Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 28108 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 5 Num. 28108 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: LA COGNOME NOME
Data pubblicazione: 05/10/2023
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 30018/2018 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME, rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME (CODICE_FISCALE), NOME COGNOME (CODICE_FISCALE), come da procura in atti
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso l’ AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (P_IVAP_IVA che la rappresenta e difende ope legis
-resistente-
avverso SENTNOME di COMM.TRIB.REG. della Campania, n. 2404/2018, depositata il 15/03/2018.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/06/2023 dalla Cons. NOME COGNOME.
Ritenuto che:
RAGIONE_SOCIALE, in persona le legale rappresentante pro tempore, ricorre per la cassazione della sentenza della CTR della Campania, che in controversia su impugnazione di due avvisi di accertamento ai fini Ires, del reddito d’impresa anno 2011 e 2 012, emessi a seguito di verifica fiscale, riuniti i ricorsi ha respinto l’appello della società contribuente.
La CTR ha rigettato il motivo di appello sulla violazione dell’art. 42 d.P.R. 600/73 per carenza di delega di firma, infondato a fronte degli estremi della delega in calce agli avvisi di accertamento conferita dal Direttore provinciale al Capo area, impiegato della carriera direttiva, ‘sufficiente a provare la provenienza dell’atto dall’Ufficio competente e da soggetto legittimato alla sua emanaz ione’, in presenza , peraltro. di una generica contestazione.
Nel merito, riguardo al contratto di outsourcing stipulato con la società RAGIONE_SOCIALE e quanto alle spese di locazione dei locali in Agnano, ha considerato corretta l’imputazione dei costi in ba se al principio di competenza ed ha escluso la lamentata duplicazione d’imposta in quanto, non essendo stata esibita documentazione né dalla RAGIONE_SOCIALE né dalla consolidante RAGIONE_SOCIALE, non risulta provata la neutralità in base all’art. 118 TUI R. Quanto ai costi dichiarati per il 2012 e disconosciuti perché non inerenti, la CTR ha statuito (quanto al punto sub 1) dell’accertamento) che l’addebito sulla vendita della RAGIONE_SOCIALEvettura Lamborghini in regime di non imponibilità e la non inerenza per abbonamenti agli incontri della RAGIONE_SOCIALE non sono stati specificamente contestati; quanto agli addebiti per spese qualificabili di rappresentanza, non è stato dimostrato che si trattava invece di spese di pubblicità (sub
2, sub 3, sub 4) e sub 5) d ell’accertamento) con conseguente deducibilità nella misura del 75%; quanto agli ulteriori costi non riconosciuti (perdite su crediti, di cui non è stata dimostrata la deducibilità; spese non di competenza per l’annualità di riferimento; spese per fitti, telefonia, fatture e servizi infragruppo, descritte in modo generico o non inerenti) ha ritenuto non fornita idonea prova e valida documentazione con specifico riferimento alla contabilità della società consolidante.
La società contribuente ricorre contro la indicata sentenza sulla base di quattro motivi.
Resiste con controricorso l’A genzia delle entrate. La ricorrente deposita documentazione.
Considerato che:
Il Collegio, preso atto della documentazione depositata, ai sensi dell’ art. 6 dl. 119/2018;
rilevato che la definizione agevolata della lite costituisce fatto che incide sul procedere processuale e che è fondato su norma di legge sopravvenuta nel corso del giudizio per cassazione; ritiene ammissibile la produzione della documentazione ad essa relativa, con conseguente applicabilità dell’art. 372 comma 2 c.p.c., nel testo applicabile ratione temporis , che richiede la notificazione alla controparte dell’elenco dei documenti depositati .
Rinvia pertanto la causa a nuovo ruolo per consentire la notifica della indicata documentazione all’RAGIONE_SOCIALE delle entrate.
P.Q.M.
Rinvia la causa a nuovo ruolo ex art. 372 c.p.c. Così deciso in Roma, il 15/06/2023.