Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 28137 Anno 2023
Oggetto:Tributi
Art. 6 del d.l. 118/2019«Definizione
agevolata RAGIONE_SOCIALE controversie tributarie»)
Civile Ord. Sez. 5 Num. 28137 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
AVV_NOTAIO: COGNOME DI COGNOME NOME
Data pubblicazione: 05/10/2023
ORDINANZA
Sul ricorso iscritto al numero 18649 del ruolo generale dell’anno 20 Da
15, proposto
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , domiciliata in Roma, INDIRIZZO, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende;
-ricorrente-
Contro
COGNOME NOME di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, e NOME COGNOME , nella qualità di socio, rappresentati e difesi, giusta procura speciale in calce al controricorso,
dall’AVV_NOTAIO, elettivamente domiciliati presso NOME COGNOME, in Roma, INDIRIZZO;
-controricorrenti;
per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale dell ‘Abruzzo n. 59/04/2015, depositata in data 30 gennaio 2015, non notificata. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12 settembre 2023 dal AVV_NOTAIO di Nocera.
RILEVATO CHE
-l’ RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , propone ricorso, affidato a due motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione Tributaria Regionale dell ‘Abruzzo , previa riunione, aveva rigettato gli appelli proposti nei confronti di RAGIONE_SOCIALE e di NOME COGNOME nonché di NOME COGNOME, quale socio, avverso la sentenza n. 160/02/2013 della Commissione Tributaria RAGIONE_SOCIALE di Teramo con la quale, previa riunione, venivano accolti i ricorsi proposti dalla società, esercente attività di compravendita autovetture usate, e dal socio rispettivamente avverso 1) avviso di accertamento n.NUMERO_DOCUMENTO con il quale l’Ufficio aveva rideterminato , ai sensi dell’art. 39, comma 2, del d.P.R. n. 600/73, il reddito di impresa, ai fini Ires, Irap e Iva, oltre sanzioni, per l’anno 2007, stante il riscontro di anomalie circa le rimanenze iniziali e finali rispetto ai dati indicati nello studio di settore presentato dalla società; 2) avviso di accertamento n.NUMERO_DOCUMENTO/2011 con il quale l’Ufficio recuperava nei confronti del socio maggiore Irpef;
-in punto di diritto, la CTR, ha affermato che: 1) l’impugnazione dell’RAGIONE_SOCIALE presentava profili di inammissibilità in quanto non conteneva alcuna enucleazione di motivi specifici attinenti alla motivazione della sentenza di appello essendosi l’Amministrazione limitata a ‘ riproporre i termini della controversia di primo grado ‘ ; 2) nel merito, il recupero dell’Ufficio ai sensi dell’art. 39, comma 2, cit., era infondato in quanto le riscontrate anomalie dello studio di settore erano circoscritte alla voce ‘ rimanenze ‘ e la contribuente era
incorsa in un errore materiale di trascriz ione dei dati all’interno dello studio di settore;
COGNOME NOME di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, e NOME COGNOME , nella qualità di socio, resistono con controricorso;
-la società e il socio hanno presentato istanza di sospensione del presente giudizio per avere aderito alla definizione agevolata, ai sensi dell’art. 6 del D.L. n. 119/2018, depositando copia RAGIONE_SOCIALE relative domande con riguardo ad entrambi gli avvisi di accertamento (n. n.NUMERO_DOCUMENTO e n. NUMERO_DOCUMENTO), per l’anno 2007, nonché relative quietanze di versamento (mod. F24) della prima rata;
-l’RAGIONE_SOCIALE ha depositato istanza di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.
