Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 3252 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 5 Num. 3252 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 13/02/2026
Oggetto:
Tributi – Accisa
ordinanza interlocutoria
sul ricorso riunito iscritto al n. 10784/2019 R.G. proposto da RAGIONE_SOCIALE , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, INDIRIZZO;
-ricorrente –
Contro
RAGIONE_SOCIALE , rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO, giusta procura speciale a margine del controricorso;
-controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia n. 4067/07/2018, depositata il 28.09.2018;
sul ricorso riunito iscritto al n. 12523/2019 R.G. proposto da
RAGIONE_SOCIALE , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, INDIRIZZO;
-ricorrente –
Contro
RAGIONE_SOCIALE
-intimata – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia n. 4333/07/2018, depositata il 16.10.2018;
e
sul ricorso riunito iscritto al n. 11150/2021 R.G. proposto da RAGIONE_SOCIALE , rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO, giusta procura speciale rilasciata su foglio separato allegato al ricorso;
-ricorrente –
Contro
RAGIONE_SOCIALE , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, INDIRIZZO;
-controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia n. 2310/09/2020, depositata il 13.10.2020;
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29 gennaio 2026 dal Consigliere NOME COGNOME.
RILEVATO CHE
– Con la sentenza n. 4067/07/2018 (ricorso per cassazione iscritto al n. R.G. 10784/2019), la Commissione tributaria regionale della Lombardia accoglieva l’appello proposto dalla RAGIONE_SOCIALE, operante come cliente grossista nel settore dell’energia elettrica e del gas naturale, avverso la sentenza della CTP di Milano
che rigettava il ricorso proposto dalla predetta contribuente avverso un avviso di pagamento e il conseguente provvedimento di irrogazione RAGIONE_SOCIALE sanzioni amministrative , con i quali l’RAGIONE_SOCIALE aveva contestato il parziale o omesso versamento RAGIONE_SOCIALE rate di acconto per accisa su gas naturale per il periodo gennaio / dicembre 2012, oltre interessi e sanzioni;
con sentenza n. 4333/07/2018 (ricorso per cassazione iscritto al n. R.G. 12523/2019) , la CTR della Lombardia accoglieva l’appello proposto dalla RAGIONE_SOCIALE contro altra sentenza della CTP di Milano che aveva rigettato il ricorso proposto dalla predetta società avverso un avviso di pagamento e il conseguente provvedimento di irrogazione RAGIONE_SOCIALE sanzioni amministrative, con i quali l’ADM aveva contestato il parziale o omesso versamento RAGIONE_SOCIALE rate di acconto per accisa su gas naturale per il periodo dicembre 2011 e gennaio / febbraio 2012, oltre all’errata compilazione RAGIONE_SOCIALE dichiarazioni di consumo per l’esercizio 2012;
la CTR rilevava in entrambe le sentenze che:
-la CTP aveva respinto i ricorsi non ritenendo applicabile la compensazione del debito contestato con eventuali crediti maturati verso l’Erario e non ritenendo sussistente alcuna situazione che potesse legittimare la non applicazione RAGIONE_SOCIALE sanzioni;
i giudizi riguardavano solo l’applicazione RAGIONE_SOCIALE sanzioni, posto che la questione del pagamento dell’imposta era stata definita con l’accoglimento dell’istanza presentata dalla società contribuente;
la società si era trovata in una situazione di forza maggiore che non le aveva consentito di pagare nel termine dovuto, causata dall’inerzia della stessa Amministrazione creditrice che non aveva proceduto al rimborso di quanto richiesto, nonostante la presentazione di numerose istanze, fondate su dati contabili riscontrabili, volte a consentire alla società di pagare in misura ridotta, rimaste sempre
inevase, ponendo così la contribuente nella posizione di non potere disporre RAGIONE_SOCIALE somme necessarie per il pagamento degli acconti;
-la mancata risposta dell’Amministrazione induceva a ritenere non colpevole il comportamento della contribuente che aveva in buona fede fatto affidamento sul silenzio serbato dall’Ufficio attribuendo allo stesso il significato di una risposta positiva, quale quella data su una identica istanza presentata per la rata precedentemente in scadenza;
l ‘RAGIONE_SOCIALE impugnava la sentenza n. 4067/07/2018 con ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi;
-la RAGIONE_SOCIALE resisteva con controricorso e depositava memoria;
-l’RAGIONE_SOCIALE impugnava anche la sentenza n. 4333/07/2018 con ricorso per cassazione, affidato a tre motivi;
la RAGIONE_SOCIALE rimaneva intimata;
-a seguito del ricorso per revocazione proposto dall’ADM avverso le sopra indicate sentenze e della sentenza della CTR della Lombardia n. 4066/2018, la medesima CTR, riuniti i ricorsi, con sentenza n. 2310/09/2020, disponeva la revocazione , ai sensi dell’art. 395 n. 4 cod. proc. civ., RAGIONE_SOCIALE sentenze impugnate, nonché della sentenza n. 4066/07/2018 della CTR Lombardia, sostenendo che i presunti versamenti, che secondo le sentenze impugnate per revocazione avrebbero chiuso definitivamente i procedimenti in discussione, non risultavano in realtà effettuati o risultavano parzialmente effettuati e l’esclusione del le sanzioni per forza maggiore si fondava ‘su un fatto’ (mancanza di liquidità) ‘la cui verità non è stata provata’;
avverso tale ultima pronuncia la società contribuente ha proposto ricorso per cassazione, che ha dato origine al giudizio iscritto al n. R.G. 11150/2021, affidato a quattro motivi, e ha depositato memoria;
-l’RAGIONE_SOCIALE resisteva con controricorso .
