Sentenza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 34974 Anno 2023
Civile Sent. Sez. 5 Num. 34974 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 13/12/2023
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 32015/2020 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato AVV_NOTAIO RAGIONE_SOCIALE (P_IVA) che lo rappresenta e difende
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende
-controricorrente-
nonché
RAGIONE_SOCIALE, domiciliato ex lege in INDIRIZZO presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
– controricorrente e ricorrente incidentale- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. MILANO n. 764/2020 depositata il 14/05/2020.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 05/12/2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
Udito il P.M. in persona del AVV_NOTAIO Procuratore Generale NOME COGNOME che chiesto la declaratoria di estinzione del giudizio.
Udito l’AVV_NOTAIO che ha aderito alla declaratoria di estinzione del giudizio per intervenuta definizione della controversia tributaria.
Udito l’AVV_NOTAIO che ha chiesto per RAGIONE_SOCIALE il rigetto del ricorso erariale.
FATTI DI CAUSA
RAGIONE_SOCIALE ricorre, con tre motivi, per la cassazione della sentenza n. 764/2020, depositata in data 14/5/2019, con cui la Commissione tributaria regionale della Lombardia, giudicando quale giudice di rinvio, ha confermato la decisione della Commissione tributaria provinciale di Milano (sentenza n. 239/2011 sfavorevole all’erario), in applicazione AVV_NOTAIO ius superveniens e, quindi, travalicando il principio di diritto enunciato nella sentenza di annullamento, nonché ordinato la restituzione alle ricorrenti di
quanto versato in relazione all’avviso di liquidazione annullato, con gli interessi di legge, e con condanna al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese di giudizio.
La vicenda trae origine dalla impugnazione, accolta in prime cure, dell’avviso di liquidazione dell’imposta di registro avendo le contribuenti contestato la legittimità della qualificazione, ex art. 20, d.P.R. n. 131 del 1986, come cessione di azienda, dell’operazione posta in essere da RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE e dalla RAGIONE_SOCIALE, distinta nel seguente modo: la prima società, in data 30/4/2007, con atto registrato il 3/5/2007 al 7032 NUMERO_DOCUMENTO IT, aveva conferito nella seconda il ramo d’azienda costituito dalle attività e passività relative all’attività di imaging radiografico, così sottoscrivendo integralmente il deliberato aumento di capitale di RAGIONE_SOCIALE e, in pari data, con att30/4/2007 al n. NUMERO_DOCUMENTO Serie NUMERO_DOCUMENTO , o registrato , aveva ceduto la partecipazione sociale, ricevuta in contropartita, alla RAGIONE_SOCIALE, società costituita secondo le leggi del Dealware, Stati Uniti d’America.
La Commissione tributaria regionale della Lombardia, con sentenza n. 68/2012, aveva respinto l’appello col quale l’RAGIONE_SOCIALE aveva censurato la sentenza di primo grado, con la motivazione che l’art. 20, d.P.R. n. 131 del 1986, non ha valenza di clausola antielusiva ma fissa un criterio ermeneutico che limita il perimetro d’indagine dell’Ufficio agli effetti giuridici e non economici dell’atto presentato per la registrazione, che l’Ufficio in ogni caso avrebbe dovuto dimostrare la sussistenza dell’aggiramento di obblighi e/o divieti, il conseguimento di vantaggi tributari indebiti, per mancanza di valide ragioni economiche e, sotto l’aspetto formale, che l’atto impositivo impugnato è illegittimo per violazione RAGIONE_SOCIALE garanzie procedimentali previste dall’art. 37 bis, D.P.R. n. 600 del 1973.
L’RAGIONE_SOCIALE aveva, allora, proposto ricorso per cassazione, deducendo tre motivi, cui resistevano entrambe le società intimate con controricorso e memorie difensive.
La Corte, con sentenza n. 11667/2017, aveva accolto il ricorso, cassato la sentenza impugnata e rinviato, anche per le spese, ad altra sezione della Commissione tributaria regionale della Lombardia.
RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE resistono con controricorso, la seconda società ha proposto anche ricorso incidentale condizionato.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Col primo motivo la ricorrente deduce, in relazione all’art. 360 cod.proc.civ., primo comma, n. 4, la nullità della sentenza del giudice di rinvio per violazione e falsa applicazione dell’art. 384 cod.proc.civ. e per elusione del giudicato derivante dalla sentenza n. 11667/2017 della Suprema Corte di Cassazione, non essendo la decisione adottata in linea con i principi vincolanti stabiliti dal giudice di legittimità, essendosi formato il giudicato interno circa l’applicazione, nel caso di specie, dell’art. 20, d.P.R. n. 131 del 1986.
Col secondo motivo deduce, in relazione all’art. 360 cod.proc.civ., primo comma, n. 3, violazione e falsa applicazione degli artt. 1, comma 87, l. n. 205 del 2017, 1, comma 1084, l. n. 145 del 2018, in relazione all’art. 53 Cost., poiché anche nella nuova formulazione l’art. 20, d.P.R. n. 131 del 1986, impone di considerare la causa reale e la regolamentazione degli interessi perseguita dai contrenti.
Col terzo motivo deduce, in relazione all’art. 360 cod.proc.civ., primo comma, n. 3, violazione e falsa applicazione dell’art. 92, secondo comma, cod.proc.civ., perché il giudice di rinvio ha rigorosamente applicato il principio della soccombenza in relazione alle spese del giudizio proseguito dall’Ufficio <> senza considerare la sussistenza di ‘gravi ed eccezionali ragioni’ avuto riguardo al sopravvenuto mutamento dei temini della controversia certamente non ascrivibile alle parti processuali.
Col motivo di ricorso incidentale condizionato la società RAGIONE_SOCIALE lamenta, in relazione all’art. 360 cod.proc.civ., primo comma, n. 5, che la CTR, quale giudice di rinvio, ha omesso di valutare fatti decisivi in merito alla quaestio facti indicata, con la sentenza n. 11667/2017, dalla Corte di Cassazione, tenuto conto
RAGIONE_SOCIALE molteplici contestazioni circa la cessione del ramo di azienda ritenuta dall’Ufficio senza effettuare, in realtà, alcun accertamento.
La società RAGIONE_SOCIALE, con memoria del 7 ottobre 2023 a firma dell’AVV_NOTAIO, ha prodotto domanda di adesione alla definizione agevolata RAGIONE_SOCIALE liti pendenti, prevista dall’art. 1, commi 186-202, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, con allegata quietanza relativa al pagamento di € 164.991,60.
L’art. 1, comma 186, della legge n. 197 del 2022, prevede che «Le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte l’RAGIONE_SOCIALE ovvero l’RAGIONE_SOCIALE, pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello innanzi alla Corte di cassazione, anche a seguito di rinvio, alla data di entrata in vigore della presente legge, possono essere definite, a domanda del soggetto che ha proposto l’atto introduttivo del giudizio o di chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione, con il pagamento di un importo pari al valore della controversia. Il valore della controversia è stabilito ai sensi del comma 2 dell’articolo 12 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546».
Il comma 198 della citata disposizione prevede, poi, che «Nelle controversie pendenti in ogni stato e grado, in caso di deposito ai sensi del comma 197, secondo periodo», ovvero della «copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata», come accaduto nel caso di specie, «il processo è dichiarato estinto con decreto del presidente della sezione o con ordinanza in camera di consiglio se è stata fissata la data della decisione. Le spese del processo restano a carico della parte che le ha anticipate».
I l comma 202 della disposizione in esame, per quanto qui d’interesse, prevede che « La definizione agevolata perfezionata dal coobbligato giova in favore degli altri, compresi quelli per i quali la controversia non sia più pendente, fatte salve le disposizioni del secondo periodo del comma 196 ».
Deve, quindi, disporsi in conformità, dandosi atto che l’estinzione del giudizio.
La declaratoria di estinzione, peraltro, esclude l’applicabilità dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, che consegue alle sole declaratorie
di infondatezza nel merito ovvero di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione (Cass. n. 19560 del 2015; Cass. n. 25485 del 2018).
P.Q.M.
La Corte, dichiara l’estinzione del processo; spese a carico della parte che le ha anticipate.
Così deciso in Roma in data 5 dicembre 2023.