Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 34610 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 5 Num. 34610 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 12/12/2023
Oggetto:
definizione agevolata estinzione
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 24875/2022 R.G. proposto da RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’RAGIONE_SOCIALE, con domicilio eletto in Roma, INDIRIZZO;
-ricorrente – contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante p.t., RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentati e difesi dall’AVV_NOTAIO, dall’AVV_NOTAIO e dall’AVV_NOTAIO, elettivamente domiciliata presso lo studio dei difensori sito in Roma, INDIRIZZO (studio RAGIONE_SOCIALE);
-controricorrenti – avverso la sentenza RAGIONE_SOCIALEa Commissione Tributaria Regionale del Lazio, n.1239/10/2022 depositata il 16 marzo 2022, non notificata. Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 20 ottobre 2023 dal consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che:
Con sentenza RAGIONE_SOCIALEa Commissione Tributaria Regionale del Lazio, è stato rigettato l’appello proposto dall’RAGIONE_SOCIALE avverso la sentenza RAGIONE_SOCIALEa Commissione Tributaria Provinciale di Roma n.11352/17/2019 la quale ha accolto il ricorso introduttivo dalle società RAGIONE_SOCIALE, quale consolidante, e RAGIONE_SOCIALE, quale consolidata, proposto avverso l’ avviso di accertamento per IRES relativo a ll’ anno di imposta 2012.
L’RAGIONE_SOCIALE ha accertato la debenza di maggiore imposizione diretta da parte RAGIONE_SOCIALE società disconoscendo costi per contratti di sponsorizzazione erogati in favore di un’RAGIONE_SOCIALE, ritenendo che per la parte eccedente il limite di euro 200.000,00 fissato dall’art.90 comma 8 RAGIONE_SOCIALEa legge n.289/2002, fossero indeducibili.
Avverso la decisione di appello che ha annullato l’atto impositivo propone ricorso per Cassazione l’RAGIONE_SOCIALE affidato ad un unico motivo, cui resistono le contribuenti con controricorso. Anterior-
mente all’udienza , con nota e memoria illustrativa depositate, rispettivamente, il 3 e 6 ottobre 2023 le società han reso noto di aver adito alla definizione agevolata di cui alla l. n.197/2022 offrendo a corredo documentazione sull’intervenuto pagamento, chiedendo inizialmente la sospensione e poi l’estinzione del processo.
Considerato che:
Con nota e memoria illustrativa depositate il 3 e 6 ottobre 2023 parte contribuente rende noto che si è avvalsa RAGIONE_SOCIALE disposizioni in materia di definizione agevolata RAGIONE_SOCIALE controversie tributarie di cui all’art. 1 comma 186 RAGIONE_SOCIALEa legge 29/12/22 n. 197.
Il comma 194 RAGIONE_SOCIALE‘art. 1 citato, come modificato dal d.l. 34/23, dispone che la definizione RAGIONE_SOCIALEa controversia si perfeziona con la presentazione RAGIONE_SOCIALEa domanda e con il pagamento degli importi dovuti o RAGIONE_SOCIALEa prima rata entro il 30 settembre 2023, fatto sal vo l’eventuale diniego RAGIONE_SOCIALEa definizione da notificarsi entro il 30 settembre 2024 ai sensi del comma 200 RAGIONE_SOCIALE‘art. 1 citato.
5.1. Parte contribuente ha anche depositato la ricevuta di avvenuta presentazione in via telematica di tali domande nonché ricevuta del versamento tramite F24, per gli avvisi impugnati e non risulta, allo stato, notificato alcun diniego RAGIONE_SOCIALEa definizione.
Nel dettaglio, la documentazione prodotta, per quanto qui interessa, è la seguente:
copia RAGIONE_SOCIALEa domanda di definizione agevolata di cui al comma 195, art. 1 RAGIONE_SOCIALEa Legge n. 197/2022 presentata e riguardante l’avviso di accertamento n. NUMERO_DOCUMENTO, avente ad oggetto l’accertamento di pretesa maggiore imposta dovuta ai fini IRES per l’anno 2012;
attestazione RAGIONE_SOCIALE‘avvenuto ricevimento RAGIONE_SOCIALEa domanda di definizione agevolata, riguardante l’avviso di accertamento n. NUMERO_DOCUMENTO, avente ad oggetto l’accertamento di pretesa maggiore imposta dovuta ai fini IRES per l’anno 2012, acquisita dall’RAGIONE_SOCIALE con apposito protocollo.
Alla luce di quanto precede dev’essere senz’altro dichiarata l’ estinzione del processo e le spese del processo restano a carico RAGIONE_SOCIALEa parte che le ha anticipate ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 1 comma 198 legge 197/22.
Stante l’estinzione del processo a seguito RAGIONE_SOCIALE‘adesione alla definizione agevolata, si dà atto RAGIONE_SOCIALEa insussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, del c.d. “doppio contributo unificato” di cui all’art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 (Cass., Sez. 5, 7 dicembre 2018, n. 31732; Cass., Sez. 5, 27 aprile 2020, n. 8184; Cass., Sez. 5, 10 dicembre 2021, n. 39284; Cass., Sez. 5, 15 settembre 2022, n. 27244).
P.Q.M.
La Corte:
dichiara estinto il processo.
Le spese del processo restano a carico RAGIONE_SOCIALEa parte che le ha anticipate.
Così deciso in Roma il 20 ottobre 2023