Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 33087 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 33087 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 18/12/2024
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 5449/2016 R.G. proposto da
RAGIONE_SOCIALE di NOME COGNOME RAGIONE_SOCIALE in liquidazione , COGNOME NOME e COGNOME NOME , rappresentati e difesi da ll’ avvocato NOME COGNOME come da procure speciali in calce al ricorso (PEC: EMAIL;
– ricorrente –
contro
Agenzia delle entrate , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, INDIRIZZO
-controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Valle d’Aosta n. 24/02/2015, depositata il 4.08.2015.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 9 ottobre 2024 dal Consigliere NOME COGNOME
RILEVATO CHE
Oggetto:
Tributi
La CTR della Valle d’Aosta rigettava l’ appello proposto dalla società RAGIONE_SOCIALE di NOME COGNOME RAGIONE_SOCIALE in liquidazione e dai suoi soci, COGNOME NOME e NOME COGNOME, avverso la sentenza della CTP di Aosta, che aveva accolto parzialmente i ricorsi riuniti, proposti dai predetti contribuenti avverso distinti avvisi di accertamento, con i quali , in relazione all’anno 2010, erano stati ripresi a tassazione nei confronti della società maggiori ricavi ed era stato attribuito ai soci un maggior reddito di partecipazione;
la società contribuente e i soci impugnavano la sentenza della CTR con ricorso per cassazione, affidato ad un unico articolato motivo;
-l’Agenzia delle entrate resisteva con controricorso.
CONSIDERATO CHE
Con l’unico motivo, i contribuenti denunciano, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 e n. 4 cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione degli artt. 24 e 97 Cost., 6, comma 5, della l. n. 212 del 2000 (assenza di contraddittorio con la parte), 2727, 2729, 2697 cod. civ., 39, comma 1, lett. d), del d.P.R. n. 600 del 1973, 53 Cost. (in merito alla rideterminazione presuntiva del reddito), per avere la CTR ritenuto non necessaria l’attivazione del contraddittorio preventivo, sebbene l’accertamento si fosse fondato sugli studi di settore, e per avere errato nel non rilevare l’illegittimità del l’applicazione della percentuale di ricarico relativa all’anno precedente, in quanto basata su presunzioni semplici, prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza;
-con successiva memoria del 27.09.2024, i ricorrenti hanno rappresentato di avere aderito alla definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione, disciplinata dall’art. 1, commi da 231 a 252 della l. n. 197 del 2022 (cd. Rottamazione quater), e hanno allegato le comunicazioni dell’ADER con i prospetti relativi alle
somme dovute, chiedendo di sospendere il giudizio, in attesa del l’effettivo perfezionamento della definizione agevolata;
ciò premesso, la sentenza impugnata e il ricorso per cassazione hanno per oggetto gli avvisi di accertamento n. T4AO10200682/2010, n. T4AO10200684/2010; n. T4AO10200655/2013;
la documentazione prodotta ( comunicazioni dell’ADER -rif. AT NUMERO_CARTA AT NUMERO_CARTA AT NUMERO_CARTA – con i prospetti delle somme dovute), riguarda cartelle di pagamento e non si evince il collegamento delle istanze di definizione agevolata con la pretesa oggetto del presente giudizio, nonché la regolarità dei pagamenti già effettuati;
alla luce di quanto premesso, è necessario chiedere alle parti chiarimenti sulle istanze di definizione agevolata presentate, con riguardo, in particolare, al collegamento delle predette istanze con gli avvisi impugnati nel presente giudizio, oltre che sugli eventuali pagamenti intervenuti, assegnando a tal fine termine di 90 giorni dalla comunicazione della presente ordinanza.
P.Q.M.
La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo, assegnando alle parti il termine di 90 giorni dalla comunicazione della presente ordinanza per fornire i chiarimenti richiesti.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale del 9 ottobre 2024