Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 34623 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 5 Num. 34623 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 12/12/2023
Oggetto:
definizione agevolata estinzione
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. NUMERO_DOCUMENTO/NUMERO_DOCUMENTO R.G. proposto da RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’RAGIONE_SOCIALE, con domicilio eletto in Roma, INDIRIZZO;
-ricorrente –
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO (pec: ) domiciliata presso la Cancelleria della Corte di cassazione;
-controricorrente – avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Veneto n. 1090/2021 depositata il 20 settembre 2021, non notificata. Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 20 ottobre 2023 dal consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che:
Con sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Veneto, è stato accolto l’appello proposto dalla società RAGIONE_SOCIALE avverso la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Vicenza n.343/1/2019 la quale ha rigettato il ricorso introduttivo della contribuente, proposto avverso due avvisi di accertamento per IVA relativi agli anni di imposta 2013 e 2014.
Nel dettaglio, con i due distinti atti impositivi comunicati alla società nel corso del 2018 l’RAGIONE_SOCIALE ha contestato alla contribuente, quale appaltatrice dei lavori, l’errata fatturazione con aliquota 4% ai sensi del n. 39 tabella A parte II del d.P.R. n. 633/1972 RAGIONE_SOCIALE prestazioni da essa rese ad un proprio committente, nell’ambito del cantiere aperto per la costruzione dell ‘ abitazione di costui e fatturata dalla contribuente negli anni 2013 e 2014, alla luce della circostanza che l’immobile è stato qualificato come di lusso.
La Commissione Tributaria Regionale ha riformato la decisione resa dal giudice di prime cure affermando: a) l’ irretroattività del nuovo classamento A/8 efficace solamente a far data dal gennaio 2018 e non quindi nel biennio accertato 2013-2014 oggetto di riprese ad imposizione, poiché la rettifica della categoria catastale dell’immobile è stata
effettuata oltre l’anno dalla presentazione, da parte del committente, dell’originaria dichiarazione Docfa; b) l’ irretroattività del nuovo classamento poiché la sua rettifica è stata resa necessaria dalla modifica dei luoghi (costruzione dell’impianto sportivo) sopravvenuta alla presentazione, da parte del committente, dell’originaria dichiarazione Docfa al momento dell’ultimazione della costruzione della propria abitazione; c) in ipotesi di revoca del beneficio dell’aliquota IVA agevolata, il soggetto tenuto al pagamento dell’imposta è solamente il committente e non la società appaltatrice.
Avverso la decisione propone ricorso per Cassazione l’A genzia per tre motivi, cui resiste la contribuente con controricorso. Anteriormente all’udienza , con nota e poi con memoria illustrativa depositate, rispettivamente il 4 e 6 ottobre 2023, la società ha reso noto di aver adito alla definizione agevolata di cui alla l. n. 197/2022 e ha offerto a corredo documentazione sull’intervenuto pagamento.
Considerato che:
Con nota e memoria illustrativa depositate il 4 e 6 ottobre 2023 parte contribuente rende noto che si è avvalsa RAGIONE_SOCIALE disposizioni in materia di definizione agevolata RAGIONE_SOCIALE controversie tributarie di cui all’art. 1 comma 186 della legge 29/12/22 n. 197.
Il comma 194 dell’art. 1 citato, come modificato dal d.l. 34/23, dispone che la definizione della controversia si perfeziona con la presentazione della domanda e con il pagamento degli importi dovuti o della prima rata entro il 30 settembre 2023, fatto sal vo l’eventuale diniego della definizione da notificarsi entro il 30 settembre 2024 ai sensi del comma 200 dell’art. 1 citato.
6.1. Parte contribuente ha anche depositato la ricevuta di avvenuta presentazione in via telematica di tali domande nonché ricevuta del versamento tramite F24, per gli avvisi impugnati e non risulta, allo stato, notificato alcun diniego della definizione.
Alla luce di quanto precede dev’essere senz’altro dichiarata l’ estinzione del processo e le spese del processo restano a carico della parte che le ha anticipate ai sensi dell’art. 1 comma 198 legge 197/22.
Stante l’estinzione del processo a seguito dell’adesione alla definizione agevolata, si dà atto della insussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, del c.d. “doppio contributo unificato” di cui all’art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 (Cass., Sez. 5, 7 dicembre 2018, n. 31732; Cass., Sez. 5, 27 aprile 2020, n. 8184; Cass., Sez. 5, 10 dicembre 2021, n. 39284; Cass., Sez. 5, 15 settembre 2022, n. 27244).
P.Q.M.
La Corte:
dichiara estinto il processo.
Le spese del processo restano a carico della parte che le ha anticipate.
Così deciso in Roma il 20 ottobre 2023