Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 5421 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 5 Num. 5421 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 11/03/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 27854/2016 R.G. proposto da RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE;
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, già RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore ;
-intimata- e nei confronti di
RAGIONE_SOCIALE, già RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore ;
-intimata- avverso la SENTENZA della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE RAGIONE_SOCIALEA CAMPANIA, SEZIONE STACCATA DI RAGIONE_SOCIALE, n. 8105/2016 depositata il 23 settembre 2016, notificata il 10 ottobre 2016;
nonché sul successivo ricorso, rubricato sotto il medesimo numero di ruolo generale, proposto da
RAGIONE_SOCIALE, già RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO e dall’AVV_NOTAIO;
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura RAGIONE_SOCIALE;
-controricorrente-
avverso il PROVVEDIMENTO DI DINIEGO RAGIONE_SOCIALEA DEFINIZIONE AGEVOLATA RAGIONE_SOCIALEA CONTROVERSIA adottato dalla RAGIONE_SOCIALE ai sensi dell’art. 6, comma 12, del d.l. n. 119 del 2018, conv. dalla legge n. 136 del 2018, notificato il 16 luglio 2020;
udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 17 febbraio 2026 dal Consigliere NOME COGNOME;
FATTI DI CAUSA
La RAGIONE_SOCIALE Provinciale di Salerno dell’RAGIONE_SOCIALE sottoponeva a controllo automatizzato ex art. 36bis del d.P.R. n. 600 del 1973 la dichiarazione dei redditi presentata dalla RAGIONE_SOCIALE in relazione all’anno 2009.
All’esito di tale controllo, conclusosi con il disconoscimento di un’eccedenza d’imposta di 597.002 euro che la contribuente aveva riportato dall’anno precedente, l’agente della riscossione RAGIONE_SOCIALE notificava alla RAGIONE_SOCIALE, incorporante la predetta RAGIONE_SOCIALE, cartella di pagamento della maggior imposta liquidata dall’Ufficio.
La RAGIONE_SOCIALE impugnava la cartella in parola dinanzi alla
Commissione Tributaria Provinciale (CTP) di Salerno, la quale, pronunciando nel contraddittorio dell’ente impositore e dell’agente della riscossione, respingeva il ricorso.
La decisione di primo grado veniva, però, successivamente riformata dalla Commissione Tributaria Regionale (CTR) della Campania, sezione staccata di Salerno, che con sentenza n. 8105/2016 del 23 settembre 2016, in accoglimento dell’appello della parte privata, annullava l’atto impugnato, rilevando che:
(a)doveva ritenersi illegittimo il ricorso da parte dell’Ufficio alla procedura di controllo automatizzato, in quanto la valutazione dei dati indicati nella dichiarazione dei redditi avrebbe richiesto l’emanazione di un avviso di accertamento;
(b)l’atto risultava privo di adeguata motivazione, non consentendo di individuare le ragioni della pretesa azionata;
(c)la notifica della cartella non era stata preceduta dall’invio di un avviso bonario finalizzato a segnalare alla contribuente le irregolarità riscontrate, non potendo reputarsi idonea al raggiungimento RAGIONE_SOCIALE scopo la comunicazione effettuata il 27 gennaio 2012 alla RAGIONE_SOCIALE, atteso che la prefata società si era già estinta a quella data per effetto dell’incorporazione nella RAGIONE_SOCIALE
Contro questa sentenza, notificata il 10 ottobre 2016, l’RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione articolato in quattro motivi, con i quali vengono denunciati:
(1°)la violazione e la falsa applicazione dell’art. 36 -bis del d.P.R. n. 600 del 1973 (art. 360, primo comma, num. 3, c.p.c.); si rimprovera alla CTR di aver a torto ritenuto illegittimo il ricorso alla procedura di controllo automatizzato, tralasciando di considerare che nel caso di specie era stato contestato l’utilizzo di un credito d’imposta inesistente, fattispecie espressamente contemplata dall’art. 36 -bis , comma 2, lett. e) , del d.P.R. n. 600 del 1973;
(2°)la violazione e la falsa applicazione dell’art. 6, comma 5, della legge n. 212 del 2000 (art. 360, primo comma, num. 3, c.p.c.); si censura l’impugnata decisione per aver erroneamente affermato la necessità della preventiva comunicazione di un avviso bonario al contribuente;
(3°)l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione fra le parti (art. 360, primo comma, num. 5, c.p.c.); si lamenta che la Commissione regionale avrebbe tralasciato di considerare che l’avviso bonario era stato comunicato alla RAGIONE_SOCIALE prima della sua incorporazione nella RAGIONE_SOCIALE, e non successivamente ad essa;
(4°)la violazione e la falsa applicazione dell’art. 7 della legge n. 212 del 2000 (art. 360, primo comma, num. 3, c.p.c.); si sostiene che la cartella di pagamento non necessitasse di una motivazione esaustiva, essendosi l’Ufficio limitato a compiere un’operazione di mera liquidazione dell’imposta sulla base dei dati indicati nella dichiarazione presentata dalla contribuente.
Il ricorso è stato notificato alla RAGIONE_SOCIALE, già RAGIONE_SOCIALE, e ad RAGIONE_SOCIALE, incorporante RAGIONE_SOCIALE, rimaste entrambe intimate.
In corso di causa la società contribuente presentava domanda di definizione agevolata della controversia, ai sensi dell’art. 6, comma 8, del d.l. n. 119 del 2018, conv. dalla legge n. 136 del 2018.