CONSIDERATO CHE
-c on il primo motivo di ricorso si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c. la nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione dell’art. 53, comma 1, del d.lgs. n. 546/92, per avere la CTR ritenuto inammissibile l’ap pello dell’RAGIONE_SOCIALE sebbene dall’atto di gravame emergesse chiaramente la specificità dei motivi articolati, mirati a contrastare: a) l’errone a statuizione della CTP sulla inidoneità indiziaria ai sensi dell’art. 39, secondo comma, lett. d) del d.P.R. n. 600/73, degli elementi posti a fondamento della ripresa tributaria ossia dell’incongruenza del dettaglio RAGIONE_SOCIALE rimanenze e dell’omessa indicazione del costo della manodopera sulle fatture esaminate; b) l’omesso esame RAGIONE_SOCIALE circostanze emerse dai controlli effettuati comprovanti l’inattendibilità RAGIONE_SOCIALE scritture contabili e degli elementi indicati nello studio di settore in quanto non sufficientemente chiari e specificati;
c on il secondo motivo si denuncia, in relazione all’art. 39, comma 2, lett. d) del d.P.R. n. 600/73 e 2697 e 2727 c.c. per avere la CTR ritenuto, nel merito, illegittimo il recupero effettuato dall’Ufficio sebbene la contestata omessa contabilizzazione di ricavi fosse fondata sul riscontro di evidenti anomalie nella
determinazione RAGIONE_SOCIALE rimanenze inziali e finali rispetto ai dati indicati nello studio di settore nonché sul rilievo dell’omessa indicazione nelle fatture esaminate del costo della manodopera per l’effettuazione degli interventi di manutenzione e riparazione dei veicoli;
-la società e il socio hanno presentato istanza di sospensione del presente giudizio per avere aderito alla definizione agevolata, ai sensi dell’art. 6 del D.L. n. 119/2018, depositando copia RAGIONE_SOCIALE relative domande, tempestivamente presentate il 29 maggio 2019, con riguardo ad entrambi gli avvisi di accertamento (n.NUMERO_DOCUMENTO e n. NUMERO_DOCUMENTO), per l’anno 2007, nonché, in pari data, relative quietanze di versamento (mod. F24) della prima rata (rispettivamente di euro 153,00 e euro 301,00);
-il Collegio ritiene anzitutto di ribadire il principio, affermato da Cass., 15/11/2019, n. 29790, secondo cui, «In tema di sospensione del processo tributario ai sensi dell’art. 6, comma 10, del d.l. n. 119 del 2018, conv., con modif., in I. n. 136 del 2018 (cd. “pace fiscale”), lo spirare del termine del 10 giugno 2019, previsto per il deposito della relativa istanza, non determina la decadenza del contribuente dalla facoltà di avanzare la domanda, trattandosi di termine avente natura ordinatoria in funzione acceleratoria, stante l’assenza di espresse previsioni che ne stabiliscano la perentorietà e considerato il “favor” legislativo per la definizione agevolata» (nello stesso senso, Cass., 28/11/2019, n. 31126); ciò ribadito, va rammentato che, a norma dei commi 12 e 13 dell’art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, «L’eventuale diniego della definizione va notificato entro il 31 luglio 2020 con le modalità previste per la notificazione degli atti processuali. Il diniego è impugnabile entro sessanta giorni dinanzi all’organo giurisdizionale presso il quale pende la controversia. Nel caso in cui la definizione della controversia è richiesta in pendenza del termine per impugnare, la pronuncia giurisdizionale può essere impugnata dal contribuente unitamente al diniego della definizione entro sessanta giorni dalla notifica di quest’ultimo ovvero dalla controparte nel medesimo termine . In mancanza di istanza di trattazione presentata entro il 31 dicembre 2020 dalla parte interessata, il processo è dichiarato estinto, con decreto del Presidente. L’impugnazione della pronuncia giurisdizionale e del diniego, qualora la
contro
versia risulti non definibile, valgono anche come istanza di trattazione. Le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate » (da ultimo, Cass. n. 21463/21; n. 23415/2021);
-l’RAGIONE_SOCIALE ha depositato memoria con la quale- premesso che con nota del 15.06.2023, la Direzione RAGIONE_SOCIALE Teramo aveva comunicato la presentazione da parte dei contribuenti di domanda di definizione della controversia ai sensi dell’art. 6 del D.L. n. 119/2018 mediante rateizzazione degli importi dovuti, previsti per il perfezionamento della definizione – ha chiesto dichiararsi l’estinzione del giudizio per cessazione della mater ia del contendere;
il giudizio va pertanto dichiarato estinto;
ai sensi del terzo periodo del comma 13 dell’art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, le spese del processo dichiarato estinto restano a carico della parte che le ha anticipate;
-stante l’estinz ione del processo per cessazione della materia del contendere a seguito dell’adesione alla definizione agevolata, si dà atto della insussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, del c.d. “doppio contributo unificato” di cui all’art. 13, comma 1 -quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 (Cass., Sez. 5^, 7 dicembre 2018, n. 31732; Cass., Sez. 5^, 27 aprile 2020, n. 8184; Cass., Sez. 5^, 10 dicembre 2021, n. 39284; Cass., Sez. 5^, 15 settembre 2022, n. 272);
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio e pone le spese a carico di chi le ha anticipate;
Roma così deciso in data 12 settembre 2023