Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 11480 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 11480 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 01/05/2025
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 4344/2023 R.G. proposto da:
NOME COGNOME, NOME COGNOME, elettivamente domiciliati in Roma INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE) rappresentati e difesi dall’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE RAGIONE_SOCIALE PALERMO, domiciliata in Roma INDIRIZZO presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (NUMERO_DOCUMENTO) che la rappresenta e difende ex lege
-controricorrente-
avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. SICILIA n. 7871/2022 depositata il 23/09/2022.
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 25/02/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
Udito il P.G. che ha concluso per la declaratoria di estinzione del giudizio.
Uditi i difensori delle parti.
FATTI CAUSA
Con atto in Notar NOME COGNOME del 26.11.2012, registrato il 24.12.2012, i fratelli NOME COGNOME ed NOME NOME COGNOME acquistavano, in parti uguali tra di loro, un magazzino di mq. 44 sito in Cefalù, da adibire, previa ristrutturazione, a locale commerciale (distinto in catasto al foglio MU particelle graffate 577 sub 1, 581 sub 1 e 583 sub 3 Cat. C/1), dichiarando ai fini dell’imposta di registro un valore pari ad € 80.000,00.
L’Agenzia delle Entrate – Ufficio di Termini Imerese – in data 22.09.2014 lo rettificava, notificando ad entrambi gli acquirenti, in data 02.10.2014, avviso di liquidazione con il quale il valore veniva elevato ad € 195.228,00, ai sensi dell’art. 51, comma 3, d.P.R. n. 26 aprile 1986 n. 131, sulla base di presunzioni costituite dai valori O.M.I. e dalla comparazione con altro immobile avente caratteristiche ritenute similari. I ricorrenti impugnavano l’avviso di liquidazione e rettifica di imposte ipotecarie e catastali, lamentando il vizio di motivazione dell’atto impositivo, in violazione dell’art. 7, comma 1 legge 27.07.2000, n.212, nonché l’illegittimità dei valori rettificati, fondati su stime OMI, equivalenti ad un mero indicatore di mercato, assumendo, tra l’altro, che la stima riferita all’immobile
presuntivamente similare non risultava allegata all’avviso di rettifica opposto.
Il ricorso veniva respinto dai giudici di prossimità con sentenza che veniva impugnata dai contribuenti.
Il collegio d’appello respingeva il gravame sul rilievo che .
Avverso la sentenza di appello i contribuenti hanno proposto ricorso per cassazione, fondato su due motivi; replica con controricorso l’Agenzia delle Entrate.
Nelle more del giudizio di legittimità, NOME ha presentato dichiarazione di adesione alla definizione agevolata ed ha chiesto sospendersi il giudizio sino al 30 novembre 2025 (data di scadenza dei termini di pagamento delle 10 rate programmate per la definizione agevolata),deducendo di aver aderito sia alla rottamazione quater (indicata nel corpo della memoria) sia alla definizione di cui all’art. 6 del d.l. n. 193 del 2016 (disposizione indicata nella parte finale della memoria).
Con ordinanza n. 1695/2024, questa Corte chiedeva chiarimenti in merito alla istanza di definizione agevolata concernente due atti impositivi diversi da quello oggetto del presente giudizio, e agli effetti della stessa in relazione alla posizione del coobbligato.
Le parti hanno depositato memorie difensive in prossimità dell’udienza.
Il P.G. conclude per la declaratoria di estinzione del giudizio.
MOTIVI DI DIRITTO
Con la prima censura, si denuncia .
Si assume che i giudici regionali abbiano erroneamente posto a base della sentenza impugnata la circostanza che sia stato allegato
all’avviso di liquidazione lo stralcio relativo alla compravendita dell’immobile utilizzato quale criterio parametrico, ma in realtà prodotto con le controdeduzioni in fase di appello, a tal fine producendo l’avviso di rettifica allegato al ricorso. I giudici distrettuali avrebbero omesso, inoltre, di motivare la loro decisione trascurando di esplicitare l’iter logico giuridico che li ha condotti alla decisione, in quanto la motivazione consiste .
Si soggiunge che il giudice non può copiare dagli atti di parte: la sentenza motivata mediante la trascrizione delle deduzioni di una parte, consistenti nel rinvio a tutte le argomentazioni svolte nel ricorso introduttivo (nel caso di specie, nelle controdeduzioni dell’Ufficio), è nulla, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, per violazione degli artt. 132, comma 2, n. 4, in quanto non consente d’individuare in modo chiaro, univoco ed esaustivo le ragioni, attribuibili al giudicante, su cui si fonda la decisione.
Nella illustrazione della censura si lamenta poi l’omesso esame dell’intera produzione documentale dei contribuenti, sia quella relativa agli atti inerenti alla comparazione in quanto anteriore di oltre tra anni, sia soprattutto quella relativa alle fatture di spese necessarie per rendere l’immobile oggetto di valutazione idoneo all’uso, atteso lo stato di assoluto degrado e fatiscenza in cui al momento dell’acquisto si presentava.
Con la seconda censura si prospetta la .
