
In prossimità dell’adunanza camerale, parte contribuente depositava documentazione chiedendo dichiararsi l’estinzione del giudizio per l’avvenuta definizione della controversia.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Preliminarmente deve rilevarsi che, nelle more del presente giudizio, è entrata in vigore la L. n. 197/2022, la quale, all’art. 1, commi da 231 a 252, ha introdotto la possibilit à per i contribuenti di estinguere i debiti relativi ai carichi affidati all’Agente della Riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022, versando unicamente le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso spese per le procedure esecutive e per i diritti di notifica, senza dover corrispondere le somme dovute a titolo di interessi iscritti a ruolo, sanzioni, interessi di mora e aggio (c.d. ‘Rottamazione -quater’).
Il ricorrente ha presentato una domanda, datata 22/09/2023, di adesione alla Rottamazione-quater in relazione alla seconda cartella oggetto di impugnazione, nella quale ha indicato il procedimento pendente (RG n.1633/2017), il valore della lite in euro 37.223,00 (che non coincide con il valore indicato dal ricorrente nel presente procedimento) e l’importo dovuto per la definizione in euro 1.861,00. 26/09/2023 all’Agenzia delle entrate e ad essa è allegata una quietanza di del
La domanda risulta trasmessa e ricevuta in data pagamento per l’intero importo indicato di euro 1.861,00 21/05/2019.
Nella documentazione prodotta da parte contribuente, non risulta alcuna comunicazione dell’amministrazione finanziaria , in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 1, comma 241, della L. n. 197/2022, relativa al l’ammontare dell’importo dovuto ai fini della suddetta domanda di definizione.
Inoltre, d all’elenco dei procedimenti pendenti oggetto di condono trasmesso alla Corte di cassazione dall’Agenzia delle entrate risulta che
il presente procedimento non è stato definito e che, anzi, sarebbe intervenuto un provvedimento di diniego dell ‘istanza di definizione.
Pertanto, appare necessario disporre rinvio a nuovo ruolo, invitando le parti a produrre, entro sessanta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza, idonea documentazione attestante l’ eventuale avvenuta definizione della lite.
P.Q.M
La Corte dispone rinvio a nuovo ruolo, assegnando alle parti il termine di sessanta giorni, a decorrere dalla comunicazione della presente ordinanza, per il deposito della documentazione attestante l’avvenuta definizione della lite.
Così deciso in Roma il 7 maggio 2025