La domanda veniva respinta dall’Ufficio con provvedimento del 30 giugno 2020, notificato il 16 luglio 2020, in base al rilievo che la controversia riguardava un atto di mera riscossione, e non un atto impositivo.
Nei successivi sessanta giorni la RAGIONE_SOCIALE ha impugnato il diniego dinanzi a questa Corte, ai sensi dell’art. 6, comma 12, secondo periodo, proponendo ricorso affidato a un unico motivo.
A tale impugnazione l’RAGIONE_SOCIALE ha resistito con
contro
ricorso.
La causa è stata avviata alla trattazione della camera di consiglio, ai sensi dell’art. 380 -bis .1 c.p.c..
RAGIONI RAGIONE_SOCIALEA DECISIONE
Si appalesa prioritario l’esame dell’unico motivo del ricorso proposto avverso il diniego di definizione agevolata della controversia, giacché il suo eventuale accoglimento condurrebbe alla declaratoria di estinzione del presente giudizio di legittimità per il verificarsi della fattispecie di cui all’art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, conv. dalla legge n. 136 del 2018.
1.1 Con tale motivo sono denunciate la violazione e la falsa applicazione dell’art. 7, comma 1, della legge n. 212 del 2000 e degli artt. 6 e 7, comma 2, lett. b) , e comma 3, del d.l. n. 119 del 2018.
1.2 Si contesta il provvedimento di diniego per aver erroneamente escluso la natura impositiva dell’atto impugnato, con il quale era stata per la prima volta portata a conoscenza della contribuente la pretesa impositiva avanzata dall’Amministrazione Finanziaria.
1.3 Prima di scendere all’esame del mezzo di gravame innanzi esposto giova rammentare che, in caso di impugnazione del provvedimento di diniego della definizione agevolata adottato in pendenza del giudizio di legittimità, questa Corte ha competenza a decidere in unico grado e con pienezza di cognizione, essendo ad essa in via eccezionale conferiti còmpiti ulteriori rispetto a quelli che tradizionalmente e necessariamente la caratterizzano (cfr. Cass. n. 11623/2019, Cass. n. 17558/2025).
1.4 Fatta questa premessa, la censura in scrutinio si appalesa fondata.
1.5 Con sentenza n. 18298/2021, risolutiva di un contrasto interno di giurisprudenza e di una questione di massima di particolare importanza, le Sezioni Unite hanno affermato il seguente principio di diritto, rilevante ai fini della decisione: «In tema di condono fiscale, rientrano nel concetto di lite pendente, con possibilità di definizione agevolata, le controversie
relative a cartella esattoriale emessa ex art. 36bis del D.P.R. n. 600 del 1973, non preceduta da precedente atto di accertamento, la quale, come tale, è impugnabile non solo per vizi propri, ma anche per motivi attinenti al merito della pretesa impositiva, trattandosi del primo e unico atto con cui la pretesa fiscale viene comunicata al contribuente».
1.6 Alla stregua della surriferita regula iuris , poiché nel caso di specie nessun avviso di accertamento era stato notificato alla contribuente prima dell’emissione della cartella di pagamento di cui si discute, l’impugnato provvedimento di diniego risulta illegittimamente reso.
1.7 Non essendo state addotte ulteriori ragioni ostative all’accoglimento della domanda e non risultando, in particolare, contestato l’avvenuto tempestivo versamento della prima RAGIONE_SOCIALE venti rate in cui la contribuente aveva chiesto di poter dilazionare il pagamento del dovuto, va dichiarata l’estinzione del processo, ai sensi dell’art. 6, comma 13, del d.l. n. 119 del 2018.
Il comma 6 RAGIONE_SOCIALE stesso articolo prevede, infatti, che la definizione agevolata si perfeziona con la presentazione della domanda di cui al comma 8 e con il pagamento degli importi dovuti o della prima rata entro il 31 maggio 2019.
1.8 Tanto esime il Collegio dalla disamina dei quattro motivi di ricorso per cassazione proposti dall’RAGIONE_SOCIALE , innanzi esposti.
Le spese del giudizio di legittimità restano a carico di chi le ha anticipate, a mente dell’ultimo periodo del comma 13 dell’art. 6 del citato decreto-legge.
2.1 Quell e relative all’impugnazione del diniego possono essere compensate in toto fra le parti, atteso che soltanto dopo la proposizione del ricorso della contribuente è intervenuto l’arresto del massimo consesso nomofilattico favorevole alla tesi della definibilità della controversia tributaria avente ad oggetto la cartella esattoriale emessa a sèguito di controllo automatizzato e non preceduta dalla notifica di un avviso di
accertamento.
Non deve farsi luogo all’attestazione di cui all’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115 del 2002 (Testo unico in materia di spese di giustizia), in quanto la formula definitoria del giudizio non corrisponde ad alcuna di quelle previste dalla citata norma (inammissibilità, improcedibilità o rigetto integrale dell’impugnazione) e inoltre la parte ricorrente risulta ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato, in base al combinato disposto degli artt. 158, comma 1, lett. a) , RAGIONE_SOCIALE stesso d.P.R. e 12, comma 5, del d.l. n. 16 del 2012, conv. dalla legge n. 44 del 2012.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso avverso il provvedimento di diniego di definizione agevolata della controversia e, per l’effetto, dichiara estinto il giudizio; compensa interamente fra le parti le spese relative all’impugnazione del diniego.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Tributaria della Corte Suprema di Cassazione, in data 17 febbraio 2026.
Il Presidente NOME COGNOME