Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 2715 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 5 Num. 2715 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 07/02/2026
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 28379/2018 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME unitamente all’avvocato NOME COGNOME ricorrente- contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’RAGIONE_SOCIALE controricorrente- avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale di Venezia n. 273/2018 depositata il 28/02/2018.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/12/2025 dalla Consigliera NOME COGNOME.
Rilevato che:
La Commissione tributaria regionale del Veneto ( hinc: CTR), con la sentenza n. 273/2018 depositata in data 28/02/2018, ha accolto l’appello proposto dall’RAGIONE_SOCIALE contro la sentenza n. 821/2014, con la quale la Commissione tributaria provinciale di Treviso aveva, a sua volta, accolto il ricorso proposto dal contribuente contro gli avvisi di accertamento emessi nei confronti di RAGIONE_SOCIALE ( hinc: la contribuente o la società contribuente ), relativi agli anni d’imposta 2007, 2008 e 2009, aventi per oggetto le ripresa a tassazione di somme dovute per IVA e IRAP.
Contro la sentenza della CTR la società contribuente ha proposto ricorso in cassazione con sette motivi.
L’RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso.
La controricorrente, con memoria depositata in data 28/11/2025, ha affermato che: « con nota del 24.2.2020 la Direzione Provinciale di Treviso ha comunicato che il contribuente ha presentato domanda di definizione della controversia ai sensi dell’art. 11 del .L. n. 50/2017, provvedendo al pagamento previsto per il perfezionamento della definizione. »
4.1. La controricorrente ha, pertanto, chiesto di dichiarare l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.
Considerato che:
In via preliminare, occorre rilevare che – a fronte di quanto affermato dalla controricorrente RAGIONE_SOCIALE con memoria depositata in data 28/11/2025, in assenza di ulteriore documentazione e memorie depositate dalla società contribuente (odierna ricorrente) – è necessaria la produzione dei documenti relativi alla definizione della controversia ex art. 11 legge n. 50 del 2017.
Occorre, pertanto, rinviare la causa a nuovo ruolo, fissando alle parti il termine per la produzione dei documenti relativi alla definizione della controversia ai sensi dell’art. 11 legge n. 50 del 2017.
P.Q.M.
rinvia la causa a nuovo ruolo;
fissa alle parti termine di giorni sessanta dalla comunicazione del presente provvedimento per il deposito della documentazione inerente alla definizione della controversia ai sensi dell ‘art. 11 legge n. 50 del 2017. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 10/12/2025.
Il Presidente NOME COGNOME