Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 35765 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 5 Num. 35765 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 21/12/2023
NOME COGNOME
Presidente
LA ROCCA NOME
Consigliere
NOME COGNOME
Consigliere – COGNOME.
TANIA COGNOME
Consigliere
NOME COGNOME DI NOCERA
Consigliere
Ud. 1/04/10/2023 C.C. PU R.G. 15746/2018 –
Cron. 17987/2019
NOME
ha pronunciato la seguente ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
sul ricorso n. 15746/2018 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, nella persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’RAGIONE_SOCIALE, presso i cui uffici è elettivamente domiciliata, in Roma, INDIRIZZO.
– ricorrente –
contro
Comune di Sonnino, nella persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO, giusta procura in calce al controricorso.
– controricorrente –
R.G.N. 17987/2019
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del LAZIO, n. 6613/19/17, depositata in data 15 novembre 2017, non notificata; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 4 ottobre 2023 dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO CHE
Il Comune di Sonnino aveva impugnato l’avviso di accertamento con il quale era stata accertata l’omessa fatturazione di operazioni imponibili intercorse con la società RAGIONE_SOCIALE, in relazione all’anno 2010, ed era scaturita una maggiore imposta IVA.
La Commissione tributaria provinciale, con la sentenza n. 828/5716, aveva accolto il ricorso e compensato le spese di lite.
La Commissione tributaria regionale, adita dall’RAGIONE_SOCIALE, aveva rigettato l’appello, ritenendo che il creditore mutuante non acquistava un vero e proprio diritto nei confronti dell’accollante, il quale rimaneva responsabile solo nei confronti dell’accol lato; doveva essere esclusa una responsabilità diretta di Aqualatina verso il mutuante; il pagamento non rappresentava un corrispettivo per la concessione RAGIONE_SOCIALE reti idriche; doveva essere escluso l ‘ assoggettabilità ad Iva della predetta operazione in quanto il rimborso fatto dalla società al Comune era da considerare una mera cessione di denaro per il rimborso di determinati costi; era erronea la qualificazione operata dall’Ufficio dell’operazione come un corrispettivo per l’affidamento in gestione d’uso della rete idrica poiché doveva distinguersi il canone dal rimborso del mutuo e correttamente i giudici di primo grado avevano escluso che al rimborso della rata corrispondesse una cessione di bene o una prestazione di servizi.
L ‘RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione con atto affidato ad un unico motivo.
Il Comune RAGIONE_SOCIALE Sonnino resiste con controricorso.
CONSIDERATO CHE
1 . Il primo mezzo deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 4 e 13 del d.P.R. n. 633/1972, in relazione all’art. 153 del decreto legislativo n. 152/2006, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., in quanto la Commissione tributaria regionale aveva affermato che il trasferimento di denaro dalla società RAGIONE_SOCIALE al Comune era una mera cessione di denaro, svincolata da un sinallagma contrattuale, mentre, al contrario, il rimborso RAGIONE_SOCIALE passività da parte del Gestore si poneva come controprestazione della concessione del diritto di uso degli impianti gravati dai mutui; la circostanza che la legge prevedeva la concessione d’uso come «gratuita» non era affatto ostativa alla suddetta interpretazione, in quanto essa implicava solo la specifica volontà del legislatore di limitare il «corrispettivo» dovuto dal gestore all’ente concedente al solo rimborso degli oneri finanziari RAGIONE_SOCIALE rate dei mutui in ammortamento assunti precedentemente al trasferimento, con esclusione di altre forme di remunerazione.
In via preliminare, va rilevato che l’RAGIONE_SOCIALE ricorrente ha depositato comunicazione della regolarità della definizione della lite, a seguito di domanda presentata in data 16 giugno 2021, ai sensi degli artt. 6 e 7 del decreto legge n. 119 del 2018, avendo il Comune di Sonnino, contribuente, effettuato il pagamento della somma dovuta per il perfezionamento della definizione, e ha chiesto dichiararsi la cessazione del contendere.
2.1 L’art. 6 del decreto legge n. 119 del 2018 dispone che:
«Le controversie tributarie pendenti innanzi alla Corte di cassazione, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, per le quali l’RAGIONE_SOCIALE risulti soccombente in tutti i precedenti gradi di giudizio, possono essere definite con il pagamento di un importo pari al 5 per cento del valore della controversia» (comma 2 ter);
«Le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere RAGIONE_SOCIALE
disposizioni del presente articolo. In tal caso il processo è sospeso fino al 10 giugno 2019. Se entro tale data il contribuente deposita presso l’organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata, il processo resta sospeso fino al 31 dicembre 2020» (comma 10);
«L’eventuale diniego della definizione va notificato entro il 31 luglio 2020 con le modalità previste per la notificazione degli atti processuali. Il diniego è impugnabile entro sessanta giorni dinanzi all’organo giurisdizionale presso il quale pende la controversia. …» (comma 12); «In mancanza di istanza di trattazione presentata entro il 31 dicembre 2020 dalla parte interessata, il processo è dichiarato estinto, con decreto del Presidente. L’impugnazione della pronuncia giurisdizionale e del diniego, qualora la controversia risulti non definibile, valgono anche come istanza di trattazione. Le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate» (comma 13).
2.3 Risultando quindi, da un lato, che il Comune contribuente ha eseguito il versamento dovuto, e, dall’altro, che l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ricorrente ha chiesto dichiararsi l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, deve ritenersi perfezionata la causa estintiva correlata all’accesso alla definizione agevolata.
Deve, quindi, dichiararsi l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.
3.1 Le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate (Art. 6, comma 13, del decreto legge n. 119 del 2018, convertito con modificazioni dalla legge n. 136 del 2018).
3.2 La declaratoria di estinzione del giudizio esclude l’applicabilità dell’art. 13, comma 1 quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, relativo all’obbligo della parte impugnante non vittoriosa di versare una somma pari al contributo unificato già versato all’atto della proposizione dell’impugnazione nei casi di rigetto dell’impugnazione o della sua
declaratoria d’inammissibilità o improcedibilità (Cass., 12 ottobre 2018, n. 25485).
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il processo. Spese a carico di chi le ha anticipate. Così deciso in Roma, in data 4 ottobre 2023.