Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 27943 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 5 Num. 27943 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 04/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 25247/2022 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato AVV_NOTAIO GENERALE DELLO STATO . (P_IVA) che lo rappresenta e difende
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE NOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-controricorrente-
avverso SENTENZA di COMM.TRIB. PROV. VERONA n. 423/2022 depositata il 21/03/2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/09/2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
Letta la requisitoria della Procura Generale, in persona del AVV_NOTAIO NOME COGNOME, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.
Rilevato che:
L’RAGIONE_SOCIALE ricorreva per la cassazione della sentenza in epigrafe. Lamentava violazione dell’art.6 del d.m. 2 agosto 1969, n.1072 per avere la CTR del Veneto -in cause riunite proposte da NOME COGNOME contro avvisi, in revoca RAGIONE_SOCIALE agevolazioni ‘prima casa’ fruite per l’acquisto di un immobile, di liquidazione di maggiore imposta sul valore aggiunto e di recupero di imposta sostitutiva sul mutuo ipotecario finalizzato all’acquisto – ritenuto gli avvisi illegittimi in quanto motivati sul preteso superamento del limite dimensionale RAGIONE_SOCIALE abitazioni di lusso con inclusione -secondo la CTR illegittima- nel calcolo della superficie anche dei muri perimetrali e dei muri divisori;
la contribuente resisteva con controricorso;
la Procura Generale, in persona del NOME COGNOME, chiedeva accogliersi il ricorso;
considerato che:
1.in data 28 luglio 2023, la contribuente ha presentato istanza per la dichiarazione di cessazione della materia del contendere in avvalimento della procedura di definizione agevolata prevista dall’art. 1, commi 186 – 205, della legge 29 dicembre 2022, n. 197;
la contribuente, a corredo dell’istanza, ha depositato copia RAGIONE_SOCIALE domande di definizione inviate all’amministrazione con relative comunicazioni di avvenuto ricevimento, in riferimento ai due ricorsi riuniti e copia RAGIONE_SOCIALE quietanze di pagamento in data 25 luglio 2023;
3. ai sensi dell’art. 1, commi 19 7 e 198, della predetta Legge, come modificato dall’art. 20, comma 1, lett. c), D.L. 30 marzo 2023, n. 34, il contribuente che intende aderire alla definizione agevolata RAGIONE_SOCIALE controversie pendenti ha l’onere di depositare, entro il 10 ottobre 2023, ‘presso l’organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia, copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata’ e, in tal caso, ‘il processo è dichiarato estinto con decreto del presidente della sezione o con ordinanza in camera di consiglio se è stata fissata la data della decisione. Le spese del processo restano a carico della parte che le ha anticipate’; -ai sensi dei commi 200 e 201 dell’art.1 cit. «L’eventuale diniego della definizione agevolata deve essere notificato entro il 31 luglio 2024 con le modalità previste per la notificazione degli atti processuali. Il diniego è impugnabile entro sessanta giorni dalla notificazione del medesimo dinanzi all’organo giurisdizionale presso il quale pende la controversia. Nel caso in cui la definizione della controversia è richiesta in pendenza del termine per impugnare, la pronuncia giurisdizionale può essere impugnata dal contribuente unitamente al diniego della definizione entro sessanta giorni dalla notifica di quest’ultimo ovvero dalla controparte nel medesimo termine» (comma 200); ‘Per i processi dichiarati estinti ai sensi del comma 198, l’eventuale diniego della definizione è impugnabile dinanzi all’organo giurisdizionale che ha dichiarato l’estinzione. Il diniego della definizione è motivo di revocazione del provvedimento di estinzione pronunciato ai sensi del comma 198 e la revocazione è chiesta congiuntamente all’impugnazione del diniego. Il termine per impugnare il diniego della definizione e per chiedere la revocazione è di sessanta giorni dalla notificazione di cui al comma 200’ (comma 201);
pertanto, vista la sopra ricordata istanza della contribuente, deve dichiararsi l’estinzione del giudizio con spese a carico di chi le ha anticipate;
P.Q.M.
la Corte dichiara estinto il giudizio.
Le spese di lite restano a carico della parte che le ha anticipate.
Così deciso a Roma nella camera di consiglio del 26 settembre