Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 32883 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 32883 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 16/12/2024
IRES
AVVISO DI
ACCERTAMENTO
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 23183/2016 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell’AVV_NOTAIO in Roma, INDIRIZZO;
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, domiciliata ex lege in Roma, INDIRIZZO, presso l’Avvocatura generale dello Stato che la rappresenta e difende;
-controricorrente – avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. della LOMBARDIA n. 2907/29/16 depositata il 16/05/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15 novembre 2024 dal consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che:
A seguito di una verifica della Guardia di Finanza, l’RAGIONE_SOCIALE notificava tre avvisi di accertamento per gli anni 2007, 2008 e 2009 rilevando e contestando alla società contribuente l’annotazione in contabilità di fatture considerate in parte oggettivamente e in parte soggettivamente false.
La società RAGIONE_SOCIALE impugnava gli avvisi di accertamento innanzi alla Commissione tributaria provinciale di Milano. L’RAGIONE_SOCIALE si costituiva in giudizio contestando l’impugnazione e riaffermando la legittimità della pretesa impositiva. La Commissione adita riuniva i ricorsi e li rigettava con sentenza 2211/03/15 depositata il 09/03/2015.
Avverso detta pronuncia proponeva appello la RAGIONE_SOCIALE. L’Amministrazione finanziaria si costituiva chiedendo il rigetto dell’impugnazione. La Commissione tributaria regionale della Lombardia rigettava l’appello con la sentenza n. 2907/29/16 depositata il 16/05/2016.
Avverso detta sentenza propone ricorso per cassazione la società contribuente articolando tre motivi di impugnazione. Resiste con controricorso l’RAGIONE_SOCIALE.
La società ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380-bis. 1 c.p.c.
Il ricorso è stato trattato dal Collegio nella camera di consiglio del 15/11/2024.
Considerato che:
Con la memoria depositata ai sensi dell’art. 380 -bis.1 c.p.c. la RAGIONE_SOCIALE ha rappresentato di avere chiesto la definizione agevolata dei carichi fiscali nascenti dagli avvisi di accertamento impugnati e recati dalle conseguenti cartelle di pagamento; ha dedotto che l’RAGIONE_SOCIALE aveva dato il proprio assenso indicando le somme da corrispondersi e che la società aveva integralmente versato il dovuto.
1.1. In allegato alla memoria la società ha prodotto l’assenso dell’Amministrazione finanziaria alla definizione agevolata e le distinte di bonifico attestanti il versamento RAGIONE_SOCIALE rate dovute. Tuttavia la documentazione in atti non vale a dimostrare la precisa corrispondenza tra le cartelle oggetto della definizione agevolata e gli avvisi di accertamento oggetto del presente giudizio.
Ad ogni modo la difesa della RAGIONE_SOCIALE ha rinunciato al ricorso depositando la definizione agevolata e richiamando l’impegno alla rinuncia assunto in quella sede e l’RAGIONE_SOCIALE non ha contestato l’intervenuta definizione della controversia.
Per questa via, può essere dichiarata la sopravvenuta improcedibilità del ricorso per difetto di interesse del ricorrente.
Le spese vanno compensate atteso che in tema di definizione agevolata RAGIONE_SOCIALE controversie ai sensi dell’art. 6, comma 2, del d.l. n. 193 del 2016 (conv., con modif., nella l. n. 225 del 2016), ove il contribuente rinunci al ricorso durante il procedimento di legittimità, non trova applicazione la regola generale di cui all’art. 391, comma 2, c.p.c., poiché la condanna alle spese del medesimo contrasterebbe con la ratio della definizione agevolata, dissuadendolo ad aderire alla stessa, sicché, anche se l’ente impositore non accetta la rinuncia, deve essere disposta la compensazione RAGIONE_SOCIALE spese (Cass. 07/11/2018, n. 28311).
In ragione della definizione agevolata della controversia, non si ravvisano i presupposti per imporre il pagamento del c.d. doppio contributo unificato, siccome misura applicabile ai soli casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità del gravame e, pertanto, non suscettibile, per la sua natura lato sensu sanzionatoria, di interpretazione estensiva o analogica (tra le tante Cass. 18/01/2022, n. 1420).
P.Q.M.
dichiara l’inammissibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse;
compensa le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, del 15 novembre