Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 11245 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 11245 Anno 2025
Presidente: PAOLITTO LIBERATO
Relatore: COGNOME RAGIONE_SOCIALE
Data pubblicazione: 29/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 24996/2020 R.G. proposto da: RAGIONE_SOCIALE rappresentato e difeso dagli avvocati COGNOME NOME (CODICE_FISCALE), COGNOME NOME (CODICE_FISCALE), giusta procura su foglio separato;
-ricorrente- contro
PROVINCIA FOGGIA, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE), giusta procura su foglio separato;
-controricorrente-
nonchè
contro
AGENZIA
DELLE
ENTRATE
–
RISCOSSIONE;
-intimati-
e
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (P_IVA) che lo rappresenta e difende;
-ricorrente incidentale- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. PUGLIA n. 3756/2019 depositata il 23/12/2019.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17/12/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
1.Il giudizio ha ad oggetto l’impugnazione RAGIONE_SOCIALE cartella di pagamento emessa a carico RAGIONE_SOCIALE Provincia di Foggia ed avente ad oggetto contributi di bonifica richiesti dal RAGIONE_SOCIALE per l’anno 2016, nonché ulteriori importi richiesti dal MEF.
L a CTR, ritenuta sussistere un’ipotesi di violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 59 del d.lgs. n. 546 del 1992, ha disposto il rinvio alla CTP.
Il RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso affidato a due motivi.
Il MEF ha depositato ricorso incidentale adesivo al ricorso principale.
La Provincia di Foggia ha depositato controricorso.
RAGIONE_SOCIALE è rimasta intimata.
I l P.G. ha concluso per l’accoglimento del primo motivo di ricorso principale.
MOTIVI DI DIRITTO
1.Con il primo motivo di ricorso principale, il RAGIONE_SOCIALE denuncia violazione degli artt. 327 c.p.c. e 39 d.lgs n. 546/1992, nonché nullità RAGIONE_SOCIALE sentenza, sul presupposto che la mancata costituzione nel giudizio di appello era derivato dalla omessa notifica RAGIONE_SOCIALE‘atto di impugnazione, come inferibile dal mancato deposito RAGIONE_SOCIALE‘avviso di ricevimento; si assume che a fronte RAGIONE_SOCIALE‘omessa notificazione RAGIONE_SOCIALE‘atto di appello, il decidente avrebbe dovuto dichiarare l’inammissibilità RAGIONE_SOCIALE‘impugnazione o al più disporre l’integrazione del contraddittorio, ma non rinviare la causa al primo giudice ex art. 59 d.lgs. 546/1992.
2.Con la seconda censura, il RAGIONE_SOCIALE prospetta violazione degli artt. 14 e 59 d.lgs 546/1992 nonché degli artt. 40 del d.P.R. n. 433/1988 e 39 d.lgs. 11271999, ex art. 360, primo comma, nn.3)e 4) c.p.c.; sostenendo di essersi costituito in giudizio attraverso la chiamata in causa, che la provincia ha accettato il contraddittorio partecipando all’udienza del 21 aprile 2017; che, dunque correttamente la concessionaria ha chiamato in causa l’ente impositore senza la necessità RAGIONE_SOCIALE preventiva autorizzazione del giudice.
3. Il RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso incidentale adesivo al ricorso principale svolgendo due motivi, con cui censura l’apparenza motivazionale RAGIONE_SOCIALE sentenza di appello e replica il secondo motivo di ricorso principale proposto dal RAGIONE_SOCIALE.
4.Nelle more, il RAGIONE_SOCIALE, in data 12.11.2024, ha comunicato che la Provincia di Foggia ha aderito alla definizione agevolata dei carichi pendenti di cui alla legge n.197/2022, art.1, commi da 231 a 252, tra i quali risulta anche la cartella di pagamento n. NUMERO_CARTA oggetto del presente giudizio e che l’ente
ha altresì rinunciato al ricorso, non volendo dare ulteriore impulso al decisum RAGIONE_SOCIALE sentenza di secondo grado oggetto del ricorso per cassazione, essendo cessata la materia del contendere.
4.1.In data 4 dicembre 2014, il RAGIONE_SOCIALE ha rinunciato al ricorso incidentale.
5. L’art. 1, comma 236, RAGIONE_SOCIALE legge n. 197 del 2022 prevede che L’estinzione del giudizio è subordinata all’effettivo perfezionamento RAGIONE_SOCIALE definizione e alla produzione, nello stesso giudizio, RAGIONE_SOCIALE documentazione attestante i pagamenti effettuati; in caso contrario, il giudice revoca la sospensione su istanza di una RAGIONE_SOCIALE parti . L’art. 1, comma 232, prevede che il pagamento RAGIONE_SOCIALE somme dovute, oggetto RAGIONE_SOCIALE comunicazione RAGIONE_SOCIALE‘agente RAGIONE_SOCIALE riscossione prevista dall’art. 1, comma 241, è effettuato in unica soluzione, entro il 31 ottobre 2023, ovvero nel numero massimo di diciotto rate.
Tuttavia, nel caso in esame, ancorché il RAGIONE_SOCIALE abbia dato atto RAGIONE_SOCIALE presentazione RAGIONE_SOCIALE domanda di definizione agevolata, non risulta aver prodotto la documentazione relativa alla domanda ed attestante l’intervenuto pagamento RAGIONE_SOCIALE rate.
6.Può comunque pervenirsi ad una pronunzia di inammissibilità del ricorso principale e di quello incidentale per sopravvenuta carenza di interesse, espressamente dichiarata nelle suindicate memorie, contenenti altresì la rinunzia del ricorrente alla decisione nel merito che non necessita di accettazione ad opera RAGIONE_SOCIALE controparte (Provincia di Foggia) (cfr., ex multis, Cass., Sez. 5, 28.5.2020, n. 10140).
Quanto alle spese del giudizio di legittimità, in considerazione RAGIONE_SOCIALE ragioni RAGIONE_SOCIALE decisione, le stesse possono essere integralmente compensate tra le parti (Cass. n. 10198/2018; Cass. n.29763/2024).
8.Quanto al contributo unificato va data continuità al principio secondo cui : (vedi Cass. del 07/12/2018, n. 31732; Cass del 27/04/2018, n. 10198; Cass. del 07/06/2018, n. 14782).
P.Q.M.
La Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso principale e di quello incidentale per sopravvenuta carenza di interesse; compensa le spese del giudizio.
Così deciso in Roma il 17.12.2024.