Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 3195 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 5 Num. 3195 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 12/02/2026
Definizione agevolata ex l. n. 197 del 2022 -Sfavorevole sentenza di appello – Interesse a ricorrere per cassazione -Insussistenza.
Ordinanza
sul ricorso iscritto al n.14804/2024 proposto da
NOME COGNOME, rappresentata e difesa, giusta procura a margine del ricorso, dagli AVV_NOTAIO e NOME AVV_NOTAIO, che hanno indicato recapito EMAIL, presso il cui studio elettivamente domicilia;
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE , in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t. rappresentata e difesa, ex lege, dall’RAGIONE_SOCIALE, e domiciliat a presso i suoi uffici, alla INDIRIZZO in Roma;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 7319/2023, emessa il 12 settembre 2023 dalla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio, Sezione n. 4, depositata il 19 dicembre 2023 e non notificata.
sentita la relazione in camera di consiglio del consigliere NOME COGNOME;
la Corte osserva
I fatti di causa
1. Dagli atti allegati al fascicolo (sentenza in epigrafe, ricorso per cassazione e controricorso) emerge che, con avviso n. NUMERO_DOCUMENTO, l’Ufficio contestava alla contribuente un maggior reddito IRPEF per l’anno 2013, pari ad euro 19.289,00, a causa di una locazione non dichiarata, con conseguente liquidazione di un’imposta pari ad euro 8.260,00 (oltre a sanzioni, in misura pari ad euro 7.434,00, nonché correlati interessi). La Commissione Tributaria Provinciale di Roma, adita dalla RAGIONE_SOCIALE, con sentenza n. 2170/2020 accoglieva integralmente le doglianze della contribuente e disponeva l’annullamento dell’ avviso di accertamento, condannando l’Ufficio alle spese di lite.
L’Ufficio proponeva atto di appello avverso la pronuncia di prime cure , chiedendone l’integrale riforma. La contribuente si costituiva e chiedeva il rigetto del gravame.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio, sez. 4, con la sentenza in epigrafe, pronunciata il 12 settembre 2023 e depositata il 19 dicembre 2023, accoglieva il gravame dell’Ufficio e confermava l’accertamento IRPEF 2013 , con compensazione RAGIONE_SOCIALE spese del doppio grado.
La contribuente ha proposto ricorso per cassazione articolando due motivi di censura, chiedendo la cassazione della sentenza impugnata e la declaratoria di estinzione del giudizio in ragione del deposito, con nota del 28 settembre 2023 presso la CGT di secondo grado, di domanda di definizione agevolata della lite ex art. 1, comma 195, legge 29 dicembre 2022, n. 197, presentata in data 27 settembre 2023 con quietanza di
pagamento in data 25 settembre 2023 della prima rata della definizione e richiesta di estinzione del procedimento di impugnazione dell’Accertamento IREPF 2013, ai sensi dell’art. 1, comma 198, Legge 197.
L’ RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso, eccependo l’inammissibilità del ricorso per difetto di interesse a ricorrere in capo alla contribuente, non risultando ella neppure soccombente in punto di spese di lite.
La difesa della ricorrente ha depositato memoria ex art. 380-bis c.p.c..
Motivi della decisione
Con il primo motivo di ricorso si deduce la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360 n. 4 cod. proc. civ. per aver la Corte di secondo grado obliterato l’esame della richiesta processuale di controparte volta all’ottenimento dell’estinzione del procedimento, attesa l’intervenuta definizione agevolata della relativa lite ai sensi dell’art. 1, comma 186 e ss., legge n. 197 del 2022, n. 197 (art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ.).
2.Con il secondo motivo censura la sentenza per violazione ‘dell’art. 197, comma 198’ , legge 29 dicembre 2022, n. 197, in relazione all’art.360 n.3 cod. proc. civ., per non aver la Corte di secondo grado dichiarato l’estinzione del giudizio a quo .
I motivi di ricorso, da esaminarsi congiuntamente in quanto volti al medesimo esito, sono inammissibili per carenza dell’interesse ad impugnare in capo alla ricorrente .
Dal quadro normativo delineato dai commi 235, 236, 241 e 244 dell’art. 1 della l. n. 192 del 2022 (come modificato dall’art. 4 del d.l. n. 51 del 2023), emerge che l’istanza del contribuente dà avvio ad una procedura che si conclude con la comunicazione formale dell’agente della riscossione che essa è
stata accolta, con indicazioni dell’ammontare RAGIONE_SOCIALE somme da versare (e/o con l’indicazione RAGIONE_SOCIALE rate) per l’estinzione del debito e che per poter accedere alla procedura il contribuente è tenuto ad assumere il formale impegno di rinunziare ai giudizi aventi ad oggetto i carichi per cui la domanda di definizione agevolata è stata presentata. Il comma 198 della predetta norma delinea una fattispecie di estinzione ex lege dei giudizi pendenti sul presupposto del perfezionamento della procedura amministrativa di rottamazione – in virtù della dichiarazione del contribuente di volersi avvalere della procedura rinunciando ai giudizi in corso, seguita dalla comunicazione dell’RAGIONE_SOCIALE su numero, ammontare RAGIONE_SOCIALE rate e relative scadenze.
Ciò premesso, questa Corte ha già condivisibilmente affermato, con riferimento alla analoga procedura cd. rottamazione-ter, che ‘Il contribuente che ricorre per cassazione avverso una sentenza sfavorevole d’appello -deliberata dopo la tempestiva e regolare proposizione di istanza di definizione agevolata ex art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, conv. con modif. dalla l. n. 136 del 2018, con conseguente accettazione da parte dell’Amministrazione -difetta dell’interesse ad impugnare in ragione dell’estinzione ex lege del giudizio per effetto dell’intervenuto perfezionamento del suddetto beneficio, giusta la presentazione della relativa istanza seguita dall’eventuale pagamento della prima rata, non rilevando la mancata sospensione dell’atto impositivo (Cass. Sez. 5, 03/12/2024, n. 30910, Rv. 673054 – 01).
Si deve dare continuità al prefato precedente, vieppiù che nella specie si aggiunge l’ulteriore considerazione del fatto che la Corte di secondo grado ha riservato la causa in decisione all’udienza del 12 settembre 2023, in esito alla quale la causa è stata decisa, come previsto dall’art. 35 del d.lgs. n. 546 del
1992, quindi prima dell’a vvio della procedura di adesione alla definizione agevolata, sicchè la Corte non avrebbe potuto tenere conto della produzione depositata fuori udienza e senza contraddittorio oltre il momento della decisione della causa, quantunque la sentenza sia stata depositata il successivo 19.12.2013.
Ritiene il Collegio che proprio la ragione dell’inammissibilità, derivante, in definitiva, dal perfezionamento della definizione agevolata ex l. n. 197 del 2022, seguita dall’osservanza del piano rateale dei pagamenti, sia suscettibile di essere positivamente valutata ai fini dell’integrale compensazione, tra le parti, RAGIONE_SOCIALE spese del grado.
La ricorrente è invece tenuta al pagamento del cd. doppio contributo unificato.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Compensa le spese.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, di una somma pari a quella eventualmente dovuta a titolo di contributo unificato per il ricorso.
Così deciso a Roma, nella camera di consiglio del 7 novembre 2025
Il Presidente NOME COGNOME