Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 22666 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 22666 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 05/08/2025
dott. NOME COGNOME Consigliere rel. R.G.N.: 82/2022
dott. NOME COGNOME Consigliere COGNOME.:
dott. NOME
COGNOME
Consigliere Rep.:
dott. NOME COGNOME Consigliere C.C.: 17/6/2025
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso n. 82 – 2022 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE -p.i.v.a. P_IVA – in persona del legale rappresentante pro tempore , elettivamente domiciliata in Salerno, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME che ha indicato il proprio indirizzo di p.e.c. e che la rappresenta e difende in virtù di procura speciale su foglio allegato in calce al ricorso.
RICORRENTE
contro
COMUNE di EBOLI -c.f. NUMERO_DOCUMENTO -in persona del sindaco pro tempore , rappresentato e difeso in virtù di procura speciale su foglio allegato in calce al controricorso dall’avvocato NOME COGNOME dell’ Avvocatura comunale, ed elettivamente domiciliata presso l ‘indirizzo di p.e.c. della medesima Avvocatura.
CONTRORICORRENTE
avverso la sentenza n. 698/202 1 della Corte d’Appello di Salerno,
udita la relazione nella camera di consiglio del 17 giugno 2025 del consigliere dott. NOME COGNOME
–lette le conclusioni del P.M., in persona del sostituto procuratore generale dottor NOME COGNOME che ha chiesto rigettarsi il primo, il secondo ed il terzo motivo di ricorso e dichiararsi inammissibili i restanti motivi di ricorso;
–dato atto che la ricorrente ha, con la memoria, rappresentato che l’avviso di accertamento n. 49813 del 2.12.2009 (con cui il Settore Tributi, Servizio C.RAGIONE_SOCIALE. del Comune di Eboli – sulla scorta della delibera del Giunta comunale n. 119/2008, recante modifica delle tariffe di cui al ‘Regolamento del Canone per l’Occupazione di Spazi e Aree Pubbliche’ – le aveva richiesto il pagamento della somma di euro 11.663,28 a titolo di Canone per l’Occupazione di Spazi e Aree Pubbliche per i cartelloni pubblicitari installati (cfr. ricorso, pagg. 1 -2)) è stato oggetto di definizione agevolata ai sensi dell’art. 1, commi 231 252, della legge n. 197/2022;
–dato atto che, su tale scorta, la ricorrente ha -in memoria – chiesto sospendersi il presente giudizio delle more del pagamento delle rate della definizione agevolata;
–ritenuto che, in ordine all’istanza formulata in memoria dalla ricorrente , riveste valenza la pronuncia che le Sezioni Unite di questa Corte sono state sollecitate ad assumere con ordinanza interlocutoria n. 5830 del 5.3.2025 della sezione tributaria di questa Corte, ordinanza adottata all’esito dell a pubblica udienza del 25 gennaio 2025, nei ricorsi riuniti iscritti al n. 19326/2021 r.g. e al n. 19335/2021 r.g. (in tale ordinanza si legge testualmente:
‘(…) , il collegio ritiene di dover rimettere la causa alla Prima Presidente della Corte Suprema di Cassazione affinché valuti la sua eventuale assegnazione alle Sezioni Unite Civili, ai sensi dell’art. 374, secondo comma, ultima parte, cod. proc. civ., in relazione al quesito:
‘Se, ove il contribuente abbia dichiarato di aderire alla definizione agevolata per i carichi affidati agli agenti della riscossione dall’1 gennaio 2000 al 30 giugno 2022 (c.d. ‘rottamazione quater’), con la proposta di un piano di dilazione rateale del debito e l’assunzione dell’obbligo di rinunciare ai giudizi tributari pendenti, procedendo all’adempimento parziale del debito rateizzato dopo la comunicazione favorevole dell’agente della riscossione, l’art. 1, comma 236, della legge 23 dicembre 2022, n. 197, imponga la sospensione dei giudizi tributari fino all’integrale soddisfacimento del debito rateizzato ovvero consenta, altrimenti, la definizione immediata dei giudizi tributari mediante la dichiarazione di estinzione oppure mediante la dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi per carenza sopravvenuta di interesse’ ) ;
–ritenuto quindi che si impone la necessità di rinvio a nuovo ruolo in attesa della decisione delle Sezioni Unite;
P.Q.M.
la Corte rinvia a nuovo ruolo.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio della I Sezione civile il 17 giugno