Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 11458 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 11458 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 29/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 16571/2016 R.G., proposto
DA
COGNOME NOME , rappresentata e difesa dall ‘ AVV_NOTAIO, con studio in Milano, elettivamente domiciliata presso l’AVV_NOTAIO, con studio in Roma, giusta procura in calce al ricorso introduttivo del presente procedimento;
RICORRENTE
CONTRO
lRAGIONE_SOCIALERAGIONE_SOCIALE, con sede in Roma, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’RAGIONE_SOCIALE, con sede in Roma, ove per legge domiciliata;
CONTRORICORRENTE
NONCHÉ
l” RAGIONE_SOCIALE‘ (in qualità di incorporante l” RAGIONE_SOCIALE‘), con sede in Roma, in persona della procuratrice speciale COGNOME NOME, in forza di procura conferita a mezzo di rogito redatto dal AVV_NOTAIO da Roma il 17 febbraio 2016, rep. n. 41710, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO e
RISCOSSIONE PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO
Rep.
dall’AVV_NOTAIO, entrambe con studio in Milano, elettivamente domiciliata presso l’AVV_NOTAIO, con studio in Roma, giusta procura in calce al controricorso di costituzione nel presente procedimento;
CONTRORICORRENTE
avverso la sentenza depositata dalla Commissione tributaria regionale della Lombardia il 28 dicembre 2015, n. 5648/27/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell’ 11 aprile 2024 dal AVV_NOTAIO;
RILEVATO CHE:
NOME COGNOME ha proposto ricorso affidato a quattro motivi per la cassazione della sentenza depositata dalla Commissione tributaria regionale della Lombardia il 28 dicembre 2015, n. 5648/27/2015, che, in controversia avente ad oggetto l’impugnazione di preavviso di fermo amministrativo in dipendenza di intimazione di pagamento con riguardo a cartella di pagamento della somma complessiva di € 43.774,23 , a titolo di imposta di registro, IVA e relativi accessori, dopo la revoca dell’agevolazione della c.d. ‘ prima casa ‘ su atto notarile del 28 febbraio 2006, ha accolto l’appello proposto dall’ RAGIONE_SOCIALE nei confronti del medesimo e dell” RAGIONE_SOCIALE‘ , in qualità di agente della riscossione, avverso la sentenza depositata dalla Commissione tributaria provinciale di Milano il 29 settembre 2014, n. 7986/40/2014, con condanna alla rifusione RAGIONE_SOCIALE spese giudiziali;
la Commissione tributaria regionale ha riformato la decisione di prime cure -che aveva accolto il ricorso originario – sul presupposto che la cartella di pagamento e l’intimazione di
pagamento fossero state ritualmente notificate al contribuente senza essere impugnate dinanzi al giudice tributario;
l’RAGIONE_SOCIALE e l” RAGIONE_SOCIALE‘ (in qualità di incorporante l” RAGIONE_SOCIALE‘) hanno resistito con separati controricorsi;
in corso di causa, il ricorrente ha dichiarato di aver presentato la dichiarazione di adesione alla definizione agevolata dei carichi esattoriali ai sensi dell’art. 6 del d.l. 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 dicembre 2016, n. 225, documentando l’integrale pagamento del debito risultante dalla cartella di pagamento e rinunziando al ricorso per cassazione;
CONSIDERATO CHE:
il procedimento deve essere dichiarato estinto per cessazione della materia del contendere, costituendo la rinuncia in questione adempimento conclusivo della definizione agevolata dei carichi esattoriali ai sensi dell’art. 6 del d.l. 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 dicembre 2016, n. 225;
