Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 18321 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 18321 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 04/07/2025
Oggetto: Istanza di disapplicazione società di comodo – Anno 2010 Rigetto – Impugnazione – Successivo avviso di accertamento – Impugnazione – Definizione agevolata ex art. 5 L. 130/22 – Effetti sul primo giudizio
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 21040/2019 R.G. proposto da:
COGNOME NOME RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale rilasciata su foglio separato ed allegato al ricorso, da ll’ Avv. NOME COGNOME;
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , con sede in Roma, INDIRIZZO C/D, domiciliata in Roma alla INDIRIZZO presso l’Avvocatura generale dello Stato dalla quale è rappresentata e difesa ope legis ;
-controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Calabria, n. 4586/04/2018, depositata in data 27 dicembre 2018. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 5 giugno 2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che:
La società ricorrente impugnava innanzi alla Commissione tributaria provinciale di Catanzaro il provvedimento, emesso dall ‘Agenzia delle entrate, di rigetto dell’istanza di disapplicazione della disciplina di cui all’art. 30 della legge 724/1994, avanzata dalla contribuente per l’anno 201 0. La CTP accoglieva il ricorso.
L ‘Ufficio spiegava appello innanzi alla Commissione tributaria regionale della Calabria, che riformava la decisione di primo grado, ravvisando la legittimità del l’operato dell’Agenzia .
Avverso la decisione della CTR ha proposto ricorso per cassazione la società, affidandosi a due motivi.
L’Ufficio ha resistito con controricorso.
È stata, quindi, fissata l’adunanza camerale per il 5/06/2025.
La ricorrente ha depositato memoria ex art. 380bis1 cod. proc. civ. con la quale ha chiesto un rinvio della discussione, in attesa della decisione di questa Corte nel giudizio n.r.g. 38051/2019, avente ad oggetto l’avviso di accertamento conseguenziale al provvedimento di rigetto dell’istanza di disapplicazione ex art. 30 l. 724/1994, avendo presentato istanza di definizione agevolata, ai sensi dell’ art. 5 della l. n. 130/2022, della controversia; in subordine, ha chiesto dichiararsi l’ estinzione del giudizio e la cessazione della materia del contendere.
Considerato che:
Con il primo motivo la contribuente denuncia testualmente, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la «violazione degli artt. 36, n. 3 d.lgs. 546/1992 e 111, comma vi c ost., in combinato disposto con l’art 156, co. ii cpc, così come richiamato dall’art. 1 co. ii d.lgs. 546/1992 -nullità della sentenza o del procedimento» per essere la decisione della CTR sorretta da una motivazione apparente.
Con il secondo motivo la ricorrente deduce, sempre testualmente, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la «violazione o falsa applicazione di norme di diritto in relazione
all’art. 30 l. n. 724/1994, nonché a ll’art. 37bis, com -ma 8, d.p.r. n. 600/1973 e all’art. 2697 c.c. » per avere la CTR assunto, quale elemento idoneo di prova contraria ammessa dall’art. 30 cit., una nozione troppo ristretta di ‘condizione oggettiva’.
Va, preliminarmente, evidenziato che il giudizio avente ad oggetto l’avviso di accertamento scaturito dal rigetto dell’istanza di disapplicazione della disciplina sulle società di comodo è pendente innanzi a questa Corte (n.r.g. 38501/2019) e, in seno ad esso, è stata avanzata istanza di definizione agevolata ex art. 5 l. 130/2022.
Il detto giudizio o, recte , l’avviso di accertamento ivi impugnato rientra nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle entrate in osservanza dell’art. 40, comma 4, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità.
Pur in assenza del decreto di estinzione del detto giudizio può ritenersi la sopravvenuta carenza di interesse alla definizione della presente lite (avente ad oggetto l’impugnativa avverso il rigetto dell’istanza di disapplicazione) in capo alla società ricorrente.
Per tale ragione deve essere dichiarata l ‘ inammissibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse della ricorrente.
Le spese del presente giudizio vanno compensate in considerazione della sopravvenuta carenza di interesse della ricorrente.
Infine, proprio in virtù di quest’ultima evenienza, non si ravvisano i presupposti per imporre il pagamento del c.d. doppio contributo unificato, siccome misura applicabile ai soli casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità del gravame e, pertanto, non suscettibile, per la sua natura lato sensu sanzionatoria, di interpretazione estensiva o analogica (tra le tante v. Cass. 18/01/2022, n. 1420).
P.Q.M.
La Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse; compensa le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 5 giugno 2025.