Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 18920 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 18920 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 10/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 12759 -20 19 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE , C.F. NUMERO_DOCUMENTO, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura AVV_NOTAIO dello RAGIONE_SOCIALE, presso i cui uffici è domiciliata in Roma, alla INDIRIZZO;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE , in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa, per procura speciale in calce al controricorso, dall’ AVV_NOTAIO (pec: EMAIL) presso il cui studio legale sito in Venezia, alla INDIRIZZO, è elettivamente domiciliata;
– controricorrente –
Oggetto:
Tributi –
estinzione ex legge 197
del 2022
e contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore , NOME COGNOME, rappresentata e difesa, per procura speciale in calce al controricorso, dagli AVV_NOTAIOti NOME COGNOME e NOME COGNOME, ed elettivamente domiciliata in Roma, alla INDIRIZZO, presso lo studio legale del predetto ultimo difensore (pec: EMAIL);
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 386/09/2019 della Commissione tributaria regionale della LOMBARDIA, depositata in data 25/01/2019;
udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 29/04/2024 dal AVV_NOTAIO COGNOME;
udito il Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo dichiararsi l’estinzione del giudizio nei confronti della RAGIONE_SOCIALE e l’accoglimento del primo, secondo e terzo motivo di rico rso proposto nei confronti della RAGIONE_SOCIALE;
Rilevato che:
1. La controversia ha ad oggetto l’impugnazione di un avviso di accertamento suppletivo e rettifica e del contestuale atto di irrogazione RAGIONE_SOCIALE sanzioni che l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE emise per il recupero di maggiori tributi (dazi ed IVA) oltre interessi e sanzioni, per gli anni di imposta 2011 e 2012, nei confronti della RAGIONE_SOCIALE, quale società importatrice di occhiali di marchi di proprietà di altre società, e della RAGIONE_SOCIALE, quale spedizioniere doganale e rappresentante indiretta della predetta società importatrice, come tale obbligata in solido con quest’ultima, sulla base RAGIONE_SOCIALE risultante di un processo verbale di constatazione, più precisamente di un «verbale di revisione accertamento su base documentale» ai sensi degli artt. 78 del Reg. CEE n. 2913/1992 e
11 del d.lgs. n. 374 del 1990, notificato al predetto rappresentante, da cui era emersa l’omessa inclusione nel valore RAGIONE_SOCIALE merci dichiarato in dogana dei corrispettivi dovuti per diritti di licenza (c.d. royalties) ai titolari di quei marchi.
Con la sentenza in epigrafe indicata la CTR della Lombardia rigettò l’appello principale dell’Ufficio ed accolse quello incidentale proposto dalle società contribuenti avverso la statuizione di primo grado di compensazione RAGIONE_SOCIALE spese processuali.
2.1. A motivo del rigetto dell’appello dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE la CTR rilevò l’irritualità della notifica degli atti impositivi effettuata solo nei confronti dello spedizioniere doganale e rappresentante ‘diretto’ della società importatrice, quindi in co ntrasto sia con la normativa civilistica, e precisamente con gli artt. 60 del d.P.R. n. 600 del 1973 che richiama l’art. 145, primo comma, cod. proc. civ. nonché 140 e 143 cod. proc. civ., sia con l’art. 40 TULD (d.P.R. n. 43 del 1973), sostenendo, a tale ultimo riguardo, che lo spedizioniere era privo del potere di rappresentanza della società importatrice, da ritenersi «cessato a seguito del compimento dell’affare per il quale era stato conferito», sicché «l’inesistenza della notifica e la mancata instaurazione del contraddittorio preventivo» ex art. 11 del d.lgs. n. 374 del 1990 nei confronti della società importatrice comportava «la nullità dell’atto impositivo e del conseguente atto di irrogazione della sanzione».
Avverso tale statuizione l’RAGIONE_SOCIALE propose ricorso per cassazione affidato a quattro motivi, cui le intimate replicarono con separati controricorsi.
A seguito di istanza del 3 aprile 2022 con cui le controricorrenti manifestarono l’intenzione di aderire alla d efinizione agevolata RAGIONE_SOCIALE liti pendenti, prevista dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge 29 dicembre 2022, n. 197, questa Corte
con ordinanza interlocutoria n. 23656 del 2023, dispose la sospensione del processo.
In data 18 settembre 2023 la RAGIONE_SOCIALE ha depositato la documentazione attestante l’avvenuto integrale pagamento RAGIONE_SOCIALE risorse proprie (dazi, IVA ed interessi) di cui all’avviso di accertamento impugnato, l’atto con sottoscrizione autenticata notarile del legale rappresentante di rinuncia al ricorso (originario) avverso l’atto impositivo e di definitiva acquiescenza all’avviso di accertamento, nonché la copia della domanda di definizione agevolata RAGIONE_SOCIALE sanzioni connesse al tributo di cui all’atto di irrogazione RAGIONE_SOCIALE sanzioni pure impugnato. Ha, quindi, chiesto adottarsi i conseguenziali provvedimenti.
