Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 34795 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 5 Num. 34795 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 12/12/2023
Oggetto: definizione agevolata
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 21810/2022 R.G. proposto da RAGIONE_SOCIALE, quale socia della società RAGIONE_SOCIALE di COGNOME NOME, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO (pec: EMAIL) elettivamente domiciliata in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO, (pec: );
-ricorrente – contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura RAGIONE_SOCIALE, con domicilio eletto in Roma, INDIRIZZO;
-controricorrente – avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Sicilia, Sez. staccata di Messina, n. 1102/2/2022, depositata in data 08/02/2022, non notificata.
Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 20 ottobre 2023 dal consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che:
Con sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Sicilia, Sez. staccata di Messina, ha rigettato l’appello proposto da COGNOME NOME, quale socia della società RAGIONE_SOCIALE di COGNOME NOME, avverso la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Messina n. 386/6/2019 la quale ha rigettato il ricorso introduttivo della contribuente avverso l’avviso di accertamento n. NUMERO_DOCUMENTO per II.DD. e IVA relativo a ll’ anno di imposta 2012.
L’RAGIONE_SOCIALE delle Entrate con il suddetto atto impositivo ha contestato un maggiore reddito di impresa, oltre sanzioni ed interessi, ed è stato notificato alla società RAGIONE_SOCIALE COGNOME NOME, in persona del legale rappresentante COGNOME NOME ed a COGNOME NOME, nella qualità di socio, i quali hanno impugnato separatamente l’avviso suddetto.
Sia in primo che in secondo grado la prospettazione della contribuente è stata disattesa, sia sul piano delle questioni preliminari tra le quali il difetto di legittima sottoscrizione dell’atto impositivo e il difetto
di motivazione RAGIONE_SOCIALE stesso, sia nel merito, tanto quanto alla sussistenza dell’obbligazione tributaria, quanto alla misura delle sanzioni. Sono così state confermate le riprese ad imposizione.
Avverso la sentenza propone ricorso per Cassazione la contribuente per due motivi, cui resiste l ‘RAGIONE_SOCIALE con controricorso.
Considerato che:
5.1. Con il primo motivo di ricorso in relazione all’articolo 360 primo comma n.4 cod. proc. civ. -viene dedotta la v iolazione dell’articolo 132 n. 4 cod. proc. civ. per motivazione apparente della CTR a fronte di motivo di appello con cui sono stati contestati il difetto assoluto di motivazione dell’avviso di accertamento , la carenza dei presupposti per la sussistenza dell’obbligazione tributaria , la violazione dell’art. 109 TUIR.
5.2. Con il secondo motivo la ricorrente – in rapporto all’articolo 360 primo comma n.4 cod. proc. civ. -prospetta la violazione degli artt. 14 e 29 d.lgs. 31 dicembre 1992, n.546, e 101, 102 e 354 cod. proc. civ., per aver la CTR deciso in ordine alla legittimità o meno dell’atto di accertamento n. NUMERO_DOCUMENTO, notificato alla odierna ricorrente, quale socia della società RAGIONE_SOCIALE, notificato anche alla società e ad ulteriori soci senza che ciò provocasse la riunione tra i processi pendenti, pur in presenza di litisconsorzio necessario.
Con nota depositata il 18 ottobre 2023 parte contribuente rende noto che la società RAGIONE_SOCIALE di COGNOME NOME nelle more si è avvalsa delle disposizioni in materia di definizione agevolata delle controversie tributarie di cui all’art. 1 comma 186 della legge 29/12/22 n. 197.
Il comma 194 dell’art. 1 citato, come modificato dal d.l. 34/23, dispone che la definizione della controversia si perfeziona con la presentazione della domanda e con il pagamento degli importi dovuti o della prima rata entro il 30 settembre 2023, fatto sa lvo l’eventuale diniego
della definizione da notificarsi entro il 30 settembre 2024 ai sensi del comma 200 dell’art. 1 citato.
7.1. Parte contribuente ha anche depositato la ricevuta di avvenuta presentazione in via telematica della domanda nonché ricevuta del versamento tramite F24, per l’ avviso impugnato e non risulta, allo stato, notificato alcun diniego della definizione.
Nel dettaglio, la documentazione prodotta, per quanto qui interessa, è la seguente:
copia della domanda di definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti, articolo 1, commi da 186 a 202, della Legge 29 dicembre 2022 n. 197;
-copia della ricevuta attestante l’avvenuta presentazione prot.
NUMERO_CARTA del 7.7.2023;
copia della quietanza di pagamento degli importi dovuti ai fini della definizione agevolata della lite;
copia de ll’avviso di accertamento n. NUMERO_DOCUMENTO.
Alla luce di quanto precede, tenuto conto che la definizione presentata di un coobbligato esplica effetti anche a favore degli altri coobbligati e che nel caso di specie il soggetto che ha definito è una società di persone, dev’essere senz’altro dichiarata l’estinzione del processo e le spese del processo restano a carico della parte che le ha anticipate ai sensi dell’art. 1 comma 198 legge 197/22.
Stante l’estinzione del processo a seguito dell’adesione alla definizione agevolata, si dà atto della insussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, del c.d. “doppio contributo unificato” di cui all’art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 (Cass., Sez. 5, 7 dicembre 2018, n. 31732; Cass., Sez. 5, 27 aprile 2020, n. 8184; Cass., Sez. 5, 10 dicembre 2021, n. 39284; Cass., Sez. 5, 15 settembre 2022, n. 27244).
La Corte:
dichiara estinto il processo.
Le spese del processo restano a carico della parte che le ha anticipate.
Così deciso in Roma il 20 ottobre 2023