Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 34803 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 5 Num. 34803 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 12/12/2023
Oggetto: definizione agevolata estinzione
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 5563/2022 R.G. proposto da RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’RAGIONE_SOCIALE, con domicilio eletto in RomaINDIRIZZO INDIRIZZO;
-ricorrente –
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante p.t., COGNOME, nonché quest’ultima in proprio, rappresentati e difesi dall’AVV_NOTAIO (PEC:
) domiciliati presso la Cancelleria della Corte di cassazione;
-controricorrenti – avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, n.3088/1/2021 depositata il 18 agosto 2021, non notificata. Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 20 ottobre 2023 dal AVV_NOTAIO.
Rilevato che:
La sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia ha dichiarato inammissibile l’appello proposto dall ‘agente della RAGIONE_SOCIALE avverso la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Milano n.177/3/2020, la quale ha accolto il ricorso introduttivo della società RAGIONE_SOCIALE e di NOME COGNOME avverso l’estratto di ruolo e le relative 11 cartelle di pagamento. Le cartelle hanno ad oggetto II.DD. e IVA relativamente agli anni di imposta 2004-2009, e il ricorso introduttivo è stato notificato anche all’RAGIONE_SOCIALE che, fin dal primo grado, ha eccepito il proprio difetto di legittimazione.
La Commissione Tributaria Provinciale ha accolto il ricorso, compensando le spese, con la seguente motivazione: « Letti gli atti, valutate le prove documentali prodotte in giudizio, verificata la correttezza RAGIONE_SOCIALE notifiche del ricorso alle controparti; la Commissione ritiene di accogliere il ricorso stante le mancate costituzioni in giudizio di talune controparti resistenti, in particolare dell’RAGIONE_SOCIALE, sulle quali grava l’onere del provare le corrette notifiche RAGIONE_SOCIALE cartelle impugnate con il ruolo, nonché le eventuali notifiche di
altri atti interruttivi, sì da contrastare l’eccepita decadenza/prescrizione sollevata dal ricorrente . » .
La CTR ha dichiarato inammissibile l’appello di COGNOME, con la seguente motivazione: « La Commissione, presa visione della documentazione allegata dalle parti in giudizio, dichiara l’appello inammissibile. Preliminarmente, si affronta l’eccezione sollevata da parte contribuente circa l’ammissibilità della costituzione in giudizio di parte pubblica attraverso avvocato di RAGIONE_SOCIALE. Come già ribadito da questa Commissione tributaria più volte, l’Agente per la RAGIONE_SOCIALE, a norma degli artt. 1 comma 8 DL 193/2016 e 11 comma 2 d.lgs 546/92 è tenuta a stare in giudizio tramite l’avvocatura RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE territorialmente competente oppure attraverso i propri dipendenti. Nel caso di specie, invece, l’Ufficio si è avvalso di avvocato di libero foro e per tale motivo il suo appello non può essere dichiarato a norma di legge e pertanto deve essere dichiarato illegittimo. Questi giudici, inoltre, rilevano che l’appello dell’RAGIONE_SOCIALE risulta essere, oltre che inammissibile, anche tardivo in quanto depositato presso la Commissione in data 3 agosto 2020 e quindi ben oltre il termine fissato dalla legge all’art. 327 cpc di 60 giorni che decorre dal giorno del deposito della sentenza di primo grado che, nel caso di specie, è il 13 gennaio 2020 . » .
Avverso la decisione propone ricorso per Cassazione l’COGNOME per due motivi, cui resistono le contribuenti con controricorso. Anteriormente all’udienza , con nota depositata il 6 ottobre 2023 le contribuenti hanno reso noto di aver adito alla definizione agevolata di cui alla l. n.197/2022 offrendo a corredo documentazione sull’intervenuto pagamento.
Considerato che:
Con memoria depositata il 6.10.2023 parte contribuente rende noto che si è avvalsa RAGIONE_SOCIALE disposizioni in materia di definizione agevolata
RAGIONE_SOCIALE controversie tributarie di cui all’art. 1 comma 186 della legge 29/12/22 n. 197.
Il comma 194 dell’art. 1 citato, come modificato dal d.l. 34/23, dispone che la definizione della controversia si perfeziona con la presentazione della domanda e con il pagamento degli importi dovuti o della prima rata entro il 30 settembre 2023, fatto sal vo l’eventuale diniego della definizione da notificarsi entro il 30 settembre 2024 ai sensi del comma 200 dell’art. 1 citato.
6.1. Parte contribuente ha anche depositato contestualmente alla memoria la ricevuta di avvenuta presentazione in via telematica di tali domande, nonché ricevuta del versamento tramite F24, per parte RAGIONE_SOCIALE cartelle della prima ed unica rata, per altra parte RAGIONE_SOCIALE cartelle della prima rata, e non risulta, allo stato, notificato alcun diniego della definizione.
Alla luce di quanto precede dev’essere senz’altro dichiarata l’ estinzione del processo e le spese del processo restano a carico della parte che le ha anticipate ai sensi dell’art. 1 comma 198 legge 197/22.
Stante l’estinzione del processo a seguito dell’adesione alla definizione agevolata, si dà atto della insussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, del c.d. “doppio contributo unificato” di cui all’art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 (Cass., Sez. 5, 7 dicembre 2018, n. 31732; Cass., Sez. 5, 27 aprile 2020, n. 8184; Cass., Sez. 5, 10 dicembre 2021, n. 39284; Cass., Sez. 5, 15 settembre 2022, n. 27244).
P.Q.M.
La Corte:
dichiara estinto il processo.
Le spese del processo restano a carico della parte che le ha anticipate.
Così deciso in Roma il 20 ottobre 2023
Il Presidente
NOME COGNOME