Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 35561 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 5 Num. 35561 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data pubblicazione: 20/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 14753/2016 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del rappresentante legale pro tempore , rappresentata e difesa, dall’AVV_NOTAIO ed elettivamente domiciliata in Roma, in INDIRIZZO presso il suo studio;
-ricorrente –
Contro
RAGIONE_SOCIALE , in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura RAGIONE_SOCIALE dello RAGIONE_SOCIALE domiciliata in Roma in INDIRIZZO;
-controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale di Roma, n. 6542/2015, depositata il 10.12.2015;
udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 6 ottobre 2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
RILEVATO CHE
RAGIONE_SOCIALE con ricorso proposto alla C.T.P. di Roma, impugnò l’avviso di accertamento NUMERO_DOCUMENTO con il quale, in relazione all’anno 2006, l’ufficio accertò una maggiore IRES, una maggiore IRAP per Euro 2.821,00 nonché una maggiore IVA per Euro 19.007,00 oltre interessi e sanzioni; la cartella di pagamento n. 09720110032647404000, relativa ad IRES (ed altro) per l’anno 2007; la cartella 09720110032647404000 relativa ad IVA (e altro) per l’anno 2007; la cartella di pagamento n. NUMERO_CARTA relativa ad IRAP per l’anno 2007.
Il giudice di prime cure dichiarò inammissibile il ricorso in relazione all’anno 2006 mentre lo accolse per quanto concerne il 2007.
La sentenza venne impugnata in via principale dall’odierno ricorrente ed in via incidentale dall’RAGIONE_SOCIALE.
L’appello della società venne respinto mentre venne accolto quello incidentale dell’RAGIONE_SOCIALE.
Ricorre dinanzi a questa Corte RAGIONE_SOCIALE con un motivo resiste con controricorso l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE entrate.
Va dato preliminarmente che il ricorso verte, esclusivamente, sull’avviso relativo all’ annualità 2006.
Sicchè non essendo in contestazione l’annualità 2007 su questa è sceso il giudicato .
Nelle more della definizione del presente procedimento, peraltro, è stata presentata istanza di definizione agevolata per l’anno 2006, ai sensi dell’art. 6, comma 1, del d.l. n. 119 del 2018 ed è stata data prova dell’avvenuto versamento della prima rata prescritto dalla norma.
Ne consegue la non necessità di riprodurre in questa sede le singole doglianze proposte.
La definizione agevolata risulta andata a buon fine attesa la prova del versamento della prima rata e il decorso del termine del 31 dicembre 2020 in assenza di diniego del condono e di istanza di trattazione.
Va dichiarata pertanto l’estinzione del giudizio per cessata materia del contendere. Le spese restano a carico di chi le ha anticipate.
Deve escludersi, infine, la condanna al pagamento del raddoppio del contributo unificato atteso che in tema di impugnazioni, l’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, che pone a carico del ricorrente rimasto soccombente l’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, non trova applicazione nella fattispecie al vaglio di questa Corte in quanto tale misura si applica ai soli casi – tipici – del rigetto dell’impugnazione o della sua declaratoria d’inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, lato sensu sanzionatoria, è di stretta interpretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica (Cass. n. 23175 del 2015; da ultimo Cass. n. 19071 del 2018).
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio per cessata la materia del contendere. Spese a carico di chi le ha anticipate.
Così deciso in Roma, il 6 ottobre 2023