La società coobbligata ha depositato nota con cui ha dichiarato di voler profittare della definizione agevolata cui ha aderito la RAGIONE_SOCIALE, e conseguentemente di rinunciare al ricorso avverso gli atti impositivi.
Il Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, ha depositato memoria con le relative conclusioni.
Considerato che:
Va preliminarmente esaminata l’istanza di estinzione del giudizio avanzata da entrambe le parti controricorrenti a seguito dell’adesione della RAGIONE_SOCIALE alla definizione agevolata di cui alla legge n. 197 del 2022.
Ai sensi del comma 193 della citata legge «Sono escluse dalla definizione agevolata le controversie concernenti anche solo in parte: a) le risorse proprie tradizionali previste dall’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), RAGIONE_SOCIALE decisioni 2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014, e 2020/2053/UE, Euratom del Consiglio, del 14 dicembre 2020, e l’imposta sul valore aggiunto riscossa
all’importazione; b) le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di RAGIONE_SOCIALE ai sensi dell’articolo 16 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015» .
Peraltro secondo il precedente comma 191, « Le controversie relative esclusivamente alle sanzioni non collegate al tributo possono essere definite con il pagamento del 15 per cento del valore della controversia in caso di soccombenza della competente RAGIONE_SOCIALE fiscale nell’ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare, sul merito o sull’ammissibilità dell’atto introduttivo del giudizio, depositata alla data di entrata in vigore della presente legge, e con il pagamento del 40 per cento negli altri casi. In caso di controversia relativa esclusivamente alle sanzioni collegate ai tributi cui si riferiscono, per la definizione non e’ dovuto alcun importo relativo alle sanzioni qualora il rapporto relativo ai tributi sia stato definito anche con modalità’ diverse dalla presente definizione agevolata ».
Al riguardo, con Circolare direttoriale n. 9/D del 14.3.2023 l’RAGIONE_SOCIALE ha stabilito che «nelle controversie aventi ad oggetto allo stesso tempo tributi e sanzioni collegate a tali tributi, anche qualora il rapporto relativo ai tributi verta sulle ‘risorse proprie tradizionali’ e/o ‘iva riscossa all’importazione’: anche in tal caso, l’integrale pagamento di tutte le poste indicate nell’atto impugnato relativo ai tributi, compresi eventuali accessori (e, quindi, anche gli interessi), e la rinu ncia all’impugnazione di tale atto regolarmente effettuata ai fini processuali, determinerà il passaggio della controversia da ‘controversia relativa sia ai tributi che alla sanzione’, a ‘controversia relativa esclusivamente alla sanzione collegata al trib uto’» (pag. 11), consentendo, quindi, la definizione RAGIONE_SOCIALE sanzioni in materia di dazi (‘tributi propri tradizionali’) .
In tal senso si è anche espressa questa Corte ( ex multis , Cass. n. 17604 del 2023) « la posizione espressa dall’RAGIONE_SOCIALE rende ‘definibili’ anche le sanzioni collegate ai dazi, alle condizioni sopra indicate – cioè laddove si provveda al pagamento per intero del tributo con gli accessori (escluse, ovviamente, le sanzioni) e all a rinuncia all’impugnazione degli atti relativi ai tributi» .
Da quanto detto consegue che, alla stregua della documentazione prodotta dalla RAGIONE_SOCIALE, nei confronti di quest’ultima va dichiarata l’estinzione del giudizio, per intervenuta cessazione della materia del contendere in relazione ai tributi (dazi, iv a ed interessi) di cui all’avviso di rettifica oggetto di impugnazione, e , con riferimento alle sanzioni, ai sensi dell’art. 1, comma 198 della legge n. 197 del 2022, che prevede che « Nelle controversie pendenti in ogni stato e grado, in caso di deposito ai sensi del comma 197, secondo periodo », ovvero della « copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata, il processo è dichiarato estinto con decreto del presidente della sezione o con ordinanza in camera di consiglio se è stata fissata la data della decisione. Le spese del processo restano a carico della parte che le ha anticipate ».
Il comma 202 della legge 197 del 2022 prevede poi che « La definizione agevolata perfezionata dal coobbligato giova in favore degli altri, compresi quelli per i quali la controversia non sia più pendente, fatte salve le disposizioni del secondo periodo del comma 196 », in tema di giudicato.
Pertanto, non solo l’integrale pagamento dei tributi di cui all’avviso di rettifica impugnato, ma anche la definizione agevolata RAGIONE_SOCIALE sanzioni cui ha acceduto la RAGIONE_SOCIALE giova alla coobbligata RAGIONE_SOCIALE che ha dichiarato di
volersene avvalere rinunciando, peraltro, al ricorso avverso l’originario atto impositivo.
La dichiarazione di estinzione integrale del giudizio esime questa Corte dal riferire dei motivi di ricorso proposti dall’RAGIONE_SOCIALE.
Le spese processuali, in ragione RAGIONE_SOCIALE sopra illustrate vicende processuali, vanno integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
dichiara l’estinzione del giudizio e compensa le spese processuali.
Così deciso in Roma in data 29 aprile 2024