Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 35826 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 5 Num. 35826 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data pubblicazione: 22/12/2023
Rinuncia al ricorso
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 7609/2016 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO, in forza di procura in calce al ricorso, e dall’AVV_NOTAIO, in forza di procura allegata alla memoria, tutti elettivamente domiciliati presso lo studio dell’AVV_NOTAIO in Roma a lla INDIRIZZO
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma alla INDIRIZZO, presso l’Avvocatura generale dello Stato dalla quale è rappresentata e difesa ope legis ;
-resistente –
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Toscana, n. 1528/2015 depositata in data 21/09/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
28/11/2023 dal consigliere dott. NOME COGNOME.
Rilevato che:
La CTR della Toscana accoglieva l’appello erariale proposto averso la sentenza della CTP d Firenze che aveva accolto il ricorso proposto da NOME COGNOME, titolare della ditta individuale RAGIONE_SOCIALE ed esercente attività di confezionamento di biancheria, contro un avviso con cui era accertato, con metodo analitico induttivo, maggior reddito a fini Irpef, Iva e Irap in relazione all’anno di imposta 2006, in base alla carenza del dettaglio RAGIONE_SOCIALE rimanenze e alla conseguente inattendibilità della contabilità.
Contro tale decisione propone ricorso per cassazione la contribuente, in base a cinque motivi.
L’RAGIONE_SOCIALE ha depositato memoria al solo fine di partecipare all’udienza di discussione.
Il ricorso è stato fissato per la camera di consiglio del 28/11/2023, per la quale la ricorrente ha depositato memoria.
Considerato che:
La ricorrente propone cinque motivi di ricorso.
Con il primo motivo, proposto in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3) cod. proc. civ., deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 18 d.P.R. n. 600 del 1973 e degli artt. 39, comma 1, lett. d ) del d.P.R. n. 600 del 1973 e 54 d.P.R. n. 633 del 1972, integrati dall’art. 62sexies , comma 3, d.l. n. 331 del 1993 conv. in l. n. 427 del 1993.
Con il secondo motivo, proposto in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3) cod. proc. civ., deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 e 2727 cod. civ.
Con il terzo motivo, proposto in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4) cod. proc. civ., deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 39, comma 1, lett. d) d.P.R. n. 600 del 1973, e 54 d.P.R. n. 633 del 1972.
Con il quarto motivo, proposto in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4) cod. proc. civ., deduce nullità della sentenza per violazione dell’art. 36 del d.lgs. n. 546 del 1992.
Con il quinto motivo, proposto in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5) cod. proc. civ., deduce l’omesso esame di fatti decisivi oggetto di contestazione tra le parti.
La ricorrente ha depositato atto di rinuncia al ricorso, sull’assunto di aver prov veduto alla definizione agevolata di cui all ‘ art. 6 del d.l. n. 193 del 2016, conv. con modificazioni nella l. n. 225 del 2016, in relazione alla cartella esattoriale n. 044120150029203656 emessa in esecuzione dell’avviso di accertamento oggetto della sentenza impugnata, allegando la domanda di definizione agevolata, la comunicazione di RAGIONE_SOCIALE e la ricevuta del versamento RAGIONE_SOCIALE somme. In vista dell’adunanza camerale ha altresì depositato memoria chiedendo l’estinzione del giudizio.
In conseguenza dell’espressa rinuncia il processo va dichiarato estinto.
Non vi è luogo a provvedere sulle spese anche in considerazione del mancato svolgimento di attività difensiva dell’RAGIONE_SOCIALE.
Non occorre dare atto della sussistenza dei presupposti del doppio contributo posto che la declaratoria di estinzione del giudizio esclude l’applicabilità del l’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, relativo all’obbligo della parte impugnante non vittoriosa di versare una somma pari al contributo unificato già versato all’atto della proposizione dell’impugnazione (Cass. 12/10/2018, n. 25485).
P.Q.M.
dichiara estinto il giudizio. Così deciso in Roma, il 28 novembre 2023.