Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 28518 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 5 Num. 28518 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 12/10/2023
Oggetto:
Ici
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 18889/2019 R.G. proposto da RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO, elettivamente domiciliato presso il suo studio, in Roma, INDIRIZZO
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO del Foro di Frosinone, elettivamente domiciliata presso l’AVV_NOTAIO, in Roma, INDIRIZZO
-controricorrente –
e
Comune di Guidonia RAGIONE_SOCIALE, in persona del sindaco p.t.
-intimato – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio, n. 8820/18 depositata il 13 dicembre 2018;
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 4 ottobre 2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
RITENUTO CHE
la controversia ha ad oggetto l’impugnazione avverso un avviso di accertamento (n. 55163) riguardante il versamento dell’Ici per l’anno 2008, a rettifica del valore imponibile di un terreno denominato «Pista d’oro», di proprietà della RAGIONE_SOCIALE (d’ora in poi ricorrente), emessi dalla RAGIONE_SOCIALE, (d’ora in poi controricorrente) per conto del Comune RAGIONE_SOCIALE Guidonia RAGIONE_SOCIALE (d’ora in poi intimato) per un valore complessivo di € 54.889,50;
la CTP ha accolto il ricorso sul presupposto che l’accertamento di adesione concluso nel 2011, riguardante l’annualità 2006 fosse rilevante anche per le annualità successive;
la CTR ha riformato la pronuncia di primo grado e accolto l’appello dell’odierna controricorrente, sulla base RAGIONE_SOCIALE seguenti ragioni:
le modalità di determinazione del valore poste alla base dell’accertamento con adesione, stipulato nel 2011 con riferimento all’anno 2006, non possono assumere valenza di elemento probatorio tale da smentire la determinazione del valore in comune commercio operata dalla delibera n. 23/07;
tale delibera è supportata da una perizia tecnica in cui sono ampiamente esplicitati i criteri tecnici utilizzati per la determinazione per aree omogenee dei valori in comune commercio dei terreni;
nel secondo grado l’appellante (n.d.r. odierna controricorrente) ha evidenziato ulteriori circostanze, quali il piano di lottizzazione di area adiacente presentato dalla RAGIONE_SOCIALE, l’esistenza in prossimità del terreno in questione di un’imponente struttura commerciale vale a dire il
Centro tiburtino shopping center che ulteriormente confortano il valore determinato dal comune sul quale si fonda l’avviso di accertamento oggetto del giudizio;
-la ricorrente propone ricorso fondato su quattro motivi, il controricorrente si costituisce con controricorso.
CONSIDERATO CHE
Con il primo motivo di impugnazione la ricorrente lamenta, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 5, cod. proc. civ., l’o messo esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti con violazione dell’art. 62 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n, 546. Si duole che la sentenza impugnata abbia ritenuto corretto il valore RAGIONE_SOCIALE aree determinato dall’ente impositore con la delibera n. 23 del 2007 sopra richiamata fondando il proprio convincimento su due specifiche circostanze, l’esistenza di un piano di lottizzazione in un’area adiacente e la prossimità ad un centro commerciale, senza considerare che il progetto di lottizzazione era riferito alle annualità 2010 e seguenti e non al 2008, annualità oggetto del giudizio.
Con il secondo motivo di impugnazione la ricorrente lamenta, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., la violazione degli artt. 2, 23, 24, 25, 53, 97 e 111 Cost. e all’art. 62 del d.lgs. n. 546 del 1992, sollevando questione di legittimità costituzionale dell’art. 59, comma 1, del d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446.
Con il terzo motivo di impugnazione la ricorrente lamenta, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., la violazione dell’art. 62 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 e degli artt. 2697, 2727 e 2729 cod. civ. Si duole che la CTR avrebbe fatto malgoverno RAGIONE_SOCIALE disposizioni «confermando la maggior pretesa erariale sulla base di un’unica presunzione semplice (ossia la delibera comunale del 2007), del tutto
sprovvista di ulteriori elementi con essa concordanti, oltreché priva dei requisiti di gravità e di precisione».
Con il quarto motivo di impugnazione la ricorrente lamenta, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., la violazione degli artt. 52 e 59 del d.lgs. n. 446 del 1997, dell’art. 2 del d.lgs. 19 giugno 1997, n. 218, degli artt. 10 e 12 del regolamento di Guidonia RAGIONE_SOCIALE del 26 marzo 1999 e dell’art. 62 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n . 546. Si duole che la CTR avrebbe leso il suo diritto «alla stabilità del valore venale definito in accertamento con adesione», essendo «pacifico che l’area fabbricabile in questione …(aveva)… formato oggetto di controversia per il precedente periodo d’imposta 2006, definita mediante accertamento con adesione con il Comune».
