Sentenza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 34911 Anno 2023
Civile Sent. Sez. 5 Num. 34911 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 13/12/2023
tributi
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n.23765/2015 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona degli AVV_NOTAIOti NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, che si difendono in proprio e congiuntamente e disgiuntamente dall’AVV_NOTAIO, presso la quale eleggono domicilio in Roma alla INDIRIZZO.
-ricorrente –
Contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’RAGIONE_SOCIALE, con domicilio RAGIONE_SOCIALE in Roma, INDIRIZZO, presso l’RAGIONE_SOCIALE.
-controricorrente-
RAGIONE_SOCIALE, in persona del RAGIONE_SOCIALE rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli AVV_NOTAIO.ti NOME AVV_NOTAIO e NOME COGNOME, presso cui è elettivamente domiciliata in Roma alla INDIRIZZO.
-controricorrente-
Avverso la sentenza n.810/14/2015 della Commissione tributaria regionale della Lombardia, pronunziata il 19 febbraio 2015, depositata il 5 marzo 2015 e non notificata.
Udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME. Sentito il P.G., NOME COGNOME, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
FATTI DI CAUSA
RAGIONE_SOCIALE ricorre, con cinque articolati motivi, contro l’RAGIONE_SOCIALE , che resiste con controricorso, avverso la sentenza, indicata in epigrafe, con cui la Commissione tributaria regionale della Lombardia ha rigettato l’appello proposto dal contribuente in controversia relativa all’impugnazione della cartella di pagamento per Iva e Irap relative all’anno di imposta 2009.
Il giudice di appello rilevava che la cartella esattoriale impugnata dai contribuenti, composta da nr. 16 pagine di cui due pagine contenenti i bollettini di versamento, risultava notificata a mezzo posta con raccomandata dichiarata ricevuta il 12.03.2013. Nella cartella si leggeva che trattavasi di ruolo reso esecutivo in data 08.01.2013 con l’ ente creditore.
La C.t.r. evidenziava che nella cartella era indicato il responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo e che la stessa conteneva gli elementi essenziali alla conoscenza della pretesa impositiva ed il riferimento normativo al controllo effettuato ex art. 36 bis d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, sulla base dei dati dichiarati dal contribuente.
Il giudice di appello rilevava che nel fascicolo RAGIONE_SOCIALE studio ricorrente l’allegato 7 del primo grado era costituito dalla copia dell’UNICO 2012 e che non risultava il deposito dell’UNICO 2010 per l’anno d’imposta 2009 , depositato solo all’udienza di trattazione della causa.
Inoltre, la C.t.r. riteneva che la notifica della cartella di pagamento fosse regolarmente avvenuta, ai sensi dell’art. 26 d.P.R. n.60 2/1973, con invio diretto da parte del concessionario della riscossione a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ricevimento.
Per quanto riguarda l’IRAP per l’anno 2009, il giudice di appello rilevava che, nel caso di studio RAGIONE_SOCIALE, l’autonoma organizzazione era data dalla pluralità di soggetti, per l’ovvio motivo che era possibile la sostituzione tra gli associati. Pertanto non risultava provata l’assenza di elementi indispensabili ad individuare la mancanza di autonoma organizzazione; anzi, secondo la C.t.r, l’ entità dei compensi dichiarati (euro 385.843,00), il totale spese dichiarate (euro 87.403,00) e la pluralità dei soggetti nell’esercizio d ell’ attività, erano elementi ostativi all’individuazione del predetto requisito.
Infine la C.t.r. riteneva che la legittimazione passiva di RAGIONE_SOCIALE al presente giudizio fosse limitata alle eccezioni concernenti la cartella esattoriale, in quanto, per le questioni sul merito dell’imposizione, la legittimazione spettava al’Ente creditore.
Di conseguenza rigettava il gravame.
