Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 667 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 667 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 08/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 29345/2015 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE elettivamente domiciliata in ROMA INDIRIZZO presso lo studio legale RAGIONE_SOCIALE e rappresentata e difesa dall’avv. NOME COGNOME
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE , domiciliata in ROMA INDIRIZZO presso l ‘ AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (NUMERO_DOCUMENTO) che la rappresenta e difende;
-resistente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. MILANO n. 2111/2015 depositata il 19/05/2015.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/11/2023 dal Consigliere NOME COGNOME
RILEVATO CHE
L’Agenzia delle entrate ha emesso avviso di accertamento per IVA relativa al 2008 nei confronti della RAGIONE_SOCIALE che ha impugnato vittoriosamente l’atto davanti alla CTP di Milano, la cui
decisione è stata gravata dall’Ufficio e riformata dalla CTR della Lombardia con la sentenza in epigrafe.
Avverso questa pronuncia ha proposto ricorso per la sua cassazione la società che si è affidata a cinque motivi.
Non resiste con controricorso l’Agenzia.
CONSIDERATO CHE
Nelle more la società ha aderito alla definizione agevolata ex art. 6 d.l. n. 193/2016 e ha presentato rinunzia al ricorso notificato alla controparte in data 3.10.2019, depositando la relativa documentazione.
Ai sensi degli artt. 390 e 391 c.p.c., può dichiararsi l’estinzione del giudizio.
Sussistono i presupposti per la compensazione delle spese processuali, alla luce dell’orientamento di questa Corte secondo cui «i n tema di definizione agevolata delle controversie tributarie ai sensi dell’art. 6, comma 2, del d.l. n. 193 del 2016 (conv., con modif., nella l. n. 225 del 2016), ove il contribuente rinunci al ricorso durante il procedimento di legittimità, non trova applicazione la regola generale di cui all’art. 391, comma 2, c.p.c., poiché la condanna alle spese del medesimo contrasterebbe con la “ratio” della definizione agevolata, dissuadendolo ad aderire alla stessa, mediante la previsione di oneri ulteriori rispetto a quelli contemplati dalla legge, sicché, anche se l’Amministrazione finanziaria non accetta la rinuncia, deve essere disposta la compensazione delle spese» (Cass. n. 10198 del 2018; Cass. n. 28311 del 2018).
P.Q.M.
Dichiara l’estinzione del giudizio; spese compensate.
Così deciso in Roma, il 21/11/2023.