Deve preliminarmente essere esaminata l’istanza di estinzione del giudizio. La ricorrente in data 28 settembre ha provveduto al deposito della domanda di definizione agevolata con la ricevuta di pagamento della prima rata relativa agli importi dovuti.
5.1. Come è noto, la definizione agevolata prevista dall’art. 1, commi 186 – 205, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, concerne le «controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte l’RAGIONE_SOCIALE ovvero l’RAGIONE_SOCIALE pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello innanzi alla Corte di cassazione, anche a seguito di rinvio, alla data di entrata in vigore della presente legge» (cioè, alla data del 1° gennaio 2023).
S econdo l’art. 1, commi 194 – 201, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, nel testo novellato dall’art. 20, comma 1, lett. a), b), c), d) ed e), del d.l. 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023,
n. 56: «194. La definizione agevolata si perfeziona con la presentazione della domanda di cui al comma 195 e con il pagamento degli importi dovuti ai sensi dei commi da 186 a 191 entro il 30 settembre 2023; nel caso in cui gli importi dovuti superino l’ammontare di mille euro è ammesso il pagamento rateale, con applicazione, in quanto compatibili, RAGIONE_SOCIALE disposizioni dell’articolo 8 del decreto leg islativo 19 giugno 1997, n. 218, in un massimo di venti rate di pari importo, di cui le prime tre da versare, rispettivamente, entro il 30 settembre 2023, il 31 ottobre 2023 e il 20 dicembre 2023 e le successive entro il 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre e 20 dicembre di ciascun anno. A scelta del contribuente, le rate di cui al primo periodo successive alle prime tre possono essere versate in un massimo di cinquantuno rate mensili di pari importo, con scadenza all’ultimo giorno lavorativo di ciascun mese, a decorrere dal mese di gennaio 2024, fatta eccezione per il mese di dicembre di ciascun anno, per il quale il termine di versamento resta fissato al giorno 20 del mese. Sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi legali calcolati dalla data del versamento della prima rata. É esclusa la compensazione prevista dall’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Nel caso di versamento rateale, la definizione agevolata si perfeziona con la presentazione della domanda di cui al comma 195 e con il pagamento degli importi dovuti con il versamento della prima rata entro il termine previsto del 30 giugno 2023. Qualora non ci siano importi da versare, la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda. 195. Entro il 30 settembre 2023 per ciascuna controversia autonoma è presentata una distinta domanda di definizione agevolata esente dall’imposta di bollo ed effettuato un
distinto versamento. Per controversia autonoma si intende quella relativa a ciascun atto impugnato. 196. Dagli importi dovuti ai fini della definizione agevolata si scomputano quelli già versati a qualsiasi titolo in pendenza di giudizio. La definizione non dà comunque luogo alla restituzione RAGIONE_SOCIALE somme già versate ancorché eccedenti rispetto a quanto dovuto per la definizione stessa. Gli effetti della definizione perfezionata prevalgono su quelli RAGIONE_SOCIALE eventuali pronunce giurisdizionali non passate in giudicato anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge. 197. Le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere della definizione agevolata. In tal caso il processo è sospeso fino al 10 ottobre 2023 ed entro la stessa data il contribuente ha l’onere di depositare, presso l’organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia, copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata. 198. Nelle controversie pendenti in ogni stato e grado, in caso di deposito ai sensi del comma 197, secondo periodo, il processo è dichiarato estinto con decreto del presidente della sezione o con ordinanza in camera di consiglio se è stata fissata la data della decisione. Le spese del processo restano a carico della parte che le ha anticipate. 199. Per le controversie definibili sono sospesi per undici mesi i termini di impugnazione, anche incidentale, RAGIONE_SOCIALE pronunce giurisdizionali e di riassunzione, nonché per la proposizione del controricorso in cassazione che scadono tra la data di entrata in vigore della presente legge e il 31 ottobre 2023. 200. L’eventuale diniego della definizione agevolata deve essere notificato entro il 30 settembre 2024 con le modalità previste per la notificazione degli atti processuali. Il diniego
è impugnabile entro sessanta giorni dalla notificazione del medesimo dinanzi all’organo giurisdizionale presso il quale pende la controversia. Nel caso in cui la definizione della controversia è richiesta in pendenza del termine per impugnare, la pronuncia giurisdizionale può essere impugnata dal contribuente unitamente al diniego della definizione entro sessanta giorni dalla notifica di quest’ultimo ovvero dalla controparte nel medesimo termine. 201. Per i processi dichiarati estinti ai sensi del comma 198, l’eve ntuale diniego della definizione è impugnabile dinanzi all’organo giurisdizionale che ha dichiarato l’estinzione. Il diniego della definizione è motivo di revocazione del provvedimento di estinzione pronunciato ai sensi del comma 198 e la revocazione è chiesta congiuntamente all’impugnazione del diniego. Il termine per impugnare il diniego della definizione e per chiedere la revocazione è di sessanta giorni dalla notificazione di cui al comma 200».
