Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 34572 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 5 Num. 34572 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 11/12/2023
Oggetto: iva – detraibilità –
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 4430 del ruolo RAGIONE_SOCIALE dell’anno 201 8 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore RAGIONE_SOCIALE pro tempore, rappresentata e difesa dall’RAGIONE_SOCIALE, domiciliata in Roma, INDIRIZZO;
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa, per procura speciale a margine del controricorso, dagli AVV_NOTAIO e NOME AVV_NOTAIO, elettivamente domiciliato in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio di quest’ultimo difensore ;
per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale dell ‘ Emilia-Romagna n. 427/5/2017, depositata in data 30 gennaio 2017;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 3 ottobre 2023 dal Consigliere NOME COGNOME;
rilevato che:
dalla esposizione in fatto della sentenza impugnata si evince che: l’RAGIONE_SOCIALE aveva notificato alla società RAGIONE_SOCIALE un avviso di accertamento con il quale, relativamente a ll’anno 2008, aveva contestato la detraibilità dell’iva sulle operazioni di acquisto di beni e servizi; avverso l’atto impositivo la società aveva proposto ricorso che era stato accolto dalla Commissione tributaria provinciale di Piacenza; avverso la pronuncia di primo grado l’RAGIONE_SOCIALE aveva quindi proposto appello;
la Commissione tributaria regionale dell ‘ Emilia-Romagna ha parzialmente accolto l’appello ;
avverso la suddetta pronuncia l’RAGIONE_SOCIALE ha quindi proposto ricorso per la cassazione affidato a quattro motivi di censura, cui ha resistito la società depositando controricorso; considerato che:
ai fini della definizione del presente giudizio, va rilevato che la società ha depositato in data 30 giugno 2023 un’istanza di estinzione del giudizio per avere presentato domanda di definizione agevolata ai sensi della legge n. 197/2022 ed ha, a tal proposito, depositato copia della suddetta domanda e della relativa trasmissione telematica del 21 giugno 2023, nonché documento comprovante l’avvenuto versamento di quanto dovuto;
deve, quindi, essere dichiarata l’estinzione del giudizio con spese a carico della parte che le ha anticipate.
P.Q.M La Corte:
di chiara l’estinzione del giudizio con spese a carico della parte che le ha anticipate.
Così deciso in Roma, addì 3 ottobre 2023.