Sentenza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 967 Anno 2023
Civile Sent. Sez. 5 Num. 967 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 13/01/2023
Oggetto: imposte dirette ed IVA – avviso di accertamento
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 13134/2016 R.G. proposto da RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, INDIRIZZO, presso l’Avvocatura AVV_NOTAIO dello Stato, che la rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, quale consolidante della RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’ AVV_NOTAIO, con domicilio eletto in Roma, INDIRIZZO, presso il difensore;
-controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio n. 6179/22/15, depositata il 24 novembre 2015.
Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 26 ottobre 2022 dal Consigliere NOME COGNOME;
udito il Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, che ha concluso riportandosi alla requisitoria scritta (accoglimento del ricorso);
uditi gli AVV_NOTAIO e NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Con la sentenza impugnata la Commissione tributaria regionale del Lazio rigettava l’appello proposto dall’RAGIONE_SOCIALE, ufficio locale, avverso la sentenza n. 11998/13/14 della Commissione tributaria provinciale di Roma che aveva accolto il ricorso proposto da RAGIONE_SOCIALE contro l’avviso di accertamento per IRES 2007.
La CTR, nella parte della sentenza impugnata che qui rileva, osservava in particolare che non sussisteva l’ abuso del diritto contestato con l’avviso di accertamento impugnato, trattandosi di un lease-back pienamente lecito.
Avverso la decisione ha proposto ricorso per cassazione l’RAGIONE_SOCIALE deducendo tre motivi.
Resiste con controricorso la società contribuente.
RAGIONI DELLA DECISIONE
L’agRAGIONE_SOCIALE fiscale ricorrente ha dato atto che nelle more del giudizio, anche per effetto di un “accordo quadro” tra l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e le società del gruppo al quale appartiene la controricorrente, la società consolidata RAGIONE_SOCIALE ha perfezionato la definizione agevolata della lite per la medesima annualità, così liberando la consolidante 3C RAGIONE_SOCIALE correlative obbligazioni fiscali.
Il patrocinio erariale ha dunque chiesto dichiararsi estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere; all’udienza le parti hanno confermato l’accordo sulle spese.
PQM
La Corte dichiara estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere; spese compensate.
Cosi deciso in Roma 26 ottobre 2022
Il presidente
Il consigliere est.