Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 30556 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 30556 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME DI COGNOME NOME
Data pubblicazione: 27/11/2024
Oggetto: Tributi accisa sul l’energia elettrica 2019-
Estinzione ex lege
-n. 197/2022
ORDINANZA
Sul ricorso iscritto al numero 1431 del ruolo generale dell’anno 2023, proposto
Da
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, INDIRIZZO, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende;
-ricorrente –
Contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentata e difesa, giusta procura speciale allegata al
contro
ricorso
dall’AVV_NOTAIO e dall’AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, elettivamente domiciliata presso lo studio dei difensori in Roma, INDIRIZZO;
-controricorrente –
per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia n. 2421/05/2022, depositata in data 9 giugno 2022, non notificata;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio in data 8 ottobre 2024 dal Consigliere NOME COGNOME NOME COGNOME di Nocera;
RILEVATO CHE
1. L’RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore, propone ricorso, affidato a un motivo, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione tributaria regionale della Lombardia aveva rigettato l’appello proposto nei confronti di RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore , avverso la sentenza n. 6/01/2021 della Commissione Tributaria Provinciale di Varese che aveva accolto il ricorso proposto dalla suddetta società avverso l’atto con il quale l’Ufficio aveva irrogato la sanzione pecuniaria di cui all’art. 13 del d.lgs. n. 471/97 , a seguito di avviso di pagamento emesso per il recupero di accisa sull’energia elettrica, indennità di mora e interessi, ai sensi dell’art. 3, comma 4, del d.lgs. n. 504 del 1995 (TUA), stante l’accertato omesso versamento RAGIONE_SOCIALE rate di acconto dell’imposta per i mesi di aprile-luglio 2019 da parte della contribuente- RAGIONE_SOCIALE Grossista che immetteva in consumo energia elettrica anche nella provincia di Varese- in qualità di soggetto obbligato al pagamento dell’accisa ai sensi dell’art. 53, comma 1, del TUA.
2.Resiste, con controricorso, la società contribuente rappresentando l’avvenuta presentazione, nelle more del giudizio, di istanza di definizione agevolata ai sensi dell’art. 1, commi 186 e segg. della legge n. 197/2022 .
CONSIDERATO CHE
-c on l’unico motivo di ricorso, l’RAGIONE_SOCIALE l’RAGIONE_SOCIALE denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 13 del d.lgs. n. 471 del 1997 e 3, comma 4, del d.lgs. n. 504 del 1995 (TUA) per avere la CTR confermato l’illegittimità dell’impugnato atto di irrogazione RAGIONE_SOCIALE sanzioni riten endo, nell’ipotesi di accertato omesso versamento da parte della società fornitrice dell’accisa sull’energia elettrica, non cumulabili l’indennità di mora (e gli interessi) ex art.3, c omma 4, del TUA, con la sanzione amministrativa ex art. 13 cit.
-la società contribuente ha depositato contestualmente al controricorso, domanda di definizione ex art. 1, commi 186 e ss. della legge n. 197/2022 dell’impugnato atto di irrogazione della sanzione , presentata il 2.10.2023, con indicazione dell’importo da versare pari a ‘0’ ;
-ai sensi dell’art. 1, commi 197 e 198, della predetta Legge, come modificato dall’art. 20, comma 1, lett. c), D.L. 30 marzo 2023, n. 34, il contribuente che intende aderire alla definizione agevolata RAGIONE_SOCIALE controversie pendenti ha l’onere di depositare, e ntro il 10 ottobre 2023, ‘ presso l’organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia, copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata ‘ e, in tal caso, ‘ il processo è dichiarato estinto con decreto del presidente della sezione o con ordinanza in camera di consiglio se è stata fissata la data della decisione . Le spese del processo restano a carico della parte che le ha anticipate’;
-ai sensi dei commi 200 e 201 dell’art.1 cit. «L’eventuale diniego della definizione agevolata deve essere notificato entro il 31 luglio 2024 con le modalità previste per la notificazione degli atti processuali. Il diniego è impugnabile entro sessanta giorni dalla notificazione del medesimo dinanzi all’organo giurisdizionale presso il quale pende la controversia. Nel caso in cui la definizione della controversia è richiesta in pendenza del termine per impugnare, la pronuncia giurisdizionale può essere impugnata dal contribuente unitamente al diniego della definizione entro sessanta giorni dalla notifica di quest’ultimo ovvero dalla controparte nel medesimo termine» (comma 200); ‘Per i processi dichiarati estinti ai sensi del
comma 198, l’eventuale diniego della definizione è impugnabile dinanzi all’organo giurisdizionale che ha dichiarato l’estinzione. Il diniego della definizione è motivo di revocazione del provvedimento di estinzione pronunciato ai sensi del comma 198 e la revocazione è chiesta congiuntamente all’impugnazione del diniego. Il termine per impugnare il diniego della definizione e per chiedere la revocazione e’ di sessanta giorni dalla notificazione di cui al comma 200′ (comma 201);
-pertanto, va dichiarata l’estinzione del giudizio;
-le spese del giudizio estinto restano a carico di chi le ha anticipate;
PQM
La Corte dichiara estinto il giudizio. Le spese di lite restano a carico della parte che le ha anticipate.
Così deciso in Roma, in data 8.10.2024