Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 18944 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 18944 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 10/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 28457/2018 R.G. proposto da
RAGIONE_SOCIALE , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, INDIRIZZO;
– ricorrente –
Contro
RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE , rappresentate e difese dagli avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME, elettivamente domiciliate presso lo studio d i quest’ultima in Roma, INDIRIZZO, giuste procure speciali a margine del controricorso;
-controricorrenti e ricorrenti incidentali – avverso la sentenza della Commissione tributaria RAGIONE_SOCIALE della RAGIONE_SOCIALE n. 1124/07/2018, depositata il 16.03.2018.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14 febbraio 2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
RILEVATO CHE
La CTP di Milano accoglieva i ricorsi riuniti proposti da RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE
Oggetto: Tributi – Dazi
e RAGIONE_SOCIALE avverso diversi avvisi di rettifica dell’ accertamento e irrogazione di sanzioni, emessi dalla Dogana di Milano, in relazione ad una serie di importazione di prodotti a marchio RAGIONE_SOCIALE, eseguite dalle società di spedizioni dal 1.07.2011 al 30.09.2011, per conto della RAGIONE_SOCIALE, non essendo stato incluso nel valore in dogana l’ammontare pagato , a titolo di royalties, dalla licenziataria RAGIONE_SOCIALE alla capogruppo tedesca RAGIONE_SOCIALE; – con la sentenza indicata in epigrafe, la Commissione tributaria RAGIONE_SOCIALE della RAGIONE_SOCIALE rigettava l’appello proposto dall’RAGIONE_SOCIALE, rilevando, per quanto ancora qui interessa, che:
nella specie, non sussistevano le condizioni di cui agli artt. 157 n. 2 e 160 DAC per computare nel valore in dogana RAGIONE_SOCIALE merci importate l’importo dei diritti di licenza, in quanto dai contratti prodotti dalle società appellate non risultava che il licenziante esercitasse un controllo di tipo gestionale sui venditori non comunitari, ma solo un controllo di qualità, nel senso che ‘il bene oggetto dell’importazione è frutto di una mera esecuzione di un ordine di realizzare prodotti conformi a modelli forniti dallo stesso committente a sua volta autorizzato dal titolare del diritto’ ;
dagli accordi si evinceva che i licenzianti non imponevano alla licenziataria né i produttori terzi né l’utilizzo di determinati materiali o particolari componenti, non essendo presente alcun indicatore specifico tra quelli contemplati nei testi approvato dal comitato del Codice Doganale -Sezione Valore in Dogana, di cui al documento NUMERO_DOCUMENTO, nella versione italiana del 2007;
per il produttore era indifferente il pagamento RAGIONE_SOCIALE royalties , in quanto non vi era alcun rapporto tra la licenziante e il terzo produttore , essendo quest’ultimo vincolato alla sola licenziataria;
il contratto di licenza, invece, era stato stipulato solo tra la licenziataria e la licenziante, non coinvolgendo il terzo produttore, tanto che, secondo la clausola 6 di detto accordo, la royalty non era dovuta per tutti i prodotti acquistati dal produttore terzo, ma solo per quelli venduti dal licenziatario;
l ‘A DM impugnava la sentenza della CTR con ricorso per cassazione, affidato ad un unico articolato motivo, poi illustrato con memoria;
la società contribuente resisteva con controricorso e proponeva, a sua volta, ricorso incidentale, affidato ad otto motivi, illustrati con memoria.
CONSIDERATO CHE
Con l’unico motivo del ricorso principale, la ricorrente deduce la violazione e/o errata applicazione degli artt. 1362 e 1363 cod. civ., 29 e 32 del Reg. CE 2913/1992, 143, paragrafo 1 lett e), 157, comma 2, 159 e 160 del Reg. CEE 2454/1993, in relazione a ll’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., per avere la CTR escluso erroneamente, dal valore della merce in dogana, i compensi corrisposti dalla società importatrice alla licenziante, a titolo di royalties ;
con il ricorso incidentale, le società contribuenti ripropongono le censure ritenute assorbite dalla CTR:
con il primo motivo di ricorso incidentale, deducono la violazione e falsa applicazione degli artt. 201 e 202 del CDC, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., per l’illegittima prospettazione della responsabilità solidale degli spedizionieri;
-con il secondo motivo, deducono l’illegittimità dei provvedimenti impugnati per difetto assoluto di prova;
-con il terzo motivo, denunciano l’erronea determinazione del valore rideterminato in sede di rettifica;
-con il quarto motivo, invocano l’applicabilità della circostanza esimente di cui all’art. 220 CDC o il riconoscimento RAGIONE_SOCIALE condizioni per disporre lo sgravio ex art. 239 CDC;
-con il quinto motivo, lamentano la violazione dell’art. 232 del CDC per l’illegittimità della pretesa degli interessi di mora dalla data RAGIONE_SOCIALE singole importazioni, anziché dal periodo successivo alla notifica del provvedimento impugnato;
-con il sesto motivo, deducono la violazione dell’art. 5, comma 1, del d.lgs. n. 472 del 1997, per illegittimità RAGIONE_SOCIALE sanzioni doganali irrogate, in mancanza dell’elemento soggettivo;
-con il settimo motivo, deducono l’inapplicabilità RAGIONE_SOCIALE sanzioni per obiettiva incertezza sulla portata e l’ambito applicativo della norma;