Si osserva che, ai sensi dell’art. 7 legge 27 luglio 2020, n. 212 . Se nella motivazione si fa riferimento ad un altro atto, questo deve essere allegato all’atto che lo richiama; l’obbligo di motivazione degli atti tributari può essere adempiuto anche mediante riferimento ad elementi di fatto risultanti da altri atti o documenti, cioè per relationem , ma questi ultimi devono essere allegati all’atto notificato, oppure, in quest’ultimo deve essere riportato il contenuto essenziale o, infine, il contribuente ne deve essere venuto a conoscenza tramite una precedente notifica.
Nel caso in esame, assume parte ricorrente, risulta invece che l’atto ( n .2022/1T/2011) di riferimento, contenente l’immobile oggetto di valutazione con metodo comparativo, è stato prodotto solo in corso del giudizio di appello, con ciò integrando in sede processuale la motivazione dell’atto impositivo adducendo ex post (cioè, solamente in corso di giudizio) motivazioni ulteriori o diverse da quelle su cui è stata fondata l’azione accertativa. A parte la mancata allegazione dell’atto, si afferma che nell’avviso di accertamento non sono stati illustrati gli elementi idonei a fondare la presunta omogeneità tra i cespiti messi a confronto, atteso che nessuna indicazione veniva fornita ai contribuenti circa le motivazioni che potessero giustificare la rettifica di valore con conseguente applicazione delle ingenti sanzioni irrogate.
NOME ha presentato, in data 28 settembre 2023, dichiarazione di adesione alla definizione agevolata ed ha chiesto, unitamente al coobbligato, la sospensione del giudizio sino al 30 novembre 2025 (data di scadenza dei termini di pagamento delle 10 rate programmate per la definizione agevolata). Nella istanza di sospensione del giudizio summenzionata si fa riferimento sia alla rottamazione quater (indicata nel corpo della memoria) sia all’art. 6 del d.l. 22 ottobre 2016, n. 193 (disposizione indicata nella parte finale della memoria); nella documentazione prodotta (istanza di definizione, in cui è contenuto anche impegno a rinunciare ai giudizi pendenti aventi ad oggetto i carichi oggetto dell’istanza, e riscontro dell’Agenzia delle Entrate -Riscossione, che non è parte in questo giudizio) sono richiamati i commi 231-252 della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (rottamazione quater) e si fa riferimento agli avvisi/cartelle n. NUMERO_CARTA e NUMERO_CARTA.
Con memoria del 12 febbraio 2024, la società di RAGIONE_SOCIALE nel fornire i chiarimenti richiesti dalla Corte, ha chiarito che la cartella n. 29620200095066463, cui si fa riferimento nella domanda di definizione agevolata, è stata emessa in seguito alla sentenza della C.T.P. di Palermo n. 329/02/2020, depositata il 23/1/2020, che ha confermato la legittimità dell’avviso di rettifica e liquidazione n. NUMERO_DOCUMENTO, oggetto del presente contenzioso; che, quindi l’iscrizione a ruolo è stata effettuata ai sensi dell’art. 68, comma 1, lett. b), del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 e 19, comma 1, del d.lgs. 18 dicembre 1997, n.427 e reca, quindi, l’iscrizione a ruolo dei due terzi delle imposte e dei due terzi delle sanzioni richieste con l’avviso di rettifica e liquidazione oggetto del contendere. La cartella di pagamento in questione, dunque, sarebbe relativa ad un importo soltanto parziale rispetto al totale della pretesa erariale espressa dall’avviso di rettifica e liquidazione oggetto del contendere.
La società ha dedotto che, in relazione alla suddetta cartella che scaturisce dalla riscossione frazionata dei tributi in contenzioso, il contribuente ha aderito alla definizione agevolata dei carichi affidati all’Agente della Riscossione di cui alla legge n. 197/2022 (c.d. Rottamazione quater ), optando per il pagamento rateale.
Ha soggiunto che la cartella di pagamento n. NUMERO_CARTA, invece, è relativa ad importi iscritti a ruolo a seguito della liquidazione automatizzata, ex art. 36bis del d.P.R. 29.09.1973, n.600, del Modello IRAP/2017 (anno d’imposta 2016). Pertanto, è assolutamente estranea al presente contenzioso.
5. Con ordinanza n. 5830 del 25 gennaio 2025, questa Collegio ha rimesso alle Sezioni Unite la questione concernente l’esegesi dell’art. 1, comma 236, della legge 23 dicembre 2022, n. 197, rispetto alla quale si sono delineati orientamenti confliggenti in seno alla Sezione Tributaria di questa Corte, sottoponendo il seguente quesito.
Alla luce dell’ordinanza interlocutoria summenzionata in relazione a questione che si ripropone nel presente giudizio, ove parte
contribuente ha dichiarato di aderire alla definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione dal primo gennaio 2000 al 30 giugno 2022 (c.d. ‘rottamazione quater’), appare opportuno rinviare la controversia a nuovo ruolo in attesa della decisione delle Sezioni Unite.
P. Q. M.
La Corte
Rinvia a nuovo ruolo in attesa della decisione delle Sezioni Unite in relazione all’ordinanza interlocutoria n. 5830 del 25 gennaio 2025.
Cosi deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione