Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 839 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 5 Num. 839 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NONNO NOME
Data pubblicazione: 13/01/2023
Oggetto: Tributi – Avviso di accertamento – Cessazione della materia del contendere per definizione agevolata.
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 2814/2016 R.G. proposto da
RAGIONE_SOCIALE , in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’RAGIONE_SOCIALE, presso la quale è domiciliata in Roma, INDIRIZZO;
-ricorrente –
contro
COGNOME NOME , elettivamente domiciliato in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO giusta procura speciale a margine del controricorso;
-controricorrente – avverso la sentenza della RAGIONE_SOCIALE tributaria regionale RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE n. 206/01/15, depositata il 22 giugno 2015.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27 ottobre 2022 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Con sentenza n. 206/01/15 del 22/06/2015 la RAGIONE_SOCIALE tributaria regionale RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE (di seguito CTR) respingeva l’appello proposto dall’RAGIONE_SOCIALE (di seguito RAGIONE_SOCIALE) avverso la sentenza della RAGIONE_SOCIALE tributaria provinciale di Ascoli Piceno (di seguito CTP) n. 298/01/11, la quale aveva accolto il ricorso proposto da NOME COGNOME avverso un avviso di accertamento per IRPEF, IRAP e IVA relative all’anno d’imposta 2003.
Avverso la sentenza della CTR AE proponeva ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo.
NOME COGNOME resisteva con controricorso e depositava memoria ex art. 380 bis .1 cod. proc. civ.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Va pregiudizialmente evidenziato che il controricorrente ha dedotto e documentato di avere corrisposto quanto dovuto ai fini della definizione agevolata della presente controversia ai sensi dell’art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, conv. con modif. nella l. 17 dicembre 2018, n. 136, sicché va dichiarata l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.
Le spese restano a carico RAGIONE_SOCIALE parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere.
Così deciso in Roma il 27 ottobre 2022.