invero, la rinuncia al ricorso per cassazione produce l’estinzione del processo anche in assenza di accettazione, in quanto tale atto non ha carattere ” accettizio ” (non richiede, cioè, l’accettazione della controparte per essere produttivo di effetti processuali), e, determinando il passaggio in giudicato della sentenza impugnata, comporta il venir meno dell’interesse a contrastare l’impugnazione, rimanendo, comunque, salva la condanna del rinunciante alle spese del giudizio (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 18 novembre 2021, n. 35133; Cass., Sez. 5^, 20 dicembre 2021, n. 40727; Cass., Sez. 5^, 29 maggio 2022, nn. 10033, 10034, 10035 e 10036; Cass., Sez. 5^, 14 aprile 2022, n. 12131);
3. per quanto riguarda le spese di lite, il disposto dell’art. 391, secondo comma, cod. proc. civ., secondo il quale « il decreto, l’ordinanza o la sentenza che dichiara l’estinzione può condannare la parte che vi ha dato causa alle spese », deve essere opportunamente coordinato con la previsione dell’art. 6, comma 2, del d.l. 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 dicembre 2016, n. 225;
quest’ultima disposizione, nel precisare che il contribuente deve indicare i giudizi pendenti cui si riferiscono i carichi che dichiara di volere definire, afferma, altresì, che egli « assume l’impegno a rinunciare agli stessi giudizi »;
in ipotesi non trova, infatti, applicazione l’art. 391, quarto comma, cod. proc. civ. (secondo cui: « La condanna non è pronunciata, se alla rinuncia ha aderito le altre parti personalmente o i loro avvocati autorizzati con mandato speciale »), non essendo stata espressamente accettata dalle controparti la rinuncia al ricorso del ricorrente;
tuttavia, la condanna del ricorrente alla rifusione RAGIONE_SOCIALE spese giudiziali si pone in aperto contrasto con la stessa ratio legis sottesa alla definizione agevolata, laddove si chiede al contribuente, ai fini dell’operatività della stessa, una rinuncia ai giudizi pendenti: un aggravio di spese, infatti, si tradurrebbe, sostanzialmente, in un maggior onere di definizione agevolata rispetto a quanto previsto dalla disposizione;
si deve, allora, ritenere che la previsione di rinuncia ai giudizi di cui all’art. 6, comma 2, del d.l. 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 dicembre 2016 n. 225, si pone come un’eccezione alla regola prevista dall’art. 391, secondo comma, cod. proc. civ., ed implica la necessaria compensazione RAGIONE_SOCIALE spese giudiziali tra le parti (in particolare:
Cass., Sez. 5^, 27 aprile 2018, n. 10198; Cass., Sez. 5^, 12 dicembre 2019, n. 32580; Cass., Sez. 5^, 7 dicembre 2020, n. 27992; Cass., Sez. 5^, 16 luglio 2021, n. 20407; Cass., Sez. 5^, 21 dicembre 2021, n. 40952; Cass., Sez. 6^-5, 7 novembre 2018, n. 28311; Cass., Sez. 5^, 4 gennaio 2022, n. 18; Cass., Sez. 5^, 14 aprile 2022, nn. 12131 e 12326; Cass., Sez. 5^, 6 giugno 2022, n. 18002);
8. ai sensi dell’art. 13, comma 1quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, si deve dare atto della insussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1bis del citato art. 13; invero, in tema di impugnazione, il meccanismo sanzionatorio del raddoppio del contributo unificato di cui all’art. 13, comma 1quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, è applicabile qualora il procedimento per cassazione si concluda con integrale conferma dell’efficacia della statuizione impugnata, cioè con il rigetto dell’impugnazione nel merito, ovvero con la dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità del ricorso, mentre in questo caso l’adottanda declaratoria della cessazione della materia del contendere, pur determinando la caducazione di tutte le pronunce emanate nei precedenti gradi di giudizio, accerta, come s’è veduto, il venir meno dell’efficacia della sentenza impugnata in forza della definizione agevolata della controversia tributaria.
P.Q.M.
La Corte dichiara l’estinzione del procedimento per cessazione della materia del contendere e compensa le spese giudiziali.
Così deciso a Roma nella camera di consiglio del l’ 11 aprile