In prossimità dell’udienza pubblica, il P.G. , NOME COGNOME, depositava conclusioni scritte, con cui chiedeva il rigetto del ricorso, e parte ricorrente depositava memoria, con cui chiedeva dichiararsi l’estinzione del giudizio, per aver presentato dichiarazio ne, ex art.6 d.l. n. 193/2016, con la quale aveva assunto l’impegno a rinunziare ai giudizi pendenti aventi ad oggetto i carichi relativi alla dichiarazione, e per aver pagato il dovuto.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.1. Con il primo motivo, il ricorrente denunzia:
(I/A) la violazione e falsa applicazione de ll’art. 42, primo comma, d.P.R. 29 settembre 1973, n.600, e dell’art.7 l.27 luglio 2000, n.212, in relazione all’art. 360, primo comma, n.3, cod. proc. civ.;
secondo il ricorrente, la cartella di pagamento sarebbe nulla perché il soggetto che ha formato il ruolo sarebbe un dirigente decaduto in forza della sentenza della Corte costituzionale n.37/2015 e tale vizio sarebbe rilevabile d’ufficio ;
(I/B) la violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 cod. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n.3, cod. proc. civ. , con riferimento alla violazione dell’onere probatorio, gravante sull’amministrazione, in ordine alla sussistenza dei poteri del soggetto che ha formato il ruolo;
(I/C) l’omessa motivazione, in relazione all’art. 360, primo comma, n.5, cod. proc. civ., su di un fatto decisivo per il giudizio costituito dalla mancata produzione dei documenti attestanti i poteri del soggetto che ha formato il ruolo.
1.2. Con il secondo motivo, il ricorrente denunzia:
(II/A) la violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 cod. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n.3, cod. proc. civ. , con riferimento alla violazione dell’onere probatorio, gravante sull’amministrazione, in ordine alla data di esecutività del ruolo ;
(II/B) l’insufficiente motivazione, in relazione all’art. 360, primo comma, n.5, cod. proc. civ., su di un fatto decisivo per il giudizio costituito dalla mancata produzione dei documenti attestanti la data di esecutività del ruolo.
1.3. Con il terzo motivo, il ricorrente denunzia la violazione e falsa applicazione dell’art. 26 d.P.R. 29 settembre 1973, n.602, in relazione all’art. 360, primo comma, n.3, cod. proc. civ. , sostenendo l’illegittimità della notifica della cartella di pagamento, avvenuta
direttamente a mezzo posta da parte del concessionario della riscossione a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ricevimento.
1.4. Con il quarto motivo, il ricorrente denunzia la violazione e falsa applicazione dell’art. 6, comma 5, l.27 luglio 2000, n.212, in relazione all’art. 360, primo comma, n.3, cod. proc. civ.
Il ricorrente sostiene che la RAGIONE_SOCIALE non avrebbe rilevato la nullità della cartella di pagamento, per non essere stata preceduta dall’avviso bonario, che avrebbe anche consentito al contribuente di usufruire di una riduzione RAGIONE_SOCIALE sanzioni.
1.5. Con il quinto motivo, il ricorrente denunzia:
(V/A) la violazione e falsa applicazione della legge 23 dicembre 1996, n.662, e del successivo d.lgs. 15 dicembre 1997, n.446, in relazione all’art. 360, primo comma, n.3, cod. proc. civ. ;
secondo il ricorrente la RAGIONE_SOCIALE avrebbe errato nel non ritenere che, pur in presenza di uno studio RAGIONE_SOCIALE, la prova dell’assenza di spese per personale dipendente comportasse l’insussistenza di un’autonoma organizzazione;
(V/B) l’insufficiente motivazione, in relazione all’art. 360, primo comma, n.5, cod. proc. civ., su di un fatto controverso e decisivo per il giudizio costituito, non avendo il giudice di appello considerato che il rapporto tra il valore degli ammortamenti ed i compensi percepiti era particolarmente basso, a riprova dell’inesistenza di una struttura organizzata.
2.1. Preliminarmente deve darsi atto che il ricorrente ha presentato memoria con cui afferma di aver aderito alla definizione agevolata di cui all’art.6 d.l. n. 193/2016, presentando la dichiarazione, con la quale ha assunto l’impegno a rinunziare ai giudizi pendenti aventi ad oggetto i relativi carichi, e pagando il dovuto.
Deve, altresì rilevarsi che, pur non risultando agli atti la prova della menzionata definizione agevolata, risulta venuto meno l’interesse del
contribuente al ricorso, che deve essere dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse, con compensazione RAGIONE_SOCIALE spese di lite.
Inoltre, <> (Cass., sez. trib., 07/12/2018, n.31732).
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse e compensa tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Roma in data 14 novembre 2023