Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 6829 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 5 Num. 6829 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 21/03/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 20046/2022 R.G. proposto da :
RAGIONE_SOCIALE (c.f. CODICE_FISCALE), in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato
-ricorrente-
contro
COGNOME NOME (c.f. CODICE_FISCALE), rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO
-controricorrente-
avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale per la Toscana n. 93/2022, depositata il 21/1/2022 nonché la sentenza della Commissione Tributaria Regionale per la Toscana n. 95/2022 depositata il 21/1/2022
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 4/3/2026 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Alla contribuente NOME COGNOME veniva notificato un atto di contestazione, che irrogava per gli anni dal 2007 al 2011 le sanzioni previste dall’art. 5, comma 2, d.l. n. 167 del 1990 , per mancata
compilazione nelle dichiarazioni dei redditi del quadro TARGA_VEICOLO sugli investimenti esteri.
La CTP di Grosseto, con sentenza n. 105/2017, rigettava il ricorso della contribuente.
La contribuente proponeva appello. Nel frattempo, aderiva alla definizione agevolata dei carichi prevista dal l’art. 1 del d.l. n. 148 del 2017 (cd. rottamazionebis ) con riferimento alla somma iscritta a ruolo con cartella di pagamento, pari a 2/3 RAGIONE_SOCIALE sanzioni irrogate, senza alcun effettivo versamento, come stabilito dall’art. 6, comma 1, d.l. n. 193 del 2016.
Successivamente presentava domanda di definizione agevolata ai sensi dell’art. 6 d.l. n. 119 del 2018 , corrispondendo la prima RAGIONE_SOCIALE venti rate con riferimento alla somma residua di euro 1.709,05. L’importo autoliquidato corrispondeva al 40%, pari a euro 683,62, del residuo 1/3.
Con provvedimento n. 14570 del 15/7/2020 l’Ufficio rigettava la domanda di definizione perché la somma che avrebbe dovuto versarsi ammontava non a quella indicata dalla contribuente ma alla maggior somma di euro 2.050,86. Dato che il valore della controversia era di euro 5.127,15, il quantum da corrispondere, pari al 40%, assommava a euro 2.050,86.
Avverso il diniego di definizione la contribuente proponeva ricorso alla CTR, sostenendo che dall’importo lordo doveva detrarsi la somma iscritta a ruolo in pendenza di giudizio oggetto di definizione per effetto della cd. rottamazione -bis .
Con la sentenza n. 95/2022 la CTR per la Toscana accoglieva l’impugnazione della contribuente, ritenendo che l’Amministrazione avesse fatto riferimento a ‘comprensibili valutazioni meta -giuridiche’ , peraltro non applicabili, tenuto conto della disciplina della cd. rottamazionebis.
Con la sentenza n. 93/95 la stessa CTR dichiarava estinto il giudizio di merito a seguito dell’istanza di definizione agevolata prevista da ll’art. 6 d.l. n. 119 del 2018 .
L’RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso avverso entrambe le sentenze con un motivo mentre la contribuente ha resistito con controricorso.
La causa è stata avviata alla trattazione in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 380 -bis .1 c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con l’unico motivo l’RAGIONE_SOCIALE lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 6, commi 3 e 9, d.l. n. 119 del 2018 in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c. perché la previsione secondo cui dagli importi dovuti si scomputano quelli già versati a qualsiasi titolo deve essere interpretata nel senso che le somme devono essere state effettivamente pagate dal contribuente nell’ambito della rottamazionebis . La prassi dell’ente impositor e è orientata nel senso che dall’importo lordo dovut o per la definizione vadano scomputate le somme già versate a qualsiasi a titolo in pendenza di giudizio, comprese quella pagate ai fini della rottamazionebis, purché tali somme siano versate.
Il motivo merita accoglimento.
2.1 A differenza di altre precedenti disposizioni condonistiche, l ‘art. 6, comma 9, d.l. n. 119 del 2018 prevede che ‘ Dagli importi dovuti ai sensi del presente articolo si scomputano quelli già versati a qualsiasi titolo in pendenza di giudizio ‘. La contribuente aveva presentato domanda di definizione agevolata di una cartella di pagamento, ai sensi dell’art. 1 comma 4 , d.l. n. 148 del 2017. Per effetto del richiamo operato dalla cd. rottamazionebis all’art. 6 d.l. n. 193 del 2016, la definizione agevolata su sanzioni era avvenuta senza eseguire alcun versamento e quindi a costo zero.