-con l’ottavo motivo, denunciano l’omessa applicazione dell’art. 12 del d.lgs. n. 472 del 1997, che disciplina il cumulo giuridico RAGIONE_SOCIALE sanzioni;
con memoria del 2.05.2023 le società contribuenti hanno formulato richiesta di sospensione del processo ai sensi dell’art. 1, comma 197, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025, in vigore dall’1.01.2023), dichiarando di volersi avvalere della prevista procedura di definizione agevolata RAGIONE_SOCIALE controversie fiscali;
con ordinanza di questa Corte del 27.07.2023, il giudizio veniva sospeso ai sensi dell’art. 1, comma 197, della l. n. 197 del 2022 e la causa veniva rinviata a nuovo ruolo;
con istanze del 15.09.2023 e del 6.10.2023, le contribuenti hanno chiesto di dichiarare estinto il giudizio, depositando le domande di definizione agevolata, presentate in relazione ai provvedimenti di irrogazione RAGIONE_SOCIALE sanzioni amministrative, e le ricevute di pagamento
degli importi indicati negli avvisi di rettifica, a titolo di dazi doganali, IVA all’importazione e relativi interessi;
con successiva istanza congiunta del 23.01.2024, il difensore RAGIONE_SOCIALE società contribuenti e l’Avvocatura generale dello Stato, per l’RAGIONE_SOCIALE, hanno chiesto di dichiarare estinto il giudizio, ai sensi dell’art. 1, comma 198, della l. n. 197 del 2022 e degli artt. 46, comma 1, e 48, comma 1, del d.lgs. n. 546 del 1992, precisando che erano stati corrisposti integralmente gli importi di cui agli avvisi di rettifica collegati alle sanzioni, oggetto del presente giudizio, oltre agli interessi, e che i correlati provvedimenti di irrogazione RAGIONE_SOCIALE sanzioni amministrative erano stati oggetto di definizione agevolata ex art. 1, commi da 186 a 203, della l. n. 197 del 2022, le cui domande erano state accettate dall’RAGIONE_SOCIALE;
-l’art. 1, commi 197 e 198, della l. n. 197 del 2022 e succ. modif. stabilisce che il contribuente che intende aderire alla definizione agevolata RAGIONE_SOCIALE controversie pendenti ha l’onere di depositare, entro il 10 ottobre 2023, ‘presso l’organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia, copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata’ e, in tal caso, ‘il processo è dichiarato estinto con decreto del presidente della sezione o con ordinanza in camera di consiglio se è stata fissata la data della decisione. Le spese del processo restano a carico della parte che le ha anticipate’ ;
-ai sensi del comma 200 dell’art. 1 cit., poi, ‘L’eventuale diniego della definizione agevolata deve essere notificato entro il 31 luglio 2024 con le modalità previste per la notificazione degli atti processuali. Il diniego è impugnabile entro sessanta giorni dalla notificazione del medesimo dinanzi all’organo giurisdizionale presso il quale pende la controversia. Nel caso in cui la definizione della
contro
versia è richiesta in pendenza del termine per impugnare, la pronuncia giurisdizionale può essere impugnata dal contribuente unitamente al diniego della definizione entro sessanta giorni dalla notifica di quest’ultimo ovvero dalla controparte nel medesimo termine’ ;
-il comma 201 dell’art. 1 cit. prevede che ‘Per i processi dichiarati estinti ai sensi del comma 198, l’eventuale diniego della definizione è impugnabile dinanzi all’organo giurisdizionale che ha dichiarato l’estinzione. Il diniego della definizione è motivo di revocazione del provvedimento di estinzione pronunciato ai sensi del comma 198 e la revocazione è chiesta congiuntamente all’impugnazione del diniego. Il termine per impugnare il diniego della definizione e per chiedere la revocazione è di sessanta giorni dalla notificazione di cui al comma 200’ ;
-il comma 202 dell’art. 1 cit. prevede , inoltre, che ‘ La definizione agevolata perfezionata dal coobbligato giova in favore degli altri, compresi quelli per i quali la controversia non sia più pendente, fatte salve le disposizioni del secondo periodo del comma 196’;
-il comma 191, secondo periodo, dell’art. 1 cit. stabilisce , infine, che ‘In caso di controversia relativa esclusivamente alle sanzioni collegate ai tributi cui si riferiscono, per la definizione non è dovuto alcun importo relativo alle sanzioni qualora il rapporto relativo ai tributi sia stato definito anche con modalità diverse dalla presente definizione agevolata’ ;
-ciò premesso, l’istanza va accolta , atteso che la RAGIONE_SOCIALE ha provveduto al versamento integrale degli importi di cui agli avvisi di rettifica collegati alle sanzioni, oltre agli interessi, e che per i correlati provvedimenti di irrogazione RAGIONE_SOCIALE sanzioni sono state presentate distinte domande di definizione agevolata RAGIONE_SOCIALE controversie tributarie pendenti, ai sensi dell’art. 1, commi da 186 a 203, della l. n. 197 del
2022, accettate dall’RAGIONE_SOCIALE, in relazione alle quali non andava effettuato alcun versamento, come previsto dall’art. 1, comma 191, secondo periodo, della l. n. 197 del 2022 (cfr. in tal senso anche nota dell’RAGIONE_SOCIALE del 6.06.2023, allegata all’istanza del 15.09.2023);
il giudizio va, pertanto, dichiarato estinto con spese a carico della parte che le ha anticipate.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio e le spese restano a carico della parte che le ha anticipate.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale del 14 febbraio 2024