Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 560 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 5 Num. 560 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME FILIPPO
Data pubblicazione: 11/01/2023
Oggetto: tributi -definizione agevolata
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 8598/2015 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE (C.F. CODICE_FISCALE), in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, INDIRIZZO
-ricorrente –
Contro
NOME COGNOME NOME (C.F. CODICE_FISCALE), rappresentato e difeso dall’Avv. NOME COGNOME (C.F. CODICE_FISCALE) e dall’Avv. NOME COGNOME (C.F. CODICE_FISCALE), elettivamente domiciliato presso lo studio del primo in Roma, INDIRIZZO
-controricorrente –
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia, n. 4831/36/14 depositata in data 22 settembre 2014 Udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME nella camera di consiglio del 9 novembre 2022.
RILEVATO CHE
Il contribuente COGNOME NOME , esercente l’attività di agente di commercio per conto del preponente RAGIONE_SOCIALE (società del gruppo RAGIONE_SOCIALE), ha impugnato un avviso di accertamento, relativo al periodo di imposta 2007, con il quale -stante l’accertata esterovestizione della preponente -veniva accertata IVA non versata, essendo le fatture originariamente emesse senza applicazione dell’IVA , oltre sanzioni;
che la CTP di RAGIONE_SOCIALE ha accolto il ricorso;
che la CTR della Lombardia, con sentenza in data 22 settembre 2014, ha rigettato l’appello dell’Ufficio, ritenendo che le prestazioni rese attenessero a scambi internazionali;
che propone ricorso per cassazione l’ Ufficio, affidato a due motivi, cui resiste con controricorso parte contribuente.
CONSIDERATO CHE
L’Ufficio ricorrente ha depositato istanza di estinzione del giudizio per intervenuta cessazione della materia del contendere, allegando attestazione dell’RAGIONE_SOCIALE, in cui si dà atto che il ricorrente si è avvalso della disposizione agevolativa di cui all’art. 6 d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, conv. dalla l. 17 dicembre 2018, n. 136 e che parte contribuente ha effettuato il versamento dell’importo dovuto in unica rata ;
che il controricorrente ha depositato memoria con la quale dà atto RAGIONE_SOCIALE medesime circostanze in fatto;
che va, pertanto, dichiarata l’estinzione per intervenuta cessazione della materia del contendere e che le spese restano a carico RAGIONE_SOCIALE parti che le hanno rispettivamente anticipate;
P. Q. M.
La Corte dichiara l’estinzione del giudizio per intervenuta cessazione della materia del contendere.
Così deciso in Roma, in data 9 novembre 2022