2.2 L ‘espressione testuale importi «già versati a qualsiasi titolo in pendenza di giudizio» presuppone necessariamente, ai fini dello
scomputo, che un versamento vi sia stato e che tale versamento sia definitivo. Il condono costituisce una forma atipica di definizione del rapporto tributario, che prescinde da un’analisi RAGIONE_SOCIALE varie componenti ed esaurisce il rapporto stesso mediante definizione forfettaria e immediata, nella prospettiva di recuperare risorse finanziarie e ridurre il contenzioso e non in quella dell’accertamento dell’imponibile. L’istituto, secondo Corte cost. n. 109 del 2009, è essenzialmente diretto a soddisfare l’interesse costituzionale all’acquisizione RAGIONE_SOCIALE disponibilit à̀ finanziarie necessarie a sostenere le pubbliche spese, incentivando la definizione semplificata e spedita RAGIONE_SOCIALE pendenze mediante il parziale pagamento del debito tributario (Cass. 37519/2022). Anche la finalità della disposizione verrebbe frustrata qualora si ritenesse che gli importi «già versati a qualsiasi titolo in pendenza di giudizio» comprendano somme mai corrisposte per le peculiarità di una precedente disciplina condonistica. Le somme possono essere state versate «a qualsiasi titolo in pendenza di giudizio» ma devono pur sempre essere state «versate». Con riferimento all’art. 1 comma 197, legge n. 193 del 2022, disposizione del tutto sovrapponibile a quella in esame, è già stato ritenuto da questa Corte che debba tenersi conto di eventuali versamenti già corrisposti al momento della domanda di adesione alla procedura agevolata ma non anche di quelli che si è stati ammessi a corrispondere con un piano rateale in corso (Cass. 4006/2026). Così come non devono considerarsi somme ancora da versare, a maggior ragione non devono conteggiarsi importi mai pagati.
2.3 Secondo la difesa della contribuente l’ interpretazione seguita conduce a una conclusione inaccettabile perché la parte, per aderire alla definizione agevolata, avrebbe dovuto versare una somma superiore a quella da corrispondere in caso di soccombenza. Il dato letterale della disposizione non appare superabile. La convenienza per la contribuente ad avvalersi della definizione agevolata va in ogni caso esaminata prendendo in considerazione l’intera disciplina
condonistica. Un vantaggio sostanziale permane sempre perché l’adesione alla definizione agevolata consente il pagamento rateale in venti rate senza limitazioni e quindi di scegliere una modalità di adempimento particolarmente conveniente.
In conclusione, la sentenza n. 93/2022 va cassata in relazione motivo accolto con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana affinché, in diversa composizione, proceda a nuovo e motivato esame nel rispetto del principio sopra illustrato, nonché provveda a regolare le spese del giudizio di legittimità a norma degli artt. 385, terzo comma, seconda parte, c.p.c. e 62, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992. Con riferimento alla sentenza n. 95/2022, tenuto conto che non vi sono accertamenti di fatto da demandare al Giudice regionale, la Corte, decidendo nel merito, rigetta il ricorso avverso il diniego di definizione agevolata. La soccombenza comporta la condanna al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese di lite di quest’ultimo giudizio riguardante il provvedimento di diniego, liquidate come da dispositivo, sia per il grado di merito che per il presente grado.
P.Q.M.
La Corte:
-con riferimento alla sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Toscana n. 93/2022, accoglie il ricorso, cassa la sentenza e rinvia alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Toscana affinché, in diversa composizione, proceda a nuovo e motivato esame nonché provveda a regolare le spese del giudizio di legittimità tra le parti;
-con riferimento alla sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Toscana n. 95/2022, accoglie il ricorso cassa la sentenza impugnata e, decidendo la causa nel merito, rigetta l’originario ricorso della controricorrente avverso il diniego di definizione agevolata. Condanna la controricorrente al pagamento in favore della ricorrente RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di secondo grado,
liquidate nella somma di euro 800,00 per compensi, nonché del giudizio di legittimità, liquidate nella somma di euro 1.400,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.
Così deciso in Roma, il 4/3/2026
la Presidente NOME COGNOME