Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 29157 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 5 Num. 29157 Anno 2023
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 19/10/2023
Oggetto:
RAGIONE_SOCIALE – partecipazioni azionarie remunerazione – dividendi interessi –
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 28449 d el ruolo RAGIONE_SOCIALE dell’anno 20 18 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’RAGIONE_SOCIALE, presso i cui uffici in INDIRIZZO, è domiciliata;
-ricorrente principale –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante, e RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante, rappresentate e difese da ll’AVV_NOTAIO per procura speciale a margine del controricorso, presso il cui studio in Roma, INDIRIZZO, sono domiciliate;
-controricorrenti e ricorrenti incidentali –
per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria di secondo grado di Bolzano, n. 54/2/2018, depositata in data 6 giugno 2018;
udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 28 settembre 2023 dal Consigliere NOME COGNOME;
sentito il Pubblico Ministero in persona del AVV_NOTAIO che ha concluso dichiarando di non opporsi alla richiesta di estinzione del processo;
uditi per l’RAGIONE_SOCIALE l’AVV_NOTAIO e per le società l’AVV_NOTAIO;
rilevato che:
dalla esposizione in fatto della sentenza impugnata si evince che: l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE aveva notificato alle società RAGIONE_SOCIALE (quale consolidante) e RAGIONE_SOCIALE (quale consolidata) un avviso di accertamento, relativ o all’anno di imposta 2007, con il quale era stata recuperata a tassazione la remunerazione al 7,60% sulle azioni privilegiate emesse dalla società RAGIONE_SOCIALE di diritto inglese e acquistate dalla società RAGIONE_SOCIALE, in quanto era stata riqualificata quale corresponsione di interessi in luogo di erogazione di dividendi; avverso l’atto impositivo le società avevano proposto ricorso che era stato accolto dalla Commissione tributaria di primo grado di Bolzano; avverso la pronuncia del giudice di primo grado l’RAGIONE_SOCIALE aveva proposto appello principale e le società appello incidentale relativamente alla statuizione sulle spese;
la Commissione tributaria di secondo grado di Bolzano ha rigettato l’appello principale dell’RAGIONE_SOCIALE e accolto quello incidentale RAGIONE_SOCIALE società, in particolare ha ritenuto che le remunerazioni erogate in favore della società RAGIONE_SOCIALE non potevano essere riqualificate quali interessi, costituendo invece dividendi, e che, inoltre, doveva essere a ccolto l’appello incidentale relativo al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese di lite del giudizio di primo grado; l ‘RAGIONE_SOCIALE ha quindi proposto ricorso principale per la cassazione della sentenza affidato a due motivi di censura; le società hanno depositato controricorso contenente ricorso incidentale per la cassazione della sentenza affidato a sette motivi di censura e illustrato con successiva memoria;
considerato che:
ai fini della definizione della presente controversia va dato atto che la società RAGIONE_SOCIALE ha depositato copia della domanda di definizione agevolata, ai sensi dell’art. 1, comma 198, l. n. 197/2022, dando prova della presentazione della stessa entro il 30 settembre 2023 e del pagamento mediante F24 della integrale somma richiesta, a definitiva liberazione propria e della RAGIONE_SOCIALE, società coobbligata in solido e nel frattempo incorporata per fusione; pertanto, verificata l’osservanza dei requisiti richiesti, va dichiarata l’estinzione del processo per cessazione della materia del contendere in seguito alla definizione agevolata della controversia ed alla sopravvenuta carenza di interesse ad una decisione di merito;
le spese del giudizio di legittimità restano a carico della parte che le ha anticipate (Cass. civ., 12 gennaio 2022, n. 733; Cass. civ., 14 marzo 2023, n. 7407);
in relazione alla definizione agevolata della controversia, non si ravvisano i presupposti per imporre il pagamento del c.d. “doppio contributo unificato”, siccome misura applicabile ai soli casi tipici di
rigetto, inammissibilità o improcedibilità del gravame e pertanto non suscettibile, per la sua natura lato sensu sanzionatoria, di interpretazione estensiva o analogica (Cass. civ., 14 marzo 2023, n. 7407).
P.Q.M.
La Corte:
dichiara l’estinzione del processo per cessazione della materia del contendere con spese giudiziali a carico della parte che le ha anticipate. Così deciso in Roma, addì 28 settembre 2023.