CONSIDERATO CHE
P reliminarmente va rilevato che i tre ricorsi (quelli proposti dall’RAGIONE_SOCIALE avverso le sentenze della CTR della Lombardia n. 4067/07/2018 e n. 4333/07/2018, iscritti rispettivamente al n. NUMERO_DOCUMENTO R.G. e al n. NUMERO_DOCUMENTO R.G., e quello proposto dalla società contribuente avverso la sentenza della medesima CTR n. 2310/09/2020, iscritto al n. NUMERO_DOCUMENTO/NUMERO_DOCUMENTO R.G., con cui era stata accolta l’impugnazione per revocazione RAGIONE_SOCIALE precedenti decisioni) vanno riuniti, in quanto risultano contemporaneamente pendenti in sede di legittimità tra le stesse parti (cfr. Cass. S.U., n. 10933 del 1997, n. 1814 del 2004, n. 21938 del 2006, n. 23445 del 2014, n. 10534 e n. 11898 del 2015; n. 16435 del 2016);
sempre in via preliminare, occorre rilevare che in data 7.01.2026 il difensore della RAGIONE_SOCIALE ha depositato memorie, con modalità telematiche, nei procedimenti n. R.G. 10784/2019 e n. R.G. 11150/2021, con la richiesta di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, dichiarando di avere presentato domanda di adesione per la definizione agevolata dei carichi affidati all’Agente della riscossione sia ai sensi dell’art. 3, comma 24, del d.l. n. 119 del 2018 (cd. rottamazione -ter ), sia ex art. 1, commi 231 -252 della l. n. 197 del 2022 (cd. rottamazionequater ), e di avere versato le imposte dovute allegando le ricevute di pagamento;
-con precedente nota del 2.10.2025, depositata dall’Avvocatura dello Stato nel procedimento riunito n. R.G. 10784/2019, l’RAGIONE_SOCIALE ha evidenziato che la società contribuente non aveva presentato alcuna istanza di definizione agevolata RAGIONE_SOCIALE liti;
ciò premesso, le sentenze impugnate nei giudizi n. R.G. 10784/2019 e n. 12523/2019 (oggetto anche del giudizio di revocazione nella causa n. R.G. 11150/2021) hanno per oggetto avvisi di pagamento e
provvedimenti di irrogazione di sanzioni, mentre dalla documentazione prodotta dalla contribuente, riguardante la comunicazione dell’ADER con gli importi da pagare per la definizione agevolata avente ad oggetto cartelle di pagamento e relative ricevute, non si evince il collegamento tra le istanze di definizione agevolata e gli atti impositivi e sanzionatori oggetto del presente giudizio;
alla luce di quanto premesso, è necessario chiedere alle parti chiarimenti sulle istanze di definizione agevolata presentate, invitandole a produrre di ogni utile documentazione al riguardo (fra cui, appunto, le domande di definizione agevolata), da acquisire, ove necessario, anche presso l’agente della riscossione, al fine di verificare il collegamento di dette domande con gli atti impositivi e sanzionatori impugnati nel presente giudizio, assegnando a tal fine termine di 60 giorni dalla comunicazione della presente ordinanza.
P.Q.M.
La Corte, riunito al ricorso n. 10784/2019 R.G. il ricorso n. 12523/2019 R.G. e il ricorso n. 11150/2021 R.G, rinvia i procedimenti riuniti a nuovo ruolo, assegnando alle parti termine di 60 giorni dalla comunicazione della presente ordinanza per fornire i chiarimenti e i documenti indicati in motivazione.
Così d eciso in Roma, nell’adunanza camerale del 29 gennaio 2026
Il Presidente NOME COGNOME