5.2. A norma dell’art. 1, comma 205, della legge 29 dicemb re 2022, n. 197: «205. Ciascun ente territoriale può stabilire, entro il 31 marzo 2023, con le forme previste dalla legislazione vigente per l’adozione dei propri atti, l’applicazione RAGIONE_SOCIALE disposizioni dei commi da 186 a 204 alle controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte il medesimo ente o un suo ente strumentale».
5.3. In sintesi: a) il contribuente può presentare la domanda di definizione agevolata entro il termine del 30 settembre 2023; b) in caso di dichiarazione di volersi avvalere della definizione agevolata, il processo è sospeso fino al 10 ottobre 2023; c) l’eventuale diniego della definizione agevolata da parte dell’ente impositore deve essere notificato al contribuente entro il termine del 30 settembre
2024; d) il contribuente ha facoltà di impugnare tale diniego entro il termine di sessanta giorni dalla relativa notificazione; e) la dichiarazione di estinzione del procedimento è suscettibile di revocazione entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione del diniego della definizione agevolata; f) con deliberazione adottata dal Consiglio Comunale il 23 marzo 2023, n. 8, quale modificata con deliberazione adottata dal Consiglio Comunale il 27 giugno 2023, n. 8, l’ente impositore ha approvato il regolamento per la definizione agevolata RAGIONE_SOCIALE controversie tributarie pendenti alla data del 1° gennaio 2023 ed ha differito alla data del 30 settembre 2023 il termine per avvalersi della definizione agevolata in relazione ai tributi comunali.
5.4. Nella specie, non risulta essere stato adottato, sinora, il diniego della definizione agevolata, che, ai sensi dell’art. 6 del regolamento comunale, può ancora intervenire, ma può essere impugnato dal contribuente, unitamente al presente provvedimento, come previsto dall’art. 1, comma 201, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.
5.5. In sintonia con la recente giurisprudenza di questa Sezione (tra le tante: Cass., Sez. 5, 22 agosto 2023, n. 25018; Cass., Sez. 5, 13 settembre 2023, n. 26423; Cass., Sez. 5, 15 settembre 2023, nn. 26649, 26650 e 26653), va, dunque, dichiarata l’estinzione del procedimento, ai se nsi dell’art. 1, commi 194 e 198, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (il primo, nel testo novellato dall’art. 20, comma 1, lett. a), del d.l. 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56), nonché degli artt. 5 e 7 del regolamento comunale, i quali stabiliscono che la definizione agevolata si perfeziona con la presentazione della domanda e con il versamento degli
importi dovuti con l’unica rata o, in caso di pagamento rateale, della prima rata entro i termini fissati e che il procedimento è dichiarato estinto con decreto del Presidente della Sezione o con ordinanza in camera di consiglio se è stata fissata la data della decisione.
La ricorrente ha adempiuto l’onere di deposito della domanda e della documentazione attestante l’avvenuto versamento della prima o dell’unica rata, secondo la prescrizione dell’art. 7 del regolamento comunale in data 29 settembre 2023.
Le spese giudiziali restano a carico di chi le ha anticipate, stante la specifica precisione dell’ar t. 1, comma 197, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.
In ragione della definizione agevolata della controversia, non si ravvisano i presupposti per imporre il pagamento del c.d. doppio contributo unificato, siccome misura applicabile ai soli casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità del gravame e, pertanto, non suscettibile, per la sua natura latu sensu sanzionatoria, di interpretazione estensiva o analogica (tra le tante Cass., Sez. 5, 18 gennaio 2022, n. 1420).
P.Q.M.
La Corte d ichiara l’estinzione del procedimento e pone le spese giudiziali a carico di chi le ha anticipate.
Così deciso il 4 ottobre 2023