Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 31266 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 5 Num. 31266 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data pubblicazione: 09/11/2023
Definizione agevolata l. n. 197/2022
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al N. 12957-2022 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore p.t., elettivamente domiciliata in Roma, INDIRIZZO, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende ope legis ;
– ricorrente –
contro
COGNOME NOME, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO, in virtù di procura in calce al controricorso, indirizzo PEC EMAIL;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1510/2021 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE dell ‘ EMILIA-ROMAGNA, depositata il 14/12/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del l’11 ottobre 2023 dal consigliere relatore AVV_NOTAIO COGNOME.
Rilevato che
La CTR della Emilia-Romagna rigettava l’appello erariale contro la sentenza della CTP di Reggio nell’Emilia che aveva accolto il ricorso di NOME COGNOME contro un avviso di accertamento per Irpef anno 2013 con cui erano recuperati oneri portati in detrazione per lavori di manutenzione, ritenendo rilevante che, prima dell’anno in questione , fosse intervenuto atto di divisione-permuta per effetto del quale ciascuna parte aveva avuto diritto ad un solo immobile.
L’RAGIONE_SOCIALE propone ricorso affidato a tre motivi.
Resiste con controricorso il contribuente.
Il ricorso è stato fissato per l’adunanza camerale dell’11/10/2023.
Considerato che:
L’RAGIONE_SOCIALE propone tre motivi di ricorso.
Con il primo motivo, proposto in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., deduce violazione dell’art. 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., avendo i giudici adottato una motivazione meramente apparente.
Col secondo motivo, proposto in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la ricorrente deduce la violazione e falsa a pplicazione dell’art. 1, comma 7, della l. n. 449/1997, non spettando il beneficio d’imposta della detrazione per oneri di ristrutturazione a colui che aveva alienato l’immobile.
Col terzo motivo, proposto in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 10 della l. n. 212/2000, per violazione del la norma in tema di legittimo affidamento.
In data 25/09/2023 NOME COGNOME ha depositato memoria con cui ha evidenziato di aver aderito alla definizione agevolata di cui all’art. 5 della l. n. 130/2022 , chiedendo l’estinzione del giudizio .
Dalla documentazione depositata emerge trattarsi della domanda di definizione ai sensi dell’art. 1, comma 197, della l. n. 197/2022, corredata della quietanza attestante il pagamento della prima ed unica rata in data 12 settembre 2023.
3. A i sensi dell’art. 1, commi 197 e 198, della predetta legge, come modificati dall’art. 20, comma 1, lett. c), d.l. n. 34/2023, il contribuente che intende aderire alla definizione agevolata RAGIONE_SOCIALE controversie pendenti ha l’onere di depositare, entro il 10 o ttobre 2023, presso l’organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia, copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata e, in tal caso, il processo è dichiarato estinto con decreto del presidente della sezione o con ordinanza in camera di consiglio se è stata fissata la data della decisione. Le spese del processo restano a carico della parte che le ha anticipate .
Ai sensi dei commi 200 e 201 dell’art. 1 cit. «L’eventuale diniego della definizione agevolata deve essere notificato entro il 31 luglio 2024 con le modalità previste per la notificazione degli atti processuali. Il diniego è impugnabile entro sessanta giorni dalla notificazione del medesimo dinanzi all’organo giurisdizionale presso il quale pende la controversia. Nel caso in cui la definizione della controversia è richiesta in pendenza del termine per impugnare, la pronuncia giurisdizionale può essere impugnata dal contribuente unitamente al diniego della definizione entro sessanta giorni dalla notifica di quest’ultimo ovvero dalla controparte nel medesimo termine» (comma 200).
Per i processi dichiarati estinti ai sensi del comma 198, l’eventuale diniego della definizione è impugnabile dinanzi all’organo giurisdizionale che ha dichiarato l’estinzione. Il diniego della definizione è motivo di revocazione del provvedimento di estinzione pronunciato ai sensi del comma 198 e la revocazione è chiesta congiuntamente all’impugnazione del diniego. Il termine per impugnare il diniego della
definizione e per chiedere la revocazione è di sessanta giorni dalla notificazione di cui al comma 200 (comma 201).
Pertanto, alla luce RAGIONE_SOCIALE predette disposizioni, va dichiarata l’estinzione del giudizio.
Le spese giudiziali restano a carico di chi le ha anticipate, stante la specifica precisione dell’art. 1, comma 197, della l . n. 197/2022.
In ragione della definizione agevolata della controversia, non vi sono i presupposti processuali del pagamento del c.d. doppio contributo unificato , siccome misura applicabile ai soli casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità del gravame e, pertanto, non suscettibile, per la sua natura lato sensu sanzionatoria, di interpretazione estensiva o analogica (tra le tante, Cass. 18/01/2022, n. 1420).
P.Q.M.
dichiara estinto il giudizio.
Così deciso in Roma in data 11 ottobre 2023.