Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 35986 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 5 Num. 35986 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 27/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato presso i cui uffici in INDIRIZZO è elettivamente domiciliata.
-ricorrente –
contro
COGNOME NOME elettivamente domiciliato in Roma, INDIRIZZO presso lo studio dell’AVV_NOTAIO che lo rappresenta e difende per procura in calce al controricorso.
-controricorrente – avverso la sentenza n.1956/17/2015 della Commissione tributaria regionale della Sicilia-Sez. distaccata di Catania, depositata il 12 maggio 2015;
Tributi-Appellonotificazione-
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13 dicembre 2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che:
nella controversia traente origine dall’impugnazione da parte di NOME COGNOME di cartella di pagamento portante IRPEF dell’anno di imposta 2002, la Commissione tributaria regionale della Sicilia, con la sentenza indicata in epigrafe, dichiarava inammissibile, perché non era stata depositata la ricevuta postale di spedizione, l’appello proposto dall’RAGIONE_SOCIALE avverso la sentenza di primo grado di accoglimento del ricorso proposto dal contribuente;
avverso la sentenza l’RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso, su unico motivo, cui resiste, con controricorso, NOME COGNOME;
il ricorso è stato avviato alla trattazione, ai sensi dell’art.380 bis.1 cod. proc. civ., in camera di consiglio in prossimità della quale il controricorrente ha depositato memoria con istanza di cessazione della materia del contendere.
Considerato che:
il controricorrente ha depositato in atti istanza di definizione agevolata, ai sensi dell’art.1, commi da 186 a 202 della legge 29 dicembre 2022 n.197 nonché quietanza di pagamento della prima rata in relazione alla cartella di pagamento oggetto di giudizio e ha, conseguentemente, chiesto che questa Corte dichiari cessata la materia del contendere con compensazione RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio;
l’atto impositivo per cui è causa è contemplato nell’elenco trasmesso dall’RAGIONE_SOCIALE in osservanza dell’art.40, comm a 3, del d. l. n.13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità;
rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art.1,
commi 186 e segg. della legge n.197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione;
pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art.1 cit., il processo è estinto e che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
P.Q.M.
Dichiara estinto il processo.
Così deciso, in Roma, nella camera di consiglio del 13 dicembre