Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 34736 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 5 Num. 34736 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 12/12/2023
Oggetto:
definizione agevolata estinzione
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 18131/2022 R.G. proposto da RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’RAGIONE_SOCIALE, con domicilio eletto in Roma, INDIRIZZO;
-ricorrente – contro
RAGIONE_SOCIALE NOME, in persona del legale rappresentante p.t., NOME COGNOME, NOME COGNOME, tutti rappresentati e difesi dall’AVV_NOTAIO (pec: ) domiciliati presso la Cancelleria della Corte di cassazione;
-controricorrenti – avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Veneto, n.80/1/2022 depositata il 18 gennaio 2022, non notificata. Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 20 ottobre 2023 dal consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che:
Con sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Veneto è stato rigettato sia l’appello principale proposto dall ‘RAGIONE_SOCIALE sia l’appello incidentale di parte contribuente, proposti avverso la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Padova n.71/3/2010, la quale ha accolto il ricorso introduttivo della società RAGIONE_SOCIALE Geom. NOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, aventi ad oggetto due avvisi di accertamento IVA relativi agli anni di imposta 2013 e 2014.
Nel dettaglio, con i due distinti atti impositivi comunicati ai contribuenti nel corso del 2018 l’RAGIONE_SOCIALE ha contestato alla società, quale appaltatrice dei lavori, l’errata fatturazione con aliquota 4% ai sensi del n. 39 tabella A parte II del d.P.R. n. 633/1972 RAGIONE_SOCIALE prestazioni da essa rese ad un proprio committente nell’ambito del cantiere aperto per la costruzione dell ‘ abitazione di costui e fatturata dalla contribuente negli anni 2013 e 2014, alla luce del fatto che l’immobile è stato qualificato come immobile di lusso.
La Commissione Tributaria Regionale ha confermato la decisione resa dal giudice di prime cure affermando l’ illegittimità degli avvisi di
accertamento comunicati alla parte contribuente, condividendo l’affermazione dell’irretroattività del nuovo classamento A/8, efficace solamente a far data dal gennaio 2018 e non quindi nel biennio 20132014 oggetto degli accertamenti, poiché la sua rettifica è stata resa necessaria dalla modifica dei luoghi sopravvenuta alla presentazione, da parte del committente, dell’originaria dichiarazione Docfa al momento dell’ultimazione della costruzione della propria abitazione. 4. Avverso la decisione propone ricorso per Cassazione l’A genzia per tre motivi, cui resiste la contribuente con controricorso. Anteriormente all’udienza , con nota e memoria illustrativa depositate, rispettivamente, il 4 e 6 ottobre 2023 la società ha reso noto di aver adito alla definizione agevolata di cui alla l. n.197/2022 offrendo a corredo documentazione sull’intervenuto pagamento.
Considerato che:
Con nota e memoria illustrativa depositate il 4 e 6 ottobre 2023 parte contribuente rende noto di essersi avvalsa RAGIONE_SOCIALE disposizioni in materia di definizione agevolata RAGIONE_SOCIALE controversie tributarie di cui all’art. 1 comma 186 della legge 29/12/22 n. 197.
Il comma 194 dell’art. 1 citato, come modificato dal d.l. 34/23, dispone che la definizione della controversia si perfeziona con la presentazione della domanda e con il pagamento degli importi dovuti o della prima rata entro il 30 settembre 2023, fatto sal vo l’eventuale diniego della definizione da notificarsi entro il 30 settembre 2024 ai sensi del comma 200 dell’art. 1 citato.
6.1. Parte contribuente ha anche depositato la ricevuta di avvenuta presentazione in via telematica di tali domande nonché ricevuta del versamento tramite F24, per gli avvisi impugnati e non risulta, allo stato, notificato alcun diniego della definizione.
Nel dettaglio, la documentazione prodotta, per quanto qui interessa, è la seguente:
copia della domanda di definizione agevolata RAGIONE_SOCIALE controversie tributarie pendenti, articolo 1, commi da 186 a 202, della Legge 29 dicembre 2022, n. 197 relativa all’avviso di accertamento n.
T6S020802675/2018 e all’ relativa all’avviso di accertamento n.
T6S020802676/2018; copia della ricevuta attestante l’avvenuta presentazione in via telematica all’RAGIONE_SOCIALE dell’RAGIONE_SOCIALE della domanda di definizione; copia della quietanza di pagamento degli importi dovuti ai fini della definizione agevolata della lite.
Alla luce di quanto precede dev’essere senz’altro dichiarata l’ estinzione del processo e le spese del processo restano a carico della parte che le ha anticipate ai sensi dell’art. 1 comma 198 legge 197/22.
Stante l’estinzione del processo a seguito dell’adesione alla definizione agevolata, si dà atto della insussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, del c.d. “doppio contributo unificato” di cui all’art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 (Cass., Sez. 5, 7 dicembre 2018, n. 31732; Cass., Sez. 5, 27 aprile 2020, n. 8184; Cass., Sez. 5, 10 dicembre 2021, n. 39284; Cass., Sez. 5, 15 settembre 2022, n. 27244).
P.Q.M.
La Corte:
dichiara estinto il processo.
Le spese del processo restano a carico della parte che le ha anticipate.
Così deciso in Roma il 20